CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40754/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36870/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 34; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di Deutsche bank A.G., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via C. Colombo, n. 177; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 3085/2018 depositata il 10 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1993 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la B.N.L. Sezione credito cinematografico e teatrale S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la M.C.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed anche, in proprio, i legali rappresentanti di queste ultime società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della iscrizione di ipoteche per elevati importi su immobile di sua proprietà. Espose di essere venuto a conoscenza che il Rienzi, nel maggio del 1993, aveva effettuato, in suo nome e conto, una transazione con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che, successivamente, avvalendosi della stessa procura, era intervenuto in due contratti di finanziamento stipulati con la B.N.L. Sezione credito cinematografico e con le società [OSCURATO:PERSONA] e M.C.M., rispettivamente per lire 634.000.000 e 1.500.000.000, a garanzia della cui restituzione erano state iscritte ipoteche su immobile di sua proprietà. Si costituì in giudizio la B.N.L. (Sezione credito cinematografico) chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in garanzia la Europa film, la MCM, nonché i loro amministratori Pacelli e Santini ed il notaio [OSCURATO:PERSONA]. Tutti, ad eccezione di M.C.M. e del suo amministratore Santini, si costituirono. Il notaio Ermini chiamò a sua volta in garanzia la [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more del giudizio fallirono entrambe le società beneficiarie dei finanziamenti. Intervenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della B.N.L., «quest'ultima cedente in blocco i crediti a [OSCURATO:PERSONA] A.G. London, relativamente ai finanziamenti ordinari, restando in giudizio la BNL per i crediti derivanti da finanziamenti su fondi statali» (così testualmente nella sentenza qui impugnata, pag. 3). 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 maggio 2005, accolse la domanda del Barbato, dichiarò la falsità della firma in calce alla procura conferita al Rienzi e la conseguente inefficacia del suo consenso alle iscrizioni ipotecarie a loro volta inefficaci. Condannò la B.N.L. e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore dell'attore. Rigettò la domanda di rivalsa della B.N.L., estromise dal giudizio il notaio Ermini e la [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda risarcitoria avanzata dal notaio nei confronti dei clienti e rigettò la domanda dell'interveniente UGC ritenendola non legittimata. 3. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4501 del 26 ottobre 2011, dichiarò inammissibili tutti gli appelli proposti perché nessuna delle parti aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di M.C.M.. 4. In accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] A.G. filiale di Londra, che come detto si era resa cessionaria di parte dei crediti della B.N.L.) e di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (quale rappresentante del R.T.I. tra [OSCURATO:PERSONA] e B.N.L., a sua volta avente causa da Bnl) la S.C., con sentenza n. 15854 del 20/07/2015, cassò tale decisione con rinvio al giudice a quo ritenendo che, nella specie, non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., per essere — quella proposta contro [OSCURATO:PERSONA] dal Barbato per il risarcimento dei danni subiti, a causa delle iscrizioni ipotecarie sui propri beni, e quella proposta, a scopo di garanzia, da Bnl contro [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria del mutuo — cause scindibili e tra loro non dipendenti. 5. Riassunto il giudizio su iniziativa della [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] A.G., ed avutasi la costituzione del notaio Ermini, della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], nonché quella dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., interveniente nella qualità di successore a titolo particolare del R.T.I. tra [OSCURATO:PERSONA] e B.N.L., la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3085 del 10 maggio 2018, ha dichiarato estinto il processo, con integrale compensazione delle spese, a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], MCM Media e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: parti che, ivi non ritualmente evocate, lo erano state invece nel giudizio di cassazione (iudicium rescindens) e che pertanto erano da considerarsi litisconsorti necessarie anche nel giudizio di rinvio (iudicium rescissorium). Ha in proposito, in particolare, evidenziato che il consigliere istruttore aveva concesso il chiesto termine per l'integrazione del contraddittorio e che, però, «come rilevato all'udienza del 17 maggio 2017», detto termine non era stato correttamente utilizzato, né poteva essere rinnovato in quanto perentorio. 6. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, con tre mezzi, [OSCURATO:PERSONA], cui resistono, depositando controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgono difese nella presente sede. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 307, 310, 331, 332, 392 e 393 cod. proc. civ.. 1.1. Sostiene che, trattandosi di causa c.d. di «vecchio rito» e dovendo pertanto trovare applicazione il testo previgente dell'art. 307 cod. proc. civ., la corte d'appello, al rilievo (in sé non contestato) della mancata integrazione del contraddittorio, non avrebbe potuto far conseguire — in mancanza di tempestiva eccezione di parte — la declaratoria di estinzione del processo ma avrebbe dovuto piuttosto dichiarare l'inammissibilità dell'appello coltivato in sede di rinvio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non riformata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4501 del 2011, poiché cassata dalla Suprema Corte. 1.2. Rileva che, peraltro, il giudice di rinvio, tratto in errore dall'istanza della riassumente, formulata all'udienza di comparizione del 23 novembre 2016, aveva omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei Fallimenti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della MCM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimati nel giudizio di cassazione ancorché non costituiti, di talché, non essendo stata ordinata l'integrazione anche nei confronti di questi, la sentenza impugnata dovrebbe comunque ritenersi inutiliter data e dovrebbe, in questa sede, comunque essere cassata con rinvio perché sia disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di detti litisconsorti processuali necessari. Soggiunge tuttavia al riguardo che tale adempimento si rivelerebbe inutilmente defatigatorio dal momento che: a) la Bnl ha ceduto a terzi i crediti in blocco, ovvero li ha passati a perdita con conseguente recupero fiscale; b) il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace fin dal primo grado ed è stato chiuso da anni; c) il Fallimento della M.C.