CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07281/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17103/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 108/2024, pubblicata il 26 gennaio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle particostituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico dei ricorrenti, in via solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore della stessa controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo. Roma, 12 marzo 2025. Il