CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 luglio 1973; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 1977; avverso la sentenza n. 1663 della Corte di appello di Milano del 21 marzo 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso redatto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]; sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, e, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv, Massimo DINOIA, nonché l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] ZANNI, tutti del foro di Milano, i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza pronunziata in data 21 marzo 2025, ha solo in parte confermato la sentenza con la quale, il precedente 17 gennaio 2024, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una ampia serie di reati di carattere tributario loro contestati, taluni in concorso fra loro, facenti capo ad una complessa attività di frode fiscale da loro posta in essere, anche in concorso con altri, con varie condotte rispettivamente loro attribuite, attraverso la emissione, in particolare, di fatture aventi ad oggetto prestazioni fittizie eseguite da società riconducibili alla loro, formale o sostanziale, amministrazione ed a dichiarazioni fiscali non rispondenti al vero; i tre imputati erano stati rispettivamente condannati dal Tribunale, ritenuta la continuazione fra le varie condotte loro attribuite e riconosciute in favore di tutti le circostanze attenuanti generiche, alla pena, il [OSCURATO:PERSONA], di anni 1 e mesi 8 di reclusione, corredata dalla sospensione condizionale della stessa e dal beneficio della non menzione, l'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e l'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, oltre accessori; a carico dei predetti erano state, altresì, disposte le pene accessorie ed era stata ordinata la confisca dei beni delle società coinvolte dai reati e, in caso di incapienza di queste, di quelli dei tre imputati, in misura pari ad C 1.680.020,38, per ciò che attiene gli illeciti commessi, dai sol fratelli [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:PERSONA]; ad C 1.614.057,14 per ciò che attiene agli illeciti, commessi da tutti gli imputati, tramite la [OSCURATO:PERSONA]; ad C 1.155.839,31 per ciò che attiene agli illeciti commessi, dal solo [OSCURATO:PERSONA], tramite la [OSCURATO:PERSONA] integrate Sri. Nel giudizio di gravame la Corte di appello ambrosiana, dopo avere respinto la richiesta di concordato in appello sulla pena presentato da [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto non accoglibile la richiesta di riduzione ad C 50.000,00 dell'importo del valore confiscabile, ha rilevato la intervenuta estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati ai due [OSCURATO:PERSONA], si tratta della violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 contestata sub 3c) del capo di imputazione, ed ha ritenuto suscettibile di riduzione il trattamento sanzionatorio inflitto ad [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati, riformando, pertanto, la pena a carico dei due predetti, portandola, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni 2 e mesi 2 dei reclusione, in sostanza escludendo la pena per il reato estinto, ed ad [OSCURATO:PERSONA] egualmente ad anni 2 e mesi 2 di reclusione, escludendo la pena per il reato estinto e riducendo gli aumenti di pena per i reati satellite a lui 2• contestati; convenientemente rimodulate anche le pene accessorie, nel resto, cioè per ciò che concerne il [OSCURATO:PERSONA] e la disposta confisca, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Hanno interposto ricorso per cassazione sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. Il primo ha affidato le proprie censure ad un unico motivo di impugnazione, sebbene lo stesso sia dichiaratamente sviluppato sotto due profili. Un primo profilo attiene alla violazione della legge .sostanziale in quanto i giudici del merito, i quali riconoscono che il [OSCURATO:PERSONA] fosse solo amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA], senza averne il diretto materiale controllo, hanno fatto derivare la responsabilità in capo al predetto sulla base della omissione "parte di questo dell'attività di controllo, connesse allkfunzione formalmente svolta, dell'operato posto in essere dai due [OSCURATO:PERSONA]; un tale atteggiamento, osserva il ricorrente, potrebbe integrare gli estremi della colpa e non del dolo, certamente non del dolo specifico richiesto ai fine del perfezionamento delle fattispecie di reato a lui contestate e ciò neppure considerato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva volontariamente accettato di ricoprire, dietro compenso, la veste di amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo profilo di doglianza attiene al vizio di motivazione, non avendo la Corte di merito spiegato sulla base di cosa il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso conto del fatto che "dietro il suo paravento si commettevano degli illeciti"; aggiunge il ricorrente che i giudici del merito danno per scontato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di quanto accadeva, desumendo ciò solo dal fatto che lo stesso rivestiva la carica di amministratore formale e che in tale veste consentiva ad altri di operare in suo nome; elementi questi che non consentirebbero di ritenere che lo stesso avesse piena coscienza di quanto avveniva e che perseguisse il fine di consentire a sé o ad altri di evadere le imposte. