Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10004/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il suo studio professionale;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via deiPortoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n.1786/14/2015, depositata in data 1° settembre 2015 e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 3 febbraio 2026 dal ConsigliereNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026Data pubblicazione 17/04/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari(d’ora in poi C.T.P.) l’avviso di accertamento n.

TVS030601495, anno di imposta2005, con il quale l’Ufficio finanziario – sulla base del verbale di constatazioneredatto dalla GDF di Trani – accertava, ai fini IRES, IRAP e IVA, un reddito diimpresa di euro 22.088,00 e dunque una violazione dell’art. 109 del TUIR giacchéla società aveva imputato a conto economico costi non inerenti.La C.T.P., con sentenza depositata il 5.11.2013, accoglieva il ricorso dellacontribuente ritenendo fondata la questione relativa all’inerenza dei costi,disconosciuta dall’ufficio finanziario.Avverso la pronunzia, proponeva appello l’Agenzia delle entrate dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Puglia (d’ora in poi C.T.R.), la quale, conla sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello condannando la ricorrentealla refusione delle spese del giudizio.In particolare, il giudice di appello rilevava che il costo effettuato nel 2005 perl’acquisto di materiale edile, per un’attività non ancora iniziata in detto anno,non poteva essere considerato componente negativo di costo inerente laproduzione del reddito, ma avrebbe dovuto essere considerato al 31 dicembre2005 un investimento identificabile in una rimanenza di magazzino e solonell’esercizio successivo, avviata un’attività edile, qualora detta rimanenzavenisse utilizzata, divenire costo di esercizio.Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, su duemotivi.

L’Agenzia dell’entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza del 5 luglio 2023in prossimità della quale il P.G. depositava conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso, la Società istanza di sospensione del processo peravvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 186 della legge 29dicembre 2022, n.197, l’Agenzia delle entrate memoria.Questa Corte disponeva la sospensione del giudizio fino al 10 ottobre del 2023,con rinvio della causa a nuovo ruolo.Numero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026In seguito, veniva fissata l’adunanza camerale del 3 febbraio 2026, in prossimitàData pubblicazione 17/04/2026della quale la Società ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360, primo comman. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in quanto la CTR non si sarebbe pronunziatain ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficiofinanziario.

In particolare, l’odierna impugnante lamenta di aver ritualmentecontro dedotto in sede di appello eccependo come l’ufficio finanziario, nelproporre appello avverso la sentenza favorevole della Commissione tributariaprovinciale, anziché dedurre motivi specifici, si era limitata a ribadire il difettodel requisito dell’inerenza dei costi di cui alla ripresa a tassazione.Tale specifica controdeduzione sarebbe rimasta del tutto ignorata dal giudiced’appello e tanto, a dire del ricorrente, avrebbe generato la nullità della sentenzaper omessa pronunzia, stante la violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunziato.1.1.

Il motivo è infondato.Come più volte ribadito da questa Suprema corte, il vizio di omessa pronunziasussiste in astratto solo quando si riferisca a domande di merito, non già aquestioni processuali.

In particolare, si è affermato che il mancato esame daparte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile didar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamentenel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puòconfigurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematicaprospettata dalla parte (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016; Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018).

In termini ancora più netti si è espressaanche di recente [OSCURATO:PERSONA]. 3 -, Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024, la quale haribadito che l'omesso esame di una questione puramente processuale nonintegra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito.Numero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026Ne discende che la doglianza risulta infondata, con conseguente rigetto delData pubblicazione 17/04/2026motivo.2.

Con il secondo motivo - rubricato: violazione degli artt.108 e 109, comma 1e 5 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - laricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Commissione tributariaregionale escluso il requisito dell’inerenza dei costi sostenuti nel 2005, ritenendoche gli stessi non potessero qualificarsi come costi di esercizio in quanto riferitia un’attività edilizia avviata solo nel 2006, così reputandoli, al più, rimanenzeIn particolare, la CTR ha affermato che il costo relativo alla fattura n. 252 del 3marzo 2005, avente ad oggetto la fornitura di piastrelle, non fosse inerenteall’attività esercitata dalla società nell’anno d’imposta 2005, atteso che in taleperiodo l’unica attività svolta era quella di commercio al dettaglio di oreficeria,mentre l’attività edilizia sarebbe iniziata soltanto nel 2006.Tale statuizione si pone, secondo il ricorrente, in contrasto con l’art. 109 deld.P.R. n. 917 del 1986, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità,nella parte in cui ammette la rilevanza, ai fini della deducibilità e delladetraibilità, anche dei costi sostenuti in funzione di un’attività futura o in corsodi avviamento, purché sussista un nesso di strumentalità con l’iniziativaeconomica programmata.

