CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10981/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DBRSFN60H50H5010); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GSPMGS581470A044L), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrenti – contro F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10981/2021 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 16746/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia, n. 370/2020, depositato in data 27 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 27 ottobre 2020 la Corte d’Appello di Perugia, decidendo su quattro ricorsi riuniti proposti degli odierni ricorrenti, ha riconosciuto in favore di ciascuno di questi ultimi la somma di € 2.400,00 a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento -sempre per equa riparazione- protrattosi dal dicembre 2011 all’ottobre 2018. La Corte territoriale ha liquidato altresì in favore dei ricorrenti la somma complessiva, a titolo di spese di lite, di € 27,00 per esborsi ed € 915,00 per compensi, ritenendo: 1) di applicare i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014; 2) di escludere il riconoscimento dei compensi per la fase di istruzione/trattazione; 3) di escludere, altresì, l’aumento per pluralità di parti, in virtù della identità di posizione delle medesime. 2. Avverso detto provvedimento propongono ricorso i Sigg. CISCOGNETTI; SCIURPA; [OSCURATO:PERSONA]; CICIONE; PAGGI; PELLICCIONE e GASPARI, che hanno ulteriormente depositato memoria. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. R.G. 10981 - Pagina nr. 2 di 6 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10981/2021 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 16746/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in due motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c., e dei D.M. n. 55/2014, e n. 37/2018. Lamenta il ricorso il mancato riconoscimento dei compensi per la fase di istruttoria/trattazione, richiamando sul punto precedenti di questa Corte, ed evidenziando ulteriormente come la liquidazione operata dalla Corte territoriale si ponga al di sotto dei minimi inderogabili. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione apparente, avendo la Corte escluso l’aumento previsto per la pluralità di parti con una motivazione che il ricorso denuncia come tautologica. 2. Il primo motivo è fondato. La decisione della Corte d’Appello di Perugia, escludendo il compenso per la fase di istruttoria/trattazione si è discostata, nell’applicazione del D.M. 55/2014, dall’orientamento interpretativo seguito da questa Corte, a mente del quale, in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021 - Rv. 663222 – 01, ma altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n.9701 del 05/04/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576 del 17/12/2018). 3. Infondato è, invece, il secondo motivo. R.G. 10981 - Pagina nr. 3 di 6 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10981/2021 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 16746/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Premesso che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), si deve osservare che nel caso in esame la Corte d’Appello perugina ha esposto un’adeguata motivazione del diniego dell’aumento per la pluralità di parti - richiamando i profili della semplicità dell’affare, della speditezza del rito camerale e del non particolare pregio dell’attività- non potendosi ravvisare il carattere tautologico lamentato dai ricorrenti sulla scorta dell’estrapolazione di un mero frammento della motivazione, inserito invece in un più ampio sviluppo argomentativo. Giova, del resto, rammentare che, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale R.G. 10981 - Pagina nr. 4 di 6 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10981/2021 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 16746/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11591 del 04/06/2015 - Rv. 635594 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009 - Rv. 609694 - 01). 4. Accolto il primo motivo di ricorso, sussistono le condizioni perché la controversia la controversia venga decisa nel merito. Assumendo come parametro quello per le controversie di valore sino ad € 5.200,00 -indicato dagli stessi ricorrenti- la rideterminazione della liquidazione operata dalla Corte d’Appello deve in ogni caso avvenire concordando con la valutazione -operata dalla Corte territoriale- circa la speciale semplicità dell’affare e quindi applicando la riduzione massima di cui all’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, per giungere alla determinazione della somma che MINISTERO DELLA GIUSTIZIA è tenuto a corrispondere alle ricorrenti a titolo di compensi nella misura di € 1.198,50 (€ 255,00 per la fase di studio, € 255,00 per la fase introduttiva, € 283,50 per la fase di trattazione/istruttoria, € 405,00 per la fase decisionale), e quindi aggiungendo alla somma di € 915,00 già indicata dalla Corte territoriale, quella di € 283,50 per la fase di trattazione/istruttoria. 5. Dall’esito del giudizio discende la condanna del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. R.G. 10981 - Pagina nr. 5 di 6 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10981/2021 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 16746/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 accolto, nei limiti di cui in motivazione il ricorso, che nel resto rigetta, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina in € 1.198,50 la liquidazione dei compensi in favore dei ricorrenti per il giudizio d'opposizione tenutosi innanzi al Collegio della Corte d'appello di Perugia; condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in € 600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 10981 - Pagina nr. 6 di 6 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8