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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11129/2022

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atore- intimato –nonchèGenovese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StabileTeresa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo depositata ilData pubblicazione 06/04/202229.12.2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Nel maggio del 2001 [OSCURATO:PERSONA] agì in giudiziodavanti al Tribunale di Palermo contro il fratello Salvatorerivendicando, quale comproprietario di un terreno acquistatonel 1970 e quale condominio del fabbricato realizzato in viaLuna 20, il possesso e l’uso delle aree libere da costruzioni e,pro quota, del parcheggio; domandò, altresì, la cessazionedelle molestie.Il convenuto si difese spiegando domandariconvenzionale per ottenere il riconoscimento, perintervenuta usucapione, della proprietà delle aree libere edell’area destinata a parcheggio.

In subordine, chiese ilrimborso delle spese di manutenzione delle aree.Dopo l’espletamento della consulenza tecnica di ufficio,il Tribunale ordinò l’integrazione del contraddittorio neiconfronti dei condomini dello Stabile, litisconsorti necessari inrelazione alla domanda riconvenzionale di acquisto perusucapione della proprietà delle aree scoperte.Con successiva memoria del 19.12.2006, l’attore BenitoGambino, per quanto interessa, condivise la pretesa deichiamati sulla comproprietà delle aree vincolate a parcheggio,mentre contestò la domanda risarcitoria avanzata da costoroanche contro di lui in relazione al mancato uso delparcheggio; inoltre, ritenendosi anche egli vittimadell’impossessamento da parte del convenuto SalvatoreGambino, si riservò di chiedere e quantificare i relativi danniin separata sede nei confronti di costui.Il Tribunale adito, con la sentenza 15.7-24.11.2011,accertò il diritto di comproprietà dell’attore sull’area adibita a2 di 6Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022parcheggio, rigettando la domanda riconvenzionale spiegataData pubblicazione 06/04/2022dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], che condannò a pagarel’indennità di occupazione nei confronti dei soli chiamati incausa nonché a rimborsare a tutti le spese del giudizio.3 La sentenza di primo grado venne impugnata in viaprincipale dal convenuto [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propose a sua volta appello incidentaleper avere il Tribunale ritenuto modificata l’originaria domandadi revindica della comproprietà dell’area esterna adibita aparco giochi.La Corte d’Appello di Palermo con sentenza resapubblica il 29.12.2016, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del localeTribunale del 15.7-24.11.2011, ha revocato “le statuizionicondannatorie, per indennità di occupazione, a carico diGambino [OSCURATO:PERSONA]” e, in parziale accoglimento dell’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diSalvatore Gambino, ha dichiarato che l’area nella quale sitrova il giardino destinato in fase progettuale a campo giocodei bambini dell’edificio, è rimasta nella piena proprietàindivisa dei fratelli Gambino, con conseguente sussistenza deldiritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del 50%; hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla eliminazione di tutti imanufatti e piantagioni realizzati nell’area adibita aparcheggio ed alla consegna delle chiavi del cancello diaccesso in tale area in favore di [OSCURATO:PERSONA]; hacompensato tra le parti le spese di entrambi i gradi delgiudizio, ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti inmisura uguale.Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale haosservato, per quanto interessa:3 di 6Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022- che il quarto motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] GambinoData pubblicazione 06/04/2022(relativo alla condanna al pagamento dell’indennità dioccupazione) doveva ritenersi fondato perché non solo i terziacquirenti degli appartamenti, ma neppure [OSCURATO:PERSONA] mai chiesto l’uso dell’area in oggetto fino alla datadella citazione, il cui contenuto peraltro era stato modificatocon la memoria 19.12.2006;-che pertanto andavano revocate le statuizionicondannatorie a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed in favoredegli acquirenti delle unità immobiliari e del germano Benito;- che tenuto conto dell’esito complessivo dellacontroversia, con parziale accoglimento delle domandeformulate dagli appellati, sussistevano giusti motivi percompensare le spese di entrambi i gradi;4 Contro tale sentenza l’originario attore BenitoGambino propone ricorso per cassazione con due motivi.Le altre parti non hanno svolto difese in questa sede.In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositatouna memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazionedell’art. 112 cpc. rimproverando alla Corte palermitana diavere revocato una statuizione di condanna a carico diSalvatore Gambino e a favore di Benito, benché quest’ultimonon avesse mia avanzato una domanda di condanna neiconfronti del fratello.Il motivo è fondato.Come infatti emerge dagli atti (che la naturaprocedurale del vizio consente senz’altro di consultare)l’originario attore [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai domandatola condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità dioccupazione, ma si era riservato di chiederla in separata4 di 6Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022sede: cfr. memoria del 19.12.2006.