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasto da sempre contumace e chiuso da anni, è stato ritenuto titolare di posizione scindibile dalla S.C. con la sentenza n. 15854 del 2015; d) [OSCURATO:PERSONA] è risultato contumace da oltre un quarto di secolo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ.. Deduce che, quale ragione più liquida di cassazione della sentenza, dovrebbe rilevarsi l'inammissibilità dell'atto di riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] A.G., in mancanza di prova di chi — tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui è poi succeduta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), entrambe sedicenti aventi causa da Bnl — fosse realmente titolare della situazione giuridica controversa e legittimata ad agire. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ.. Lamenta che la corte d'appello ha obliterato l'esistenza di una parte processuale, Bnl, che, ancorché dante causa di altre parti presenti in giudizio quali successori a titolo particolare, rimaneva nondimeno parte necessaria non essendone mai stata dichiarata l'estromissione. 4. Il primo motivo è solo parzialmente fondato. 4.1. Coglie nel segno, la censura, là dove rileva che, in mancanza di tempestiva eccezione della parte interessata — richiesta («prima di ogni altra sua difesa») dall'art. 307 c.p.c., u.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 15, lett. c, applicabile ratione temporis —la corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione del processo. Secondo interpretazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, da cui non si ha motivo di dissentire, l'omessa esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del processo (ai sensi dell'art. 393, in relazione all'art.310 c.p.c.), la quale opera, bensì, di diritto, ma deve essere, tuttavia, eccepita dalla parte interessata, prima di ogni altra difesa (ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. così come novellato dalla legge 11 luglio 1950 n. 581)(v. Cass. nn. 6260 del 2005; 10322 del 2004; 1067 del 2000; 12649 del 1998; 5901 del 1994). Nella specie, si ricava dalla concorde prospettazione delle parti — oltre che dalla sentenza e, comunque, dall'esame diretto degli atti processuali — che la causa di estinzione del processo si è perfezionata, di diritto, con la scadenza del termine, assegnato alla prima udienza del 23 novembre 2016 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti (di alcuni) dei litisconsorti necessari. Tuttavia l'eccezione relativa non risulta sollevata, né dall'attuale ricorrente né da alcun'altra delle parti costituite, prima di ogni altra difesa (ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., come novellato dalla legge 11 luglio 1950 n. 581), all'udienza immediatamente successiva (del(del 17 maggio 2017) — nella quale è stato invece richiesto dalla Guber, attrice in riassunzione, nuovo termine, già scaduto, per l'integrazione del contraddicono, negato dal consigliere istruttore — ma soltanto alla successiva udienza del 27 settembre 2017 (per casi analoghi, v. Cass. n. 6260 del 2005 e n. 4087 del 2002). 4.2. L'error in procedendo cui è in tal modo incorsa la corte di merito può tuttavia essere qui emendato, nei sensi appresso esposti, dovendo comunque condurre, la situazione processuale verificatasi, alla declaratoria di improseguibilità del processo ed alla conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, cod. proc. civ.. Ed infatti, secondo interpretazione ormai pacificamente acquisita nella giurisprudenza di questa Corte, il termine concesso dal giudice per la integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario ha natura perentoria, e, pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ.. (v. e pluribus Cass. n. 12740 del 2001). Trattasi di inattività c.d. qualificata (art. 307, comma terzo, cod. proc. civ.) la quale non consente che possa pervenirsi ad una decisione di merito ed impone, pertanto, pur in assenza di eccezione, una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di prosecuzione della causa in mancanza di una parte necessaria (Cass.n. 878 del 1994; n. 157 del 1998; n. 7460 del 2015). 4.3. Da tale diversa qualificazione dell'esito processuale della mancata integrazione del contraddittorio non può comunque giammai discendere la conseguenza prospettata dal ricorrente (inammissibilità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Resta fermo, infatti, anche in tal caso, che l'esito assolutorio dal rito si riflette sull'intero processo e, segnatamente, non può determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (come sarebbe in caso di estinzione del processo di appello, ai sensi dell'art. 338 cod. proc. civ.), la caducazione di quella discendendo in realtà, e permanendo, quale effetto della sentenza di cassazione con rinvio. In tal senso nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo il quale il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado non costituisce la prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che pur essendo soggetta per ragioni di rito alle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado voluto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, nel senso che esso mira ad una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 5901 del 1994, cit.). È stato peraltro precisato che tale principio trova applicazione anche nel caso — qual è quello di specie — in cui la sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento per cui l'intera attività processuale si caduca, salvo l'effetto del principio di diritto affermato dalla Corte e ciò al di là di una valutazione di imputazione dell'estinzione basata sul criterio dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. n. 6188 del 2014; n. 8891 del 2020). Si intende allora come ogni decisione assunta nel giudizio che ha subito l'annullamento deve ritenersi venuta meno, senza che possa prospettarsi un giudicato interno, il quale presuppone, per l'appunto, un principio contrario a quello qui affermato; può dirsi che si sia formato un giudicato interno solo se si nega la caducazione piena delle statuizioni, ma se invece la si afferma essa riguarda ogni capo di sentenza del giudizio annullato, cosi che il giudicato non è che sia travolto dalla estinzione, ovviamente, ma è che proprio non si forma (così, in motivazione, Cass. n. 8891 del 2020, cit.). 5. I restanti motivi sono inammissibili, investendo questioni che erano e rimangono assorbite dal preliminare esito in rito del giudizio. 6. Avuto riguardo al parziale accoglimento del motivo si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese. P.Q.M. accoglie il primo motivo, nei termini e nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito. Compensa interamente l