Nel ricorso introduttivo era stato, infatti, dedotto chel’attività edilizia non costituiva un’iniziativa del tutto eventuale o meramenteipotetica, ma risultava già programmata e concretamente avviata sotto il profiloorganizzativo e finanziario, come dimostrato dalla presentazione, in data 13dicembre 2004, della domanda di partecipazione al bando n. 488 del 1992.

Intale prospettiva, i costi sostenuti nel 2005 avrebbero dovuto essere valutaticome spese preparatorie inerenti a un’attività destinata a produrre reddito,anche ai fini dell’IVA.

Ancora, in memoria, la difesa della ricorrente ha segnalatoche il rappresentante legale di quest’ultima era stato assolto dalla contestazionedel reato di cui all’art. 640-bis c.p., imputazione fondata proprio sull’asseritainduzione in errore del Ministero dello sviluppo economico – per il tramite dellabanca materialmente erogatrice del credito – sulla base delle fatture concernentiNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026il progetto di realizzazione di una struttura turistico-alberghiera: fatture oggettoData pubblicazione 17/04/2026del giudizio tributario terminato con la sentenza impugnata con ricorso percassazione.2. 1 Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha escluso ilrequisito dell’inerenza dei costi sostenuti dalla contribuente nel 2005, sulpresupposto che l’attività edilizia cui tali costi erano funzionali sarebbe stataavviata solo nel 2006, ritenendo pertanto che le spese in questione nonpotessero assumere rilevanza quali costi di esercizio, ma al più essere qualificatecome rimanenze attive di magazzino.Tale impostazione non si confronta adeguatamente con il più recenteorientamento di questa Corte in tema di inerenza, che ha progressivamentesuperato una concezione meramente cronologico‑contabile del requisito,valorizzandone invece la funzionalità economica rispetto all’attivitàimprenditoriale, anche quando questa sia ancora nella fase di avvio.È infatti principio condivisibile che il requisito dell’inerenza non presupponenecessariamente che il costo sia correlato a ricavi già conseguiti nello stessoperiodo d’imposta, potendo riferirsi anche a spese sostenute in funzione diun’attività futura, purché risulti dimostrata la loro strumentalità rispetto aun’iniziativa economica effettivamente programmata e non meramenteeventuale o ipotetica (cfr., nella prospettiva dell’IVA, tra le altre, Cass. n. 6664del 21.3.2014; Sez.

U n. 11533 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).In particolare, con la prima delle richiamate pronunzie questa Corte – sia purerelativamente al simmetrico tema dell’Iva concernente le operazioni diinvestimento – ha così statuito: «[…]occorre accertare che le spese diinvestimento relative ad un'attività imprenditoriale siano effettivamente inerentiall'esercizio dell'impresa, cioè compiute in stretta connessione con le sue finalità,senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con laconseguenza che la predetta detrazione spetta anche nel caso di assenza dicompimento di operazioni attive.

Peraltro, tale è da considerare anchel'operazione finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perchél'attività tipica, secondo l'oggetto sociale, possa concretamente iniziare medianteNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026operazioni meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essereData pubblicazione 17/04/2026in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi ed ancheindipendentemente dall'effettivo realizzo successivo dell'attività tipica, nonessendo necessario il collegamento tra il diritto alla detrazione IVA sugli acquistied il fatto che l'investimento dia poi luogo ad operazioni imponibili».Il principio ricavabile conferma che il tema dell’inerenza – anche in omaggio alquadro unionale che disciplina la simmetrica valutazione ai fini IVA – si regge,come anticipato, su un approccio di tipo funzionale, onde ciò che conta è,dunque, che il costo sia teleologicamente orientato all’intrapresa, anche sequest’ultima è ancora al di là da venire.L’opzione interpretativa descritta è stata poi avallata dalle Sezioni unite di questaCorte, le quali con la pronunzia n. 11533/2018 cit., hanno affermato – semprein materia di IVA (ma con considerazioni applicabili anche in tema di imposte suiredditi) – che: «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alladetrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobilidi proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali benie l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per causeestranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essereesercitata» (si veda più di recente anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 24259 del09/09/2021, dove la connotazione in chiave “potenziale” o di “prospettiva” èstata valorizzata da questa corte anche con riferimento più specifico al temadell’imposta sui redditi).2.2.

