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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2026

ECLI:EU:C:2026:412
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0545_RES

Causa C‑545/24 Utiledulci - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda. - [OSCURATO:PERSONA] da Madeira contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] da Madeira (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do Funchal) (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo) Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 maggio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE – Regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero dell’aiuto – Obbligo di recupero – Articolo 16, paragrafo 3 – Esecuzione immediata ed effettiva – Autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri – Sospensione del procedimento di esecuzione fiscale nazionale – Condizione relativa alla costituzione di una garanzia adeguata – Compatibilità» Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Attuazione di una procedura che garantisca l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione – Sospensione del procedimento di esecuzione a seguito della fornitura di una garanzia o dell’esonero dall’obbligo di costituire una siffatta garanzia – Ammissibilità – Presupposto – Privazione, a discapito del beneficiario dell’aiuto, del vantaggio concorrenziale connesso a tale aiuto (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 16, § 3) (v. punti 18‑38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo), la Corte precisa la portata dell’obbligo che incombe agli Stati membri di recuperare in modo immediato ed effettivo gli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno.

Con decisione del 4 dicembre 2020 ( 1 ), la Commissione europea ha dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno il regime di aiuti cui la Repubblica portoghese ha dato esecuzione per la zona franca di Madera e ha ordinato il recupero degli aiuti incompatibili concessi in base a tale regime.

Sul fondamento di tale decisione, l’amministrazione tributaria portoghese ( 2 ) ha avviato un procedimento di esecuzione fiscale nei confronti della società Utiledulci ( 3 ) ai fini del recupero degli aiuti incompatibili che le erano stati concessi.

Le disposizioni del diritto portoghese che disciplinano tale procedimento consentono alla società interessata di chiedere la sospensione dello stesso in caso di contestazione del debito d’imposta o di opposizione agli atti di esecuzione e in caso di pagamento rateale, a condizione di fornire una garanzia adeguata o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la riscossione del credito fiscale o, ancora, in mancanza di una siffatta garanzia, qualora la società dimostri di non essere in grado di fornirla.

Invocando il principio del primato del diritto dell’Unione europea, l’amministrazione tributaria ha respinto la richiesta della Utiledulci volta a beneficiare di tale sospensione.

Investito di un ricorso proposto dalla Utiledulci avverso detta decisione di rigetto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre la questione pregiudiziale se l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 ( 4 ) imponga alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare disposizioni nazionali come quelle applicabili nel procedimento principale, che consentono, a determinate condizioni, di sospendere un procedimento di recupero di un aiuto di Stato.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, il recupero di un aiuto va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero della Commissione.

Dalla giurisprudenza risulta, inoltre, che uno Stato membro che sia obbligato a recuperare un aiuto illegale può adempiere tale obbligo solo se le misure da esso adottate sono idonee a ristabilire le normali condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione di tale aiuto illegale.

Infatti, l’obiettivo del recupero di un aiuto di Stato illegale è quello di ripristinare la situazione che esisteva sul mercato interno prima del versamento di detto aiuto.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte rileva, in primo luogo, che, nel caso di specie, le autorità tributarie portoghesi non dispongono di alcuna discrezionalità per quanto riguarda, quantomeno, la sospensione del procedimento nazionale di esecuzione fiscale ove la condizione relativa alla prestazione di una garanzia sia soddisfatta.

Orbene, un siffatto carattere automatico della sospensione è idoneo a ritardare in modo significativo il recupero di un aiuto illegale e, in tal modo, a prolungare il vantaggio concorrenziale indebito che quest’ultimo ha conferito al suo beneficiario, pregiudicando così il requisito di un recupero immediato ed effettivo di tale aiuto, quale enunciato all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.

Ad avviso della Corte, la situazione sarebbe diversa solo se la distorsione della concorrenza fosse completamente eliminata, ad esempio, mediante il pignoramento o il versamento su un conto bloccato dell’importo dell’aiuto illegale e dei relativi interessi.

In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità, prevista dalle disposizioni nazionali applicabili nel procedimento principale, di dispensare il debitore esecutato dalla prestazione di una garanzia qualora non sia in grado di fornirla, la Corte sottolinea che considerazioni relative al danno economico derivante dalla restituzione dell’aiuto di cui trattasi non possono giustificare un ritardo nel procedimento di recupero.