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il proprio ricorso a 6 motivi di impugnazione. I primi due hanno ad oggetto l'avvenuto rigetto della istanza di concordato in appello; il ricorrente ha infatti contestato la correttezza della motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto non accettabile la proposta formulata dalla difesa del ricorrente, avendo questa ritenuto non 3accoglibile la richiesta con riferimento alla riduzione dell'importo del valore • confiscabile in danno dell'imputato, senza avere tenuto conto dei più recenti approdi giurisprudenziali proprio in tema di ripartizione della somma confiscabile in caso di reato commesso in concorso fra più persone, anzi asserendo la impraticabilità di tali orientamenti. Il terzo motivo di ricorso attiene alla dichiarata irrilevanza delle prove a discarico introdotte dalla difesa del ricorrente ed alla intervenuta conferma della sentenza emessa in primo grado, essendo questa, in termini di sovrapponibilità persino lessicale, fondata esclusivamente su di una annotazione della Pg redatta anteriormente alla assunzione delle predette prove. Il quarto motivo ha ad oggetto la nullità della sentenza censurata, essendo stata questa sviluppata sulla sola base della rilevata qualifica in capo all'imputato di amministratore di diritto di due delle società coinvolte dalle vicende oggetto di contestazione. Il quinto motivo attiene al trattamento sanzionatorio, posto che, sebbene questo sia stata ridotto rispetto alla misura inflitta in primo grado, esso è stato determinato, in anni 2 e mesi 2 di reclusione senza che fosse in alcun modo chiarito il criterio attraverso il quale erano stata dosate le sanzioni relative ai reati posti in continuazione, in relazione alle quali l'unico criterio apparentemente rinvenibile è stato quello di determinarle in misura tale da escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Infine, il sesto motivo attiene alla determinazione dei valori confiscati che non solo non sono stati parametrati al profitto conseguito dal ricorrente, ma sono stati determinati in termini del tutto scissi dagli effettivi importi delle imposte evase. come ricavabili dall'esame dei capi di imputazione contestati. [OSCURATO:PERSONA] In esito all'esame condotto sugli stessi, i due ricorsi proposti sono risultati entrambi privi di pregio; quello del [OSCURATO:PERSONA] sino alla sua inammissibilità, di quello, più articolato, dell'altro ricorrente è, invece, risultata la infondatezza. Partendo dall'esame del primo, si ribadisce che l'unico motivo di impugnazione in esso presente è articolato sotto un duplice profilo; con esso, infatti, è lamentata, per un verso, la intervenuta violazione di legge per avere la Corte di appello non accolto il motivo di gravame riguardante la dedotta 4, insussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento soggettivo proprio dei reati a lui contestati e, per altro verso, la inadeguatezza della motivazione con la quale è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato. Si tratta di argomentazioni del tutto prive di fondamento; quanto al profilo riguardante la sussistenza dell'elemento soggettivo, va ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene i reati tributari in contestazione siano caratterizzati dal dolo specifico - cioè dalla volontà finalisticamente orientata al consentire a sé o ai terzi, mercé l'utilizzo ovvero l'emissione, al fine di abbattere l'imponibile fiscale, di fatture relative ad operazioni inesistenti, di evadere le imposte dovute - essi sono ravvisabili anche nel caso in cui l'elemento soggettivo che anima la condotta dell'agente sia costituito dal dolo eventuale; come è stato, infatti, già rilevato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato (quanto sopra con specifico riferimento al reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2024, n. 37131, rv 287020); per ciò che attiene allo specifico reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non vale osservare che l'elemento soggettivo non sarebbe ravvisabile in relazione alla figura dell'amministratore solo formale, essendo stato rilevato che la prova del dolo specifico dei delitti in questione in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 aprile 2025, n. 15772, rv 287969; Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2029, n. 2570, rv 275830). Andando ad applicare i predetti principi al caso ora in esame si rileva che il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto scientemente la qualifica di amministratore di diritto di numerose delle società convolte nella complessiva vicenda, ha consapevolmente trascurato qualsiasi controllo sull'operato delle stesse, assumendo in tale modo il rischio che l'attività, eterodiretta rispetto alla sua formale qualità direttiva, delle stesse fosse indirizzata verso la commissione di 5reati, né tale direzione può dirsi essere il frutto, per così dire, accessorio dell'attività societaria, posto che, come evidenziato dalla messe delle condotte illecite poste in essere (si parla, infatti, significativamente, di una "pletora" di fatture relative ad operazioni inesistenti, cosa che a giusta ragione legittima l'adozione dell'aggettivo "macroscopica") essa costituiva la principale se non esclusiva finalità per la quale erano state costituite le società apparentemente dirette dal [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] in persona abbia consegnato, come segnalato dalla Corte di appello, in retrocessione all'apparente destinatario delle operazioni documentate con le fatture relative ad operazioni inesistenti, le somme di danaro che quello aveva versato, condotta evidentemente plasticamente rappresentativa della fittizietà della operazione commerciale sottostante ai predetti documenti