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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 37376/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2024 dal Tribunale di Piacenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 ed altro e condannato a pena di giustizia.

La Corte di appello ha ritenuto l'impugnazione inammissibile, in quanto mancante della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., in quanto la prima disposizione non si applica al caso, quale quello ricorrente nella specie, in cui l'imputato appellante sia detenuto anche per altra causa.

3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato sulla base della rilevata mancanza di dichiarazione o l'elezione di domicilio da parte sua, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., vigente al momento del deposito della impugnazione.

3. Ritiene questo Collegio che deve darsi seguito al prevalente orientamento secondo il quale, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Shermadhi, Rv. 286301 - 01).4.

Nella specie, invero, risultava alla Corte di appello la condizione di detenzione in carcere per altra causa dell'imputato, cosicché erroneamente è stato addebitato alla sua difesa l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 5.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2024 dal Tribunale di Piacenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 ed altro e condannato a pena di giustizia. La Corte di appello ha ritenuto l'impugnazione inammissibile, in quanto mancante della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., in quanto la prima disposizione non si applica al caso, quale quello ricorrente nella specie, in cui l'imputato appellante sia detenuto anche per altra causa. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato sulla base della rilevata mancanza di dichiarazione o l'elezione di domicilio da parte sua, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., vigente al momento del deposito della impugnazione. 3. Ritiene questo Collegio che deve darsi seguito al prevalente orientamento secondo il quale, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Shermadhi, Rv. 286301 - 01).4. Nella specie, invero, risultava alla Corte di appello la condizione di detenzione in carcere per altra causa dell'imputato, cosicché erroneamente è stato addebitato alla sua difesa l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bol
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