In terzo luogo, per quanto riguarda la possibilità, prevista dalle disposizioni nazionali applicabili nel procedimento principale, di un pagamento rateale delle somme dovute, la Corte rileva che siffatte modalità di pagamento, qualora siano autorizzate oltre il termine di recupero fissato dalla Commissione, non sono conciliabili con l’obbligo di esecuzione immediata del recupero, che mira in particolare a garantire che il beneficiario dell’aiuto non disponga, neppure provvisoriamente, dei fondi corrispondenti all’aiuto già restituito.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 imponga alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare disposizioni nazionali che consentono la sospensione di un procedimento di esecuzione fiscale diretto a recuperare un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno qualora il beneficiario dell’aiuto fornisca una garanzia o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il recupero del credito dell’esecutante, o addirittura a seguito di una domanda di tale beneficiario diretta ad essere dispensato dall’obbligo di fornire una siffatta garanzia, a meno che la fornitura della garanzia non privi detto beneficiario del vantaggio concorrenziale connesso a tale aiuto. ( 1 ) Decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la [OSCURATO:PERSONA] di Madera - (ZFM) - Regime III ( GU 2022, L 217, pag. 49 ). ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] da Madeira (Autorità tributaria e affari fiscali della Regione autonoma di Madera, Portogallo) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»). ( 3 ) Utiledulci - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda. - [OSCURATO:PERSONA] da Madeira (in prosieguo: l’«Utiledulci»). ( 4 ) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0545_RES Causa C‑545/24 Utiledulci - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda. - [OSCURATO:PERSONA] da Madeira contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] da Madeira (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do Funchal) (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo) Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 maggio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE – Regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero dell’aiuto – Obbligo di recupero – Articolo 16, paragrafo 3 – Esecuzione immediata ed effettiva – Autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri – Sospensione del procedimento di esecuzione fiscale nazionale – Condizione relativa alla costituzione di una garanzia adeguata – Compatibilità» Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Attuazione di una procedura che garantisca l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione – Sospensione del procedimento di esecuzione a seguito della fornitura di una garanzia o dell’esonero dall’obbligo di costituire una siffatta garanzia – Ammissibilità – Presupposto – Privazione, a discapito del beneficiario dell’aiuto, del vantaggio concorrenziale connesso a tale aiuto (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 16, § 3) (v. punti 18‑38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo), la Corte precisa la portata dell’obbligo che incombe agli Stati membri di recuperare in modo immediato ed effettivo gli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno. Con decisione del 4 dicembre 2020 ( 1 ), la Commissione europea ha dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno il regime di aiuti cui la Repubblica portoghese ha dato esecuzione per la zona franca di Madera e ha ordinato il recupero degli aiuti incompatibili concessi in base a tale regime. Sul fondamento di tale decisione, l’amministrazione tributaria portoghese ( 2 ) ha avviato un procedimento di esecuzione fiscale nei confronti della società Utiledulci ( 3 ) ai fini del recupero degli aiuti incompatibili che le erano stati concessi. Le disposizioni del diritto portoghese che disciplinano tale procedimento consentono alla società interessata di chiedere la sospensione dello stesso in caso di contestazione del debito d’imposta o di opposizione agli atti di esecuzione e in caso di pagamento rateale, a condizione di fornire una garanzia adeguata o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la riscossione del credito fiscale o, ancora, in mancanza di una siffatta garanzia, qualora la società dimostri di non essere in grado di fornirla. Invocando il principio del primato del diritto dell’Unione europea, l’amministrazione tributaria ha respinto la richiesta della Utiledulci volta a beneficiare di tale sospensione. Investito di un ricorso proposto dalla Utiledulci avverso detta decisione di rigetto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre la questione pregiudiziale se l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 ( 4 ) imponga alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare disposizioni nazionali come quelle applicabili nel procedimento principale, che consentono, a determinate condizioni, di sospendere un procedimento di recupero di un aiuto di Stato. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, il recupero di un aiuto va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero della Commissione. Dalla giurisprudenza risulta, inoltre, che uno Stato membro che sia obbligato a recuperare un aiuto illegale può adempiere tale obbligo solo se le misure da esso adottate sono idonee a ristabilire le normali condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione di tale aiuto illegale. Infatti, l’obiettivo del recupero di un aiuto di Stato illegale è quello di ripristinare la situazione che esisteva sul mercato interno prima del versamento di detto aiuto. Alla luce di queste considerazioni, la Corte rileva, in primo luogo, che, nel caso di specie, le autorità tributarie portoghesi non dispongono di alcuna discrezionalità per quanto riguarda, quantomeno, la sospensione del procedimento nazionale di esecuzione fiscale ove la condizione relativa alla prestazione di una garanzia sia soddisfatta. Orbene, un siffatto carattere automatico della sospensione è idoneo a ritardare in modo significativo il recupero di un aiuto illegale e, in tal modo, a prolungare il vantaggio concorrenziale indebito che quest’ultimo ha conferito al suo beneficiario, pregiudicando così il requisito di un recupero immediato ed effettivo di tale aiuto, quale enunciato all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589. Ad avviso della Corte, la situazione sarebbe diversa solo se la distorsione della concorrenza fosse completamente eliminata, ad esempio, mediante il pignoramento o il versamento su un conto bloccato dell’importo dell’aiuto illegale e dei relativi interessi. In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità, prevista dalle disposizioni nazionali applicabili nel procedimento principale, di dispensare il debitore esecutato dalla prestazione di una garanzia qualora non sia in grado di fornirla, la Corte sottolinea che considerazioni relative al danno economico derivante dalla restituzione dell’aiuto di cui trattasi non possono giustificare un ritardo nel procedimento di recupero. In terzo luogo, per quanto riguarda la possibilità, prevista dalle disposizioni nazionali applicabili nel procedimento principale, di un pagamento rateale delle somme dovute, la Corte rileva che siffatte modalità di pagamento, qualora siano autorizzate oltre il termine di recupero fissato dalla Commissione, non sono conciliabili con l’obbligo di esecuzione immediata del recupero, che mira in particolare a garantire che il beneficiario dell’aiuto non disponga, neppure provvisoriamente, dei fondi corrispondenti all’aiuto già restituito. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 imponga alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare disposizioni nazionali che consentono la sospensione di un procedimento di esecuzione fiscale diretto a recuperare un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno qualora il beneficiario dell’aiuto fornisca una garanzia o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il recupero del credito dell’esecutante, o addirittura a seguito di una domanda di tale beneficiario diretta ad essere dispensato dall’obbligo di fornire una siffatta garanzia, a meno che la fornitura della garanzia non privi detto beneficiario del vantaggio concorrenziale connesso a tale aiuto. ( 1 ) Decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la [OSCURATO:PERSONA] di Madera - (ZFM) - Regime III ( GU 2022, L 217, pag. 49 ). ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] da Madeira (Autorità tributaria e affari fiscali della Regione autonoma di Madera, Portogallo) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»). ( 3 ) Utiledulci - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda. - [OSCURATO:PERSONA] da Madeira (in prosieguo: l’«Utiledulci»). ( 4 ) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ).
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