Nel caso di specie, la CTR ha omesso di valutare tale profilo, limitandosi arilevare che, al momento dell’acquisto dei beni, l’attività edilizia non era ancorainiziata e che l’unica attività esercitata nel 2005 era quella di commercio aldettaglio di oreficeria.

Un simile ragionamento, tuttavia, si arresta sul piano dellaqualificazione contabile della spesa, senza verificare se i costi sostenuti fosseroin linea generale funzionali all’intrapresa di una nuova attività già oggetto diconcreta programmazione imprenditoriale.Il giudice di merito, in particolare, non ha preso posizione sulla circostanza,specificamente dedotta dal ricorrente, che l’attività edilizia risultava già in faseNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026di avvio sin dal dicembre 2004, come comprovato dalla presentazione dellaData pubblicazione 17/04/2026domanda di partecipazione al bando n. 488 del 1992, tramite Mediocredito,elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un progetto imprenditorialestrutturato e non meramente eventuale.La mancata considerazione di tale dato fattuale ha condotto la CTR ad applicareuna nozione di inerenza restrittiva, ancorata alla sola coincidenza temporale trasostenimento del costo e avvio operativo dell’attività, in contrasto conl’orientamento di legittimità che riconosce rilevanza anche alle spesepreparatorie, ove funzionali a un’attività economica destinata a produrre reddito.Né tale conclusione può essere superata richiamando esclusivamente il profilodell’onere della prova, poiché la contribuente aveva allegato elementi idonei adimostrare il collegamento funzionale dei costi all’attività programmata, rispettoai quali la sentenza impugnata non ha svolto alcuna valutazione.Ne consegue che la decisione impugnata incorre nella dedotta violazione dilegge, per avere applicato l’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 discostandosi daiprincipi fissati in materia da questa Corte.3.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice di merito, chedovrà riesaminare la vicenda adeguandosi ai superiori principi e regolare le spesedi questo giudizio.La Corte P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta CrucittiNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026Data pubblicazione 17/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il suo studio professionale;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via deiPortoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n.1786/14/2015, depositata in data 1° settembre 2015 e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 3 febbraio 2026 dal ConsigliereNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026Data pubblicazione 17/04/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari(d’ora in poi C.T.P.) l’avviso di accertamento n. TVS030601495, anno di imposta2005, con il quale l’Ufficio finanziario – sulla base del verbale di constatazioneredatto dalla GDF di Trani – accertava, ai fini IRES, IRAP e IVA, un reddito diimpresa di euro 22.088,00 e dunque una violazione dell’art. 109 del TUIR giacchéla società aveva imputato a conto economico costi non inerenti.La C.T.P., con sentenza depositata il 5.11.2013, accoglieva il ricorso dellacontribuente ritenendo fondata la questione relativa all’inerenza dei costi,disconosciuta dall’ufficio finanziario.Avverso la pronunzia, proponeva appello l’Agenzia delle entrate dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Puglia (d’ora in poi C.T.R.), la quale, conla sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello condannando la ricorrentealla refusione delle spese del giudizio.In particolare, il giudice di appello rilevava che il costo effettuato nel 2005 perl’acquisto di materiale edile, per un’attività non ancora iniziata in detto anno,non poteva essere considerato componente negativo di costo inerente laproduzione del reddito, ma avrebbe dovuto essere considerato al 31 dicembre2005 un investimento identificabile in una rimanenza di magazzino e solonell’esercizio successivo, avviata un’attività edile, qualora detta rimanenzavenisse utilizzata, divenire costo di esercizio.Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, su duemotivi. L’Agenzia dell’entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza del 5 luglio 2023in prossimità della quale il P.G. depositava conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso, la Società istanza di sospensione del processo peravvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 186 della legge 29dicembre 2022, n.197, l’Agenzia delle entrate memoria.Questa Corte disponeva la sospensione del giudizio fino al 10 ottobre del 2023,con rinvio della causa a nuovo ruolo.Numero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026In seguito, veniva fissata l’adunanza camerale del 3 febbraio 2026, in prossimitàData pubblicazione 17/04/2026della quale la Società ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360, primo comman. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in quanto la CTR non si sarebbe pronunziatain ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficiofinanziario. In particolare, l’odierna impugnante lamenta di aver ritualmentecontro dedotto in sede di appello eccependo come l’ufficio finanziario, nelproporre appello avverso la sentenza favorevole della Commissione tributariaprovinciale, anziché dedurre motivi specifici, si era limitata a ribadire il difettodel requisito dell’inerenza dei costi di cui alla ripresa a tassazione.Tale specifica controdeduzione sarebbe rimasta del tutto ignorata dal giudiced’appello e tanto, a dire del ricorrente, avrebbe generato la nullità della sentenzaper omessa pronunzia, stante la violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunziato.1.1. Il motivo è infondato.Come più volte ribadito da questa Suprema corte, il vizio di omessa pronunziasussiste in astratto solo quando si riferisca a domande di merito, non già aquestioni processuali. In particolare, si è affermato che il mancato esame daparte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile didar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamentenel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puòconfigurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematicaprospettata dalla parte (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016; Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018). In termini ancora più netti si è espressaanche di recente [OSCURATO:PERSONA]. 3 -, Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024, la quale haribadito che l'omesso esame di una questione puramente processuale nonintegra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito.Numero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026Ne discende che la doglianza risulta infondata, con conseguente rigetto delData pubblicazione 17/04/2026motivo.2. Con il secondo motivo - rubricato: violazione degli artt.108 e 109, comma 1e 5 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - laricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Commissione tributariaregionale escluso il requisito dell’inerenza dei costi sostenuti nel 2005, ritenendoche gli stessi non potessero qualificarsi come costi di esercizio in quanto riferitia un’attività edilizia avviata solo nel 2006, così reputandoli, al più, rimanenzeIn particolare, la CTR ha affermato che il costo relativo alla fattura n. 252 del 3marzo 2005, avente ad oggetto la fornitura di piastrelle, non fosse inerenteall’attività esercitata dalla società nell’anno d’imposta 2005, atteso che in taleperiodo l’unica attività svolta era quella di commercio al dettaglio di oreficeria,mentre l’attività edilizia sarebbe iniziata soltanto nel 2006.Tale statuizione si pone, secondo il ricorrente, in contrasto con l’art. 109 deld.P.R. n. 917 del 1986, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità,nella parte in cui ammette la rilevanza, ai fini della deducibilità e delladetraibilità, anche dei costi sostenuti in funzione di un’attività futura o in corsodi avviamento, purché sussista un nesso di strumentalità con l’iniziativaeconomica programmata. Nel ricorso introduttivo era stato, infatti, dedotto chel’attività edilizia non costituiva un’iniziativa del tutto eventuale o meramenteipotetica, ma risultava già programmata e concretamente avviata sotto il profiloorganizzativo e finanziario, come dimostrato dalla presentazione, in data 13dicembre 2004, della domanda di partecipazione al bando n. 488 del 1992. Intale prospettiva, i costi sostenuti nel 2005 avrebbero dovuto essere valutaticome spese preparatorie inerenti a un’attività destinata a produrre reddito,anche ai fini dell’IVA. Ancora, in memoria, la difesa della ricorrente ha segnalatoche il rappresentante legale di quest’ultima era stato assolto dalla contestazionedel reato di cui all’art. 640-bis c.p., imputazione fondata proprio sull’asseritainduzione in errore del Ministero dello sviluppo economico – per il tramite dellabanca materialmente erogatrice del credito – sulla base delle fatture concernentiNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026il progetto di realizzazione di una struttura turistico-alberghiera: fatture oggettoData pubblicazione 17/04/2026del giudizio tributario terminato con la sentenza impugnata con ricorso percassazione.2. 1 Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha escluso ilrequisito dell’inerenza dei costi sostenuti dalla contribuente nel 2005, sulpresupposto che l’attività edilizia cui tali costi erano funzionali sarebbe stataavviata solo nel 2006, ritenendo pertanto che le spese in questione nonpotessero assumere rilevanza quali costi di esercizio, ma al più essere qualificatecome rimanenze attive di magazzino.Tale impostazione non si confronta adeguatamente con il più recenteorientamento di questa Corte in tema di inerenza, che ha progressivamentesuperato una concezione meramente cronologico‑contabile del requisito,valorizzandone invece la funzionalità economica rispetto all’attivitàimprenditoriale, anche quando questa sia ancora nella fase di avvio.