CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 29730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza emessa in data 05/06/2023 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 05/06/2023, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Palermo, in data 28/04/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefano, di illecita detenzione di t.l.e. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, essendo quest'ultima afferente a soggetto diverso dal ricorrente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo per evidente errore stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] una sentenza relativa a soggetto diverso, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Palermo per procedere alla notifica della sentenza relativa al [OSCURATO:PERSONA] a quest'ultimo, e al suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Emerge invero dagli atti: che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 28/04/2022, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e turo 56.072,00 di multa, in relazione al concorso nella illecita detenzione di t.l.e.; che la condanna è stata confermata con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 05/06/2023; che la sentenza notificata al difensore del [OSCURATO:PERSONA] (in quanto depositata fuori termine), pur riportando correttamente nell'epigrafe le generalità del [OSCURATO:PERSONA], il capo di imputazione a lui ascritto e le conclusioni rassegnate dalle parti nel giudizio di appello, fa riferimento - nella parte motiva - ad altra vicenda processuale, riguardante un diverso imputato. Questa .5uprema Corte ha affermato, in una fattispecie analoga a quella in esame, che «la nullità della sentenza derivante dalla mancanza totale della motivazione e del dispositivo (nella specie, perché riferiti ad altro imputato ed a diversa imputazione), in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento ed il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo» (Sez. 3, n. 37116 del 17/06/2021, B., Rv. 282387 - 01). Nella medesima prospettiva, altra decisione ha ulteriormente precisato che la sentenza depositata in Cancelleria e riferita ad altra vicenda processuale e ad altro imputato è affetta da vizio di motivazione, da ritenersi totalmente mancante: ciò che impone la necessità di annullare la sentenza-documento in questione, e la trasmissione alla Corte di Appello per la nuova redazione (in questi termini cfr. Sez. 3, n. 9877 del 17/01/2020, B.). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza,documento emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 3364 del 05/06/2023, e alla conseguente trasmissione alla predetta Corte territoriale per la nuova redazione della sentenza- docu mento.2 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza-documento emessa dalla Corte di Appello di Palermo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Stefaffin. 3364 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.C.A. Dispone la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Palermo per la nuova redazione della sentenza-documento. Così deciso il 28 maggio 2024 Il