CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 25026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RaffaeleGargiulo, ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 19/12/2025 la Corte di appello di Salerno haconfermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA], con la quale, all’esito di rito abbreviato, l’imputato è stato condannatoper il reato di tentata rapina impropria, commesso in Battipaglia il 28/03/2025.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato,articolando cinque motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono, violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione agli artt. 88, 89 cod. pen, 125 e 192 cod. proc. pen. per mancatoriconoscimento del vizio parziale di mente; la difesa lamenta che la Corte diappello, con motivazione apparente ed illogica, ha omesso la valutazione delladocumentazione sanitaria e psichiatrica acquisita al giudizio abbreviatocondizionato, richiamata nel ricorso (certificazione del dipartimento di salutementale dell'Asl di Salerno per disturbo schizoaffettivo correlato ad uso disostanze; certificazione del Serd del 02/01/2021 per problematiche da uso distupefacenti e alcol; perizia psichiatrica dott. [OSCURATO:PERSONA], che descrive un “gravedisturbo mentale”) e si è limitata a recepire le conclusioni del perito dott. [OSCURATO:PERSONA] senso della piena imputabilità dell’imputato, nonostante il quadro di gravealterazione psicopatologica emergente dalla documentazione acquisita.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneper mancata riqualificazione del reato di rapina impropria in quello di tentatofurto aggravato. La difesa osserva che: il fatto, come risulta dalla denuncia ine dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, è consistito in unacolluttazione breve, caotica, non particolarmente violenta, senza lesioni, scaturitadall'intervento simultaneo di tre persone che bloccavano all'interno del negoziol'imputato, soggetto affetto da grave disturbo psicotico, tossicodipendente edeconomicamente disagiato; tali modalità del fatto implicano assenza dicollegamento finalistico tra violenza e sottrazione dei beni, considerato che, perle condizioni psichiche dell’agente, la violenza successiva alla scoperta deltentativo di furto, non era diretta ad assicurarsi l'impunità, essendo invece fruttodi un agito istintivo e disorganizzato; si aggiunge che la merce, di modestovalore economico, veniva recuperata.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione permancato riconoscimento del vizio parziale di mente e omessa rinnovazioneistruttoria mediante integrazione di perizia psichiatrica. Ladifesa lamenta che laCorte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria conintegrazione della perizia psichiatrica, limitandosi ad affermare la naturaeccezionale della rinnovazione e la non decisività della perizia, pur a fronte dielementi nuovi e rilevanti sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato,quali le specifiche lacune rilevate nella perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] e ladocumentazione sanitaria successivamente acquisita.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione inordine al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt. 62 n. 4, 69, 132, 133cod. pen., per mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di specialetenuità di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. e omesso giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti sulla recidiva. Si lamenta che la Corte di appello haescluso l’attenuante richiamando la natura plurioffensiva del reato, senzaeffettuare un concreto bilanciamento tra esiguità dell'aggressione patrimoniale emodesta offensività della condotta violenta, priva di conseguenze lesive. Sicensura altresì l'esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, operata sanzaconsiderare il comportamento processuale collaborativo dell'imputato(ammissione dell'addebito, scelta del rito abbreviato, intento ad intraprendere unpercorso terapeutico, condizioni di grave disagio psichico e sociale); inoltre, ladifesa osserva che la Corte di merito, affermando che la pena di primo gradosarebbe già fissata al minimo edittale, confonderebbe il minimo previsto per lafattispecie base di rapina impropria con il minimo risultante dalla “combinazionetra circostanze (fatto di lieve entità, generiche equivalenti, recidiva) e riduzioneper il rito, senza dare conto di possibili maggiori riduzioni con un diversobilanciamento e con il riconoscimento dell'attenuante ex art 62 n. 4 cod. pen. odel vizio parziale di mente” (così in ricorso, p. 8).2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione “rafforzata”, in presenzadi doppia conforme, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,assumendo che la Corte di merito, con “motivazione apparente”, si sarebbelimitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado sui punti oggettodi gravame senza valutare gli elementi nuovi rispetto a quelli esaminati dalgiudice di primo grado, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria,né l'invocato diverso inquadramento giuridico dei fatti.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici, del tuttoreiterativi di doglianze prospettate in appello, già adeguatamente superate dalgiudice di secondo grado, e comunque manifestamente infondate.4. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per le reciprocheinterazioni, attengono all’imputabilità del ricorrente e sono inammissibili inquanto manifestamente infondati.4.1. La Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi di legge e dimotivazione contestati, sulla base degli accertamenti peritali e delle risultanzemediche, ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità sul tema (tra le altre, Sez. 5, n. 6754 del07/10/2014, C., Rv. 262722; Sez. 5, n. 686 del 03/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257965; Sez. 4, n. 24573 del 13/05/2011, Monopoli, n.m.), esplicando le ragionidi fatto e di diritto in virtù delle quali deve ritenersi sussistente l'imputabilità delricorrente (pp. 10-11 dell'impugnata sentenza) all’esito di un percorsoargomentativo ragionevole, corretto nell'applicazione dei criteri di valutazione deidati del «sapere scientifico» e congruo rispetto alle acquisizioni processuali.In particolare, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come sia stataacquisita, in sede di giudizio abbreviato, la perizia psichiatrica cui eracondizionata la richiesta di rito alternativo, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], redatta perfatti analoghi nell’ambito di un diverso procedimento penale, non risultando,invece, una consulenza di parte, in relazione al medesimo fatto. Contrariamentea quanto sostenuto, si è anche preso atto di una serie di relazioni attestanti unadoppia diagnosi di disturbo psicotico ed abuso di sostanze stupefacenti, nonchédella presa in carico dell’imputato dal Servizio di salute mentale da oltre diecianni; atti che, come precisato dalla Corte di appello, sono stati tenuti presenti evalutati nella stessa perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo apposita visita medicacolloquiale, ha escluso che l’imputato si sia trovato, a causa della patologia dacui è affetto di “disturbo psicotico non altrimenti specificato in comorbilità conabuso di sostanze (cocaina e hashish), in condizioni tali anche da solo scemare lasua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti (p. 9 sentenzaimpugnata).4.2.Con il terzo motivo di ricorso la difesa si duole della mancata rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale con il conferimento di una perizia psichiatricaintegrativa. La Corte di appello ha compitamente e logicamente motivato ilrigettato l'istanza, ritenuta non necessaria a fronte del compendio istruttorioacquisito, osservando che: difetta nella specie il carattere di novità, nontrattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione delgiudice di primo grado, bensì già appartenente al contestò probatorio valutato; ladocumentazione versata in atti evidenzia la totale imputabilità dell’imputato (larelazione di perizia psichiatrica a firma dott. [OSCURATO:PERSONA] disposta in un diversoprocedimento penale prodotta dalla difesa stessa come atto condizionantel'accesso al rito abbreviato); la condotta costituente reato è caduta sotto direttaosservazione di due sommari informatori testimoniali e della denunciante, chehanno bloccato fisicamente l'imputato fino all'arrivo della polizia che hal’arrestato in flagranza di reato (p. 14 sentenza impugnata). Va aggiunto che ilrigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, ove congruamente elogicamente motivato dal giudice di appello, come nel caso di specie, èincensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto (Sez. 6, Sentenza n.13048 del 20/06/2000, Occhipinti, Rv. 217881 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 13450del 28/09/2000, Galdieri, Rv. 217628 - 01; più di recente, non massimata, Sez.1, Sentenza n. 777 del 28/09/2022, Trancina).5. Le censure formulate con il secondo motivo di ricorso, in punto diqualificazione giuridica del fatto, risultano manifestamente infondate e sono statedisattese sulla base di corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata.Invero, la difesa riproduce, nella sostanza, gli argomenti fatti propri dallagiurisprudenza minoritaria e superati dalla pronunzia delle Sez. U. n. 34952 del19/04/2012, Reina, Rv. 253153, dai cui approdi ermeneutici non esiste ragionealcuna per discostarsi. Il principio secondo cui è configurabile il tentativo dirapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo avere compiuto atti idonei allasottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendentidalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.U, n. 34952/2012 cit.) deve ritenersi del tutto consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, non registrandosi, allo stato, opinioni contrarie. Né hanno pregio irilievi del ricorrente circa l'insussistenza, nella specie, di un rapporto diconsequenzialità fra la tentata sottrazione dei beni rinvenuti all’internodell’esercizio commerciale e la condotta di colluttazione con la titolare e idipendenti: l'opposizione violenta dell’imputato non sarebbe stata finalizzata allafuga o all’impunità, bensì determinata dalle sue alterate condizioni psichiche. Nelcaso di specie, la Corte di merito ha motivato in modo esaustivo e logico sia laricostruzione del fatto sia la qualificazione giuridica dello stesso (pp. 10-12sentenza impugnata), spiegando come l’indagato abbia esercitato la violenza,spintonando e facendo cadere a terra la titolare ed i dipendenti del negozio – chelo avevano invitato a consegnare la refurtiva – allo specifico fine di guadagnarela fuga e, quindi, per procurarsi l’impunità, non riuscendo in tale intento percausa indipendenti dalla sua volontà, venendo definitivamente bloccato conl’ulteriore aiuto anche di alcuni passanti fino all’arrivo delle forze dell’ordine (p.11).6. Quanto alla dosimetria della pena (diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4cod. pen., esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulla recidiva, diniego di riduzione della pena al minimo edittale,oggetto del quarto motivo di ricorso), ritiene il Collegio che le doglianze siano deltutto generiche oltre che manifestamente infondate.6.1. La sentenza di appello ha bene motivato il diniego dell’invocata attenuate,valorizzando, oltre all’opinabile speciale tenuità del valore economico delle ressottratte, anche la violenza esercitata nei confronti di ben tre persone (p.16),recependo, i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,la configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità inrelazione al delitto di rapina non postula solo il modestissimo valore del benemobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessialla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono stateesercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo delpatrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della personaaggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv.284868).6.2. Ineccepibile è, poi, la motivazione sul divieto di prevalenza delle circostanzepen. e sull’entità della pena finale, rispetto alla quale la censura è meramentereiterativa e del tutto generica. La Corte di appello ha motivato sull’entità dellapena finale, irrogata all’esito di rito abbreviato, con riferimento ai criteri di cuiall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alle modalità della condotta e allapersonalità dell'imputato, gravato da numerose condanne, esercitando il poterediscrezionale che gli compete in modo equilibrato e corretto e, quindi,insindacabile nella presente sede (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283-01).7. Manifestamente infondato è il quinto motivo, con il quale la difesa deducevizio di motivazione rafforzata in presenza di doppia conforme, assumendo che lasentenza impugnata non avrebbe affrontato gli ulteriori argomenti proposti insede di appello rispetto alla pronuncia di primo grado (elementi clinici ulterioririspetto a quelli valutati dal G.u.p., diversa qualificazione giuridica del fatto,rivalutazione del trattamento sanzionatorio). Si tratta di motivo aspecifico, chenon si confronta minimamente con la motivazione della Corte di merito, che, inrealtà, ha dato atto, superandoli in modo esaustivo e convincente, di tutti imotivi prospettati in sede di appello.8. Per quanto sin qui esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edell’ammenda di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramentodelle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso didiffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.