È infatti principio condivisibile che il requisito dell’inerenza non presupponenecessariamente che il costo sia correlato a ricavi già conseguiti nello stessoperiodo d’imposta, potendo riferirsi anche a spese sostenute in funzione diun’attività futura, purché risulti dimostrata la loro strumentalità rispetto aun’iniziativa economica effettivamente programmata e non meramenteeventuale o ipotetica (cfr., nella prospettiva dell’IVA, tra le altre, Cass. n. 6664del 21.3.2014; Sez. U n. 11533 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).In particolare, con la prima delle richiamate pronunzie questa Corte – sia purerelativamente al simmetrico tema dell’Iva concernente le operazioni diinvestimento – ha così statuito: «[…]occorre accertare che le spese diinvestimento relative ad un'attività imprenditoriale siano effettivamente inerentiall'esercizio dell'impresa, cioè compiute in stretta connessione con le sue finalità,senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con laconseguenza che la predetta detrazione spetta anche nel caso di assenza dicompimento di operazioni attive. Peraltro, tale è da considerare anchel'operazione finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perchél'attività tipica, secondo l'oggetto sociale, possa concretamente iniziare medianteNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026operazioni meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essereData pubblicazione 17/04/2026in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi ed ancheindipendentemente dall'effettivo realizzo successivo dell'attività tipica, nonessendo necessario il collegamento tra il diritto alla detrazione IVA sugli acquistied il fatto che l'investimento dia poi luogo ad operazioni imponibili».Il principio ricavabile conferma che il tema dell’inerenza – anche in omaggio alquadro unionale che disciplina la simmetrica valutazione ai fini IVA – si regge,come anticipato, su un approccio di tipo funzionale, onde ciò che conta è,dunque, che il costo sia teleologicamente orientato all’intrapresa, anche sequest’ultima è ancora al di là da venire.L’opzione interpretativa descritta è stata poi avallata dalle Sezioni unite di questaCorte, le quali con la pronunzia n. 11533/2018 cit., hanno affermato – semprein materia di IVA (ma con considerazioni applicabili anche in tema di imposte suiredditi) – che: «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alladetrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobilidi proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali benie l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per causeestranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essereesercitata» (si veda più di recente anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 24259 del09/09/2021, dove la connotazione in chiave “potenziale” o di “prospettiva” èstata valorizzata da questa corte anche con riferimento più specifico al temadell’imposta sui redditi).2.2. Nel caso di specie, la CTR ha omesso di valutare tale profilo, limitandosi arilevare che, al momento dell’acquisto dei beni, l’attività edilizia non era ancorainiziata e che l’unica attività esercitata nel 2005 era quella di commercio aldettaglio di oreficeria. Un simile ragionamento, tuttavia, si arresta sul piano dellaqualificazione contabile della spesa, senza verificare se i costi sostenuti fosseroin linea generale funzionali all’intrapresa di una nuova attività già oggetto diconcreta programmazione imprenditoriale.Il giudice di merito, in particolare, non ha preso posizione sulla circostanza,specificamente dedotta dal ricorrente, che l’attività edilizia risultava già in faseNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026di avvio sin dal dicembre 2004, come comprovato dalla presentazione dellaData pubblicazione 17/04/2026domanda di partecipazione al bando n. 488 del 1992, tramite Mediocredito,elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un progetto imprenditorialestrutturato e non meramente eventuale.La mancata considerazione di tale dato fattuale ha condotto la CTR ad applicareuna nozione di inerenza restrittiva, ancorata alla sola coincidenza temporale trasostenimento del costo e avvio operativo dell’attività, in contrasto conl’orientamento di legittimità che riconosce rilevanza anche alle spesepreparatorie, ove funzionali a un’attività economica destinata a produrre reddito.Né tale conclusione può essere superata richiamando esclusivamente il profilodell’onere della prova, poiché la contribuente aveva allegato elementi idonei adimostrare il collegamento funzionale dei costi all’attività programmata, rispettoai quali la sentenza impugnata non ha svolto alcuna valutazione.Ne consegue che la decisione impugnata incorre nella dedotta violazione dilegge, per avere applicato l’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 discostandosi daiprincipi fissati in materia da questa Corte.3. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice di merito, chedovrà riesaminare la vicenda adeguandosi ai superiori principi e regolare le spesedi questo giudizio.La Corte P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta CrucittiNumero registro generale 5911/2016Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 10004/2026Data pubblicazione 17/04/2026
Sentenza Cassazione n. 10004/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris