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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29734/2026

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ibunale della libertà di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, rigettando larichiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato ilprovvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro haapplicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt.81 e 110 cod. pen. e 73, commi 1, 3 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descrittonella imputazione provvisoria.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella ordinanza.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel ravvisare i presupposti per il differimento dell’interrogatorio digaranzia ex art. 294, comma 1-bis, cod. proc pen., per il pericolo di inquinamentoprobatorio ex art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc pen., senza indicarespecificamente le concrete modalità con le quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in gradodi compromettere le indagini anche in relazione alla natura del compendio deglielementi di prova già acquisiti.2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel presumere il rischio di reiterazione del reato fondandosi suastratte probabilità, ma senza una valutazione concreta del caso specifico.2.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione di legge nel trascurare lavalenza collaborativa dell’ammissione di responsabilità da parte del ricorrente.2.4.

Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nell’applicare una misura non proporzionata alle effettive esigenzecautelari, trascurando il ruolo marginale del ricorrente, peraltro incensurato, nellavicenda delittuosa in esame e il fatto che la piantagione di marijuana alla quale siriferisce l’imputazione è stata sequestrata e che gli arresti domiciliari con l’utilizzodi uno strumento elettronico di controllo impedirebbero al ricorrente ognicomunicazione con i suoi complici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Il Tribunale ha adeguatamente giustificato il differimento dell’interrogatoriodi garanzia ex art. 294, comma 1-bis, cod. proc pen., per il pericolo diinquinamento probatorio ex art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc pen., rilevandoche: le indagini non si sono ancora concluse e che esiste una vasta rete di soggetticoinvolti nella attività di coltivazione illecita di piante di marijuana; gli indagati,alcuni anche fra loro parenti, comunicano fra loro e svolgono una attività dicontrollo del territorio per individuare i movimenti delle Forze dell’ordine così daeluderne gli interventi; le indagini svolte mostrano che gli indagati hannol’abitudine di cancellare ogni messaggio e temono il sequestro dei lorosmartphone, dotandosi a questo scopo di rilevatori di frequenze e altri strumenti.In questo quadro, non irragionevolmente, gli arresti domiciliari sono statiritenuti non idonei a precludere il riattivarsi dei contatti con i coindagati.2.

Il secondo motivo è infondato.Il Tribunale non ha mancato di vagliare le specificità del caso in esame perché,senza incorrere in manifeste illogicità, ha considerato che: la piantagione illegale(300 piante di cannabis) è vicina alla abitazione del ricorrente, che è collegatadirettamente alla piantagione da una stradina e dalla quale partiva un tubo cheserviva a irrigare le piante; dalle conversazioni intercettate, si evince che aGennaro [OSCURATO:PERSONA] era assegnato il ruolo di vedetta e le videoriprese lo mostranoanche all’interno della piantagione; i contenuti delle conversazioni intercettateindicano la preoccupazione che dall’arresto del ricorrente potessero derivareelementi di conoscenza della attività del gruppo.Gli accertamenti hanno rivelato modalità di gestione della piantagione rodatee professionali e mostrato la competenza di [OSCURATO:PERSONA] nel gestire l’attività illecitasicché il sicuro inserimento di [OSCURATO:PERSONA], seppure incensurato, in tale contesto nonirragionevolmente ha condotto a ritenere che egli, se rimesso in libertà, potrebberistabilire i contatti con l’ambiente.3.

Il terzo motivo è infondato.Il Tribunale ha puntualmente escluso la valenza collaborativa della condottadel ricorrente, rimarcando che si è avvalso della facoltà di non rispondere e hareso spontanee dichiarazioni nelle quali ha ammesso solo quel che egli non potevaplausibilmente negare.4.

Il quarto motivo è infondato.Coerentemente con le valutazioni già espresse, il Tribunale ha osservato chel’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo varrebbe a verificarel’allontanamento dell’indagato dal suo domicilio ma non la reiterazione, con altremodalità, di reati del tipo di quello per il quale si procede.5.

Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale della libertà di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, rigettando larichiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato ilprovvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro haapplicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt.81 e 110 cod. pen. e 73, commi 1, 3 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descrittonella imputazione provvisoria.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella ordinanza.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel ravvisare i presupposti per il differimento dell’interrogatorio digaranzia ex art. 294, comma 1-bis, cod. proc pen., per il pericolo di inquinamentoprobatorio ex art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc pen., senza indicarespecificamente le concrete modalità con le quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in gradodi compromettere le indagini anche in relazione alla natura del compendio deglielementi di prova già acquisiti.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel presumere il rischio di reiterazione del reato fondandosi suastratte probabilità, ma senza una valutazione concreta del caso specifico.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge nel trascurare lavalenza collaborativa dell’ammissione di responsabilità da parte del ricorrente.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nell’applicare una misura non proporzionata alle effettive esigenzecautelari, trascurando il ruolo marginale del ricorrente, peraltro incensurato, nellavicenda delittuosa in esame e il fatto che la piantagione di marijuana alla quale siriferisce l’imputazione è stata sequestrata e che gli arresti domiciliari con l’utilizzodi uno strumento elettronico di controllo impedirebbero al ricorrente ognicomunicazione con i suoi complici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Il Tribunale ha adeguatamente giustificato il differimento dell’interrogatoriodi garanzia ex art. 294, comma 1-bis, cod. proc pen., per il pericolo diinquinamento probatorio ex art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc pen., rilevandoche: le indagini non si sono ancora concluse e che esiste una vasta rete di soggetticoinvolti nella attività di coltivazione illecita di piante di marijuana; gli indagati,alcuni anche fra loro parenti, comunicano fra loro e svolgono una attività dicontrollo del territorio per individuare i movimenti delle Forze dell’ordine così daeluderne gli interventi; le indagini svolte mostrano che gli indagati hannol’abitudine di cancellare ogni messaggio e temono il sequestro dei lorosmartphone, dotandosi a questo scopo di rilevatori di frequenze e altri strumenti.In questo quadro, non irragionevolmente, gli arresti domiciliari sono statiritenuti non idonei a precludere il riattivarsi dei contatti con i coindagati.2. Il secondo motivo è infondato.Il Tribunale non ha mancato di vagliare le specificità del caso in esame perché,senza incorrere in manifeste illogicità, ha considerato che: la piantagione illegale(300 piante di cannabis) è vicina alla abitazione del ricorrente, che è collegatadirettamente alla piantagione da una stradina e dalla quale partiva un tubo cheserviva a irrigare le piante; dalle conversazioni intercettate, si evince che aGennaro [OSCURATO:PERSONA] era assegnato il ruolo di vedetta e le videoriprese lo mostranoanche all’interno della piantagione; i contenuti delle conversazioni intercettateindicano la preoccupazione che dall’arresto del ricorrente potessero derivareelementi di conoscenza della attività del gruppo.Gli accertamenti hanno rivelato modalità di gestione della piantagione rodatee professionali e mostrato la competenza di [OSCURATO:PERSONA] nel gestire l’attività illecitasicché il sicuro inserimento di [OSCURATO:PERSONA], seppure incensurato, in tale contesto nonirragionevolmente ha condotto a ritenere che egli, se rimesso in libertà, potrebberistabilire i contatti con l’ambiente.3. Il terzo motivo è infondato.Il Tribunale ha puntualmente escluso la valenza collaborativa della condottadel ricorrente, rimarcando che si è avvalso della facoltà di non rispondere e hareso spontanee dichiarazioni nelle quali ha ammesso solo quel che egli non potevaplausibilmente negare.4. Il quarto motivo è infondato.Coerentemente con le valutazioni già espresse, il Tribunale ha osservato chel’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo varrebbe a verificarel’allontanamento dell’indagato dal suo domicilio ma non la reiterazione, con altremodalità, di reati del tipo di quello per il quale si procede.5. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
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