Ed è per questo che ilData pubblicazione 06/04/2022giudice di primo grado non aveva pronunciato alcunacondanna in tal senso a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore diBenito.Logica conseguenza di quanto emerso dagli atti è che laCorte d’Appello non poteva revocare una “statuizionecondannatoria” mai emessa in primo grado (e del resto inappello nessuno aveva mai posto la questione dell’indennità dioccupazione a favore di Benito).L’error in procedendo è evidente e comporta lacassazione della sentenza per extrapetizione.2 Col secondo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la violazione o errata applicazione degli artt. 91 e 92cpc dolendosi della pronuncia di compensazione delle spese dientrambi i gradi anche nei suoi confronti, benché egli – cheaveva una posizione ben diversa da quella degli altri chiamati- fosse risultato totalmente vittorioso, non essendo statarigettata nessuna delle domande da lui formulata ed essendoinvece stata respinta solo la domanda riconvenzionale diusucapione formulata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’attore, domanda peraltro non reiterata in appello neiconfronti dei chiamati.

La Corte d’Appello, dunque, ad avvisodel ricorrente, avrebbe errato nel ravvisare una soccombenzareciproca tra Benito e [OSCURATO:PERSONA].Anche questo motivo è fondato.Come è noto, uno dei casi di compensazione delle spesedi lite è quello della reciproca soccombenza (cfr. art. 92 cpc).Nel caso di specie, la compensazione delle spese è statadisposta sostanzialmente perché la Corte ha ravvisato unareciproca soccombenza, come si desume dall’espressorichiamo all’”esito definitivo della controversia” e5 di 6Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022dall’altrettanto espresso riferimento al “parziale accoglimentoData pubblicazione 06/04/2022delle domande formulate dagli appellati” (cfr. pag. 13).Ebbene, la Corte palermitana avrebbe dovuto, prima dipronunciare la compensazione, verificare puntualmente qualefosse l’esito globale della lite in relazione alla posizionespecifica di [OSCURATO:PERSONA] (posizione – si badi bene - bendiversa da quella dei terzi chiamati n causa) e quindiprovvedere ai sensi dell’art. 92 cpc solo nella accertata ipotesidi una reciproca soccombenza nei rapporti tra i due fratelliBenito e [OSCURATO:PERSONA]: avrebbe dovuto, in sostanza, analizzaretutte le contrapposte domande e verificarne l’esito, ma un taleaccertamento non risulta eseguito.Dagli atti, piuttosto, non si rileva alcuna soccombenzadell’odierno ricorrente, posto che la sua domanda principale direvindica di comproprietà è stata accolta e invece nessunadomanda formulata nei suoi confronti è stata accolta,La violazione della regola della soccombenza sussiste edanche per questo la sentenza impugnata va cassata.Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, pronuncerà anche sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’Appello di Palermo in diversa composizione.Roma, 22.11.2021.Il PresidenteRosa [OSCURATO:PERSONA] Virgilio6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atore- intimato –nonchèGenovese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StabileTeresa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo depositata ilData pubblicazione 06/04/202229.12.2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Nel maggio del 2001 [OSCURATO:PERSONA] agì in giudiziodavanti al Tribunale di Palermo contro il fratello Salvatorerivendicando, quale comproprietario di un terreno acquistatonel 1970 e quale condominio del fabbricato realizzato in viaLuna 20, il possesso e l’uso delle aree libere da costruzioni e,pro quota, del parcheggio; domandò, altresì, la cessazionedelle molestie.Il convenuto si difese spiegando domandariconvenzionale per ottenere il riconoscimento, perintervenuta usucapione, della proprietà delle aree libere edell’area destinata a parcheggio. In subordine, chiese ilrimborso delle spese di manutenzione delle aree.Dopo l’espletamento della consulenza tecnica di ufficio,il Tribunale ordinò l’integrazione del contraddittorio neiconfronti dei condomini dello Stabile, litisconsorti necessari inrelazione alla domanda riconvenzionale di acquisto perusucapione della proprietà delle aree scoperte.Con successiva memoria del 19.12.2006, l’attore BenitoGambino, per quanto interessa, condivise la pretesa deichiamati sulla comproprietà delle aree vincolate a parcheggio,mentre contestò la domanda risarcitoria avanzata da costoroanche contro di lui in relazione al mancato uso delparcheggio; inoltre, ritenendosi anche egli vittimadell’impossessamento da parte del convenuto SalvatoreGambino, si riservò di chiedere e quantificare i relativi danniin separata sede nei confronti di costui.Il Tribunale adito, con la sentenza 15.7-24.11.2011,accertò il diritto di comproprietà dell’attore sull’area adibita a2 di 6Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022parcheggio, rigettando la domanda riconvenzionale spiegataData pubblicazione 06/04/2022dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], che condannò a pagarel’indennità di occupazione nei confronti dei soli chiamati incausa nonché a rimborsare a tutti le spese del giudizio.3 La sentenza di primo grado venne impugnata in viaprincipale dal convenuto [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propose a sua volta appello incidentaleper avere il Tribunale ritenuto modificata l’originaria domandadi revindica della comproprietà dell’area esterna adibita aparco giochi.La Corte d’Appello di Palermo con sentenza resapubblica il 29.12.2016, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del localeTribunale del 15.7-24.11.2011, ha revocato “le statuizionicondannatorie, per indennità di occupazione, a carico diGambino [OSCURATO:PERSONA]” e, in parziale accoglimento dell’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diSalvatore Gambino, ha dichiarato che l’area nella quale sitrova il giardino destinato in fase progettuale a campo giocodei bambini dell’edificio, è rimasta nella piena proprietàindivisa dei fratelli Gambino, con conseguente sussistenza deldiritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del 50%; hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla eliminazione di tutti imanufatti e piantagioni realizzati nell’area adibita aparcheggio ed alla consegna delle chiavi del cancello diaccesso in tale area in favore di [OSCURATO:PERSONA]; hacompensato tra le parti le spese di entrambi i gradi delgiudizio, ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti inmisura uguale.Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale haosservato, per quanto interessa:3 di 6Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022- che il quarto motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] GambinoData pubblicazione 06/04/2022(relativo alla condanna al pagamento dell’indennità dioccupazione) doveva ritenersi fondato perché non solo i terziacquirenti degli appartamenti, ma neppure [OSCURATO:PERSONA] mai chiesto l’uso dell’area in oggetto fino alla datadella citazione, il cui contenuto peraltro era stato modificatocon la memoria 19.12.2006;-che pertanto andavano revocate le statuizionicondannatorie a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed in favoredegli acquirenti delle unità immobiliari e del germano Benito;- che tenuto conto dell’esito complessivo dellacontroversia, con parziale accoglimento delle domandeformulate dagli appellati, sussistevano giusti motivi percompensare le spese di entrambi i gradi;4 Contro tale sentenza l’originario attore BenitoGambino propone ricorso per cassazione con due motivi.Le altre parti non hanno svolto difese in questa sede.In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositatouna memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazionedell’art. 112 cpc. rimproverando alla Corte palermitana diavere revocato una statuizione di condanna a carico diSalvatore Gambino e a favore di Benito, benché quest’ultimonon avesse mia avanzato una domanda di condanna neiconfronti del fratello.Il motivo è fondato.Come infatti emerge dagli atti (che la naturaprocedurale del vizio consente senz’altro di consultare)l’originario attore [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai domandatola condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità dioccupazione, ma si era riservato di chiederla in separata4 di 6Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022sede: cfr. memoria del 19.12.2006. Ed è per questo che ilData pubblicazione 06/04/2022giudice di primo grado non aveva pronunciato alcunacondanna in tal senso a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore diBenito.Logica conseguenza di quanto emerso dagli atti è che laCorte d’Appello non poteva revocare una “statuizionecondannatoria” mai emessa in primo grado (e del resto inappello nessuno aveva mai posto la questione dell’indennità dioccupazione a favore di Benito).L’error in procedendo è evidente e comporta lacassazione della sentenza per extrapetizione.2 Col secondo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la violazione o errata applicazione degli artt. 91 e 92cpc dolendosi della pronuncia di compensazione delle spese dientrambi i gradi anche nei suoi confronti, benché egli – cheaveva una posizione ben diversa da quella degli altri chiamati- fosse risultato totalmente vittorioso, non essendo statarigettata nessuna delle domande da lui formulata ed essendoinvece stata respinta solo la domanda riconvenzionale diusucapione formulata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’attore, domanda peraltro non reiterata in appello neiconfronti dei chiamati. La Corte d’Appello, dunque, ad avvisodel ricorrente, avrebbe errato nel ravvisare una soccombenzareciproca tra Benito e [OSCURATO:PERSONA].Anche questo motivo è fondato.Come è noto, uno dei casi di compensazione delle spesedi lite è quello della reciproca soccombenza (cfr. art. 92 cpc).Nel caso di specie, la compensazione delle spese è statadisposta sostanzialmente perché la Corte ha ravvisato unareciproca soccombenza, come si desume dall’espressorichiamo all’”esito definitivo della controversia” e5 di 6Numero registro generale 18960/2017Numero sezionale 2458/2021Numero di raccolta generale 11129/2022dall’altrettanto espresso riferimento al “parziale accoglimentoData pubblicazione 06/04/2022delle domande formulate dagli appellati” (cfr. pag. 13).Ebbene, la Corte palermitana avrebbe dovuto, prima dipronunciare la compensazione, verificare puntualmente qualefosse l’esito globale della lite in relazione alla posizionespecifica di [OSCURATO:PERSONA] (posizione – si badi bene - bendiversa da quella dei terzi chiamati n causa) e quindiprovvedere ai sensi dell’art. 92 cpc solo nella accertata ipotesidi una reciproca soccombenza nei rapporti tra i due fratelliBenito e [OSCURATO:PERSONA]: avrebbe dovuto, in sostanza, analizzaretutte le contrapposte domande e verificarne l’esito, ma un taleaccertamento non risulta eseguito.Dagli atti, piuttosto, non si rileva alcuna soccombenzadell’odierno ricorrente, posto che la sua domanda principale direvindica di comproprietà è stata accolta e invece nessunadomanda formulata nei suoi confronti è stata accolta,La violazione della regola della soccombenza sussiste edanche per questo la sentenza impugnata va cassata.Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, pronuncerà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’Appello di Palermo in diversa composizione.Roma, 22.11.2021.Il PresidenteRosa [OSCURATO:PERSONA] Virgilio6 di 6
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