contabili, vd„, costituisce element,chiaramente dimostrativo della consapevolezza da parte dell'imputato della assenza di effettività di tali operazioni. Quanto al preteso vizio di motivazione, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza è chiara nel rilevare che i dati di • fatto repertati in sede di dibattimento, e dei quali si è in precedenza fatto cenno rimandando al contenuto della sentenza della Corte distrettuale, costituiscono elementi che, in base ad un insindacabile giudizio fondato su criteri di adeguata ragionevolezza, danno più che plausibilmente conto della ragioni che hanno indotto i giudici del merito a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse ben a conoscenza sia della fittizietà delle operazioni sia della finalità di evasione delle imposte cui i documenti in questione erano stati piegati. Venendo, ora al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] rileva il Collegio come i primi due motivi di impugnazione, riguardanti il mancato accoglimento della istanza volta alla definizione del giudizio a suo carico ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., siano inammissibili. Come, infatti, è stato ineludibilmente rilevato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, essendo l'istituto del cosiddetto "concordato in appello" connotato da finalità deflattive, ma non premiali - a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione, non essendo configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la 6• prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 22 gennaio 2026, n. 2647, rv 289005-01). Con il terzo motivo di ricorso, la difesa dell'imputato ha lamentato il vizio di motivazione, rappresentato sino al limite della motivazione apparente, della sentenza censurata in relazione alla omessa valutazione della rilevanza delle prove addotte dall'imputato a sostegno della carenza dell'elemento soggettivo ed in relazione, invece, alla valorizzazione di elementi istruttori acquisiti anteriormente all'espletamento delle suddette prove. Si tratta di doglianza inammissibile in quanto essa è volta, per un verso, a contestare la valutazione che delle risultanze testimoniali hanno operato i giudici del merito, doglianza questa che, all'evidenza, non rientra nello spettro di indagine riservato alla Corte di cassazione, essendo la valutazione delle prove riservata alla competenza del giudice del merito, e, per altro verso, non si confronta criticamente con la sentenza di appello nella quale, essendo già stato il giudice di secondo grado investito della tematica inerente la rilevanza delle prove a discarico introdotte dalla difesa dell'imputato e della incidenza di esse sul contenuto della restante documentazione deponente per la responsabilità del ricorrente, era stato osservato che l'utilizzo di siffatta documentazione, costituita dalla comunicazione della notizia di reato, era stato assentito dalle parti nel corso del processo e che il contenuto di essa, genericamente contestato, non era risultato contraddetto in maniera significativa e puntuale dagli elementi istruttori rivenienti dalle prove addotte dalla difesa del prevenuto. Il successivo quarto motivo, in parte sovrapponibile all'analogo motivo di doglianza esposto dal [OSCURATO:PERSONA] e del quale già si è detto, attiene all'avvenuta conferma della penale responsabilità del prevenuto, essendo stata la stessa basata sul fatto che il ricorrente fosse, secondo l'accusa, amministratore formale di talune delle società che avevano emesso le fatture "fittizie" e, in altro caso, amministratore di fatto di una terza società dedita alla medesima attività. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe esaminato adeguatamente la sussistenza deli elementi per l'affermazione del fatto che il prevenuto rivestisse effettivamente ed efficacemente i ruoli a lui assegnati in sede di merito. 7Con riferimento alle cariche formalmente ricoperte dal ricorrente in seno alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], valgono le medesime considerazioni già svolte, in relazione alle analoghe censure sviluppate dal [OSCURATO:PERSONA], cui integralmente si rimanda, in ordine alla posizione di quest'ultimo, cui non può non aggiungersi il dato, coerentemente valorizzato dalla Corte ambrosiana, che il ricorrente, oltre a rivestire le predette cariche ed essere ben al corrente della attività svolta dalle due compagini sociali, tanto da descriverla nei suoi contenuti (sul punto del tutto generica e non documentata è la doglianza della difesa che parrebbe fare riferimento, in termini assolutamente non contestualizzati, ad un preteso travisamento della prova, nulla avendo quella specificamente indicato onde consentire a questa Corte di verificare se siffatto preteso travisamento, consistente nella rilevazione del contenuto autoaccusatorio delle dichiarazioni dell'imputato, ci sia stato o meno), era anche il titolare della maggioranza del capitale sociale, a comprova del suo diretto coinvolgimento personale nelle vicende societarie. Riguardo alla posizione del ricorrente nell'ambito di [OSCURATO:PERSONA], l'esame del motivo di ricorso formulato sul punto dalla difesa ora ricorrente permette di rilevare che già in tale atto era stato riconosciuto lo svolgimento di un'attività di gestione della compagine da parte dell'imputato; tale rilievo, poco importando che lo stesso sia stato evidenziato in relazione ad attività effettivamente svolte dalla predetta società e non fittiziamente documentate con le fatture di cui ai capi di imputazione, consente di affermare, tanto più ove si consideri che l'imputato era stato in grado di descrivere il modus operandi anche di questa terza impresa, che la qualità di amministratore di fatto non potesse essere ritenuta riconducibile alle sole attività lecite ma riguardava l'intero arco delle condotte poste in essere tramite detta società. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio ed in particolare l'entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione la quale sarebbe stata determinata in assenza di una qualche specifica motivazione, osserva il Collegio che questi sono stati quantificati dalla Corte di merito, a fronte di una pena base per il più grave dei reati contestati, contenuta nel minimo edittale, in misura di 36 giorni di reclusione per i numerosi reati aventi ad oggetto la violazione degli artt. 2 e 8 del dlgs n. 74 del 2000 ed in 1 mese di reclusione per i reati aventi ad oggetto la violazione dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo. Ora, rilevato che siffatta leggera discrasia fra gli aumenti irrogati trova una sua logica giustificazione sia nel fatto che la pena astrattamente 8comminata per le prime ipotesi di reato sia, nel massimo, più elevata rispetto a quella comminata per la terza ipotesi, sia nel fatto che la violazione degli artt. 2 e 8 del dlgs n. 74 del 2000, praticata con deprecabile sistematicità dal prevenuto, appare espressiva di una sistematica dedizione a tale tipo di illeciti, meritando, pertanto, una risposta punitiva, sia pure in termini marginali, più intensa da parte dello Stato, osserva il Collegio, quanto alla individuazione della pena di 36 giorni di reclusione a titolo di aumento ex art. 81, cpv. cod. pen., che costituisce una petizione di principio non suffragata da alcun effettivo argomento l'affermazione che la pena sia stata quantificata nella misura dianzi indicata solo al fine di irrogare una pena che fosse ostativa al possibile riconoscimento della sua sospensione condizionale, mentre per ciò che attiene alla mancanza di motivazione di tale determinazione va richiamata, condividendone la ratio, la argomentazione già in passato seguita da questa Corte, secondo la quale, in materia di reato continuato il giudice del merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio per ogni singolo reato satellite non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata per ciascuno di questi, qualora individui aumenti di esigua entità, come indubbiamente verificatosi nel caso ora in esame, essendo in tale caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (così, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 ottobre 2025, n. 34379, rv 288800; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 novembre 2022, n. 44428, rv 284005). Venendo, a questo punto, al sesto ed ultimo motivo di ricorso, che ha quale suo oggetto la sostenuta illegittimità della conferma della sentenza di primo grado impugnata di fronte alla Corte ambrosiana quanto alla entità della confisca disposta a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione all'intero importo del profitto o del prezzo dei reati da lui commessi e non del solo quantum da lui personalmente percepito, osserva il Collegio - non certamente ignaro dei principi di recente enunziati in materia (ma in vicenda esulante rispetto alla specifica tematica afferente al quantum del profitto conseguente alla violazione della normativa penai-tributaria) dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo i quali, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (così: testualmente, Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 287756-01) — che, 9gli enunziati principi non possono trovare applicazione nelle ipotesi, quale è la presente, nelle quali, fisiologicamente, il profitto, consistente non in un accrescimento patrimoniale ma in un risparmio di spesa, viene conseguito da soggetto ontologicamente distinto rispetto al soggetto che materialmente abbia perpetrato il reato; in tali casi, infatti, come è stato da questa Corte rilevato, cioè nei reati tributari dichiarativi, ove gli stessi risultino commessi da più persone nell'interesse di una persona giuridica, è legittima la confisca eseguita, entro il limite massimo dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablatoria prevista dall'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente di regola di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 ottobre 2025, n. 6287 - dep. 2026 - rv 289469-03, cui adde, decise dopo la deliberazione della presente sentenza, ma anteriormente alla redazione dei presenti motivi: Corte di cassazione, Sezione III penale 27 gennaio 2026, n. 8773, rv 289614; Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 marzo 2026, n. 16896, rv 289989, in cui, fra l'altro, si segnala espressamente il contrasto con la sentenza delle Sezioni unite n. 13783 del 2025, precedentemente ricordata). Poiché il presente caso ha, appunto, ad oggetto ipotesi di reati tributari commessi in concorso fra più soggetti nello specifico interesse di persone giuridiche formalmente terze amministrate, fra l'altro, dall'odierno ricorrente, il motivo di impugnazione con il quale si invoca, invece, la applicazione dei principi espressi dalla sentenza n. 13783 del 2025 di questa Corte di cassazione, deve essere, in conformità con le diverse sentenza dianzi richiamate, ad avviso del Collegio disatteso e, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, per quanto illustrato, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM P.Q.M• Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTI1 I) . 1_._ f2\ (Vito [OSCURATO:PERSONA]) v i Deposia in [OSCURATO:PERSONA], ,1 5 SEI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doits lisabett rrdbito 11