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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 21154/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/stite le conclusioni del PG r 6tUR hltS; c.12A-st ry t t v›; ,02-1( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 21 giugno 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto la domanda di misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che pur in presenza di taluni indicatori positivi (avvio del percorso di revisione critica - avvio di una forma di collaborazione processuale) la misura più ampia dell'affidamento (unica astrattamente applicabile in rapporto alla entità del residuo pena) non appare concedibile, in ragione della gravità dei fatti (recenti) in espiazione e della contemporanea pendenza di altri procedimenti penali (alcuni per fatti analoghi).

Si indica come necessaria una sperimentazione esterna più graduale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto dei presupposti idonei a determinare l'affidamento in prova al servizio sociale. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

Il ricorrente realizza una trattazione unitaria delle doglianze e, in sintesi, evidenzia che: a) vi sarebbe un profilo di contraddizione nel dire, da un lato, che il processo di revisione critica è avviato, dall'altro che sussiste una residua pericolosità sociale; b) in ogni caso gli indicatori di perdurante pericolosità sono estremamente deboli e se ne contesta la valenza; c) anche la pretesa non presenza di un programma strutturato di reinserimento viene contestata con argomenti in fatto, così come non decisiva sarebbe l'assenza di esperimenti (permessi premio) già realizzati.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, essendo finalizzato ad una rivalutazione di elementi di fatto congruamente scrutinati. 3.1 Ed invero, il nucleo centrale delle argomentazioni espresse dal Tribunale sta nella individuazione (data la consistenza dell'inserimento criminale del Fattore e la dimensione storica ravvicinata dei fatti) di una quota 'residua' di pericolosità sociale del condannato, che lo rende non del tutto affidabile in chiave di applicazione di misura ampiamente 'non contenitiva' quale è l'affidamento.

Nel compiere simile valutazione, tipica del giudizio di merito, il Tribunale non realizza alcuna sottovalutazione di aspetti favorevoli sulla personalità in fase di emersione, ma semplicemente li ritiene - allo stato - subvalenti, con percorso argomentativo non illogico e, dunque, non rivalutabile.

Va peraltro ricordato che è costante l'insegnamento di questa Corte di legittimità per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento non è di per sè determinante ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (V.

Sez.

I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029; Sez.

I n. 5689 del 18.11.1998, dep.1999, rv 212794).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/stite le conclusioni del PG r 6tUR hltS; c.12A-st ry t t v›; ,02-1( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 giugno 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto la domanda di misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che pur in presenza di taluni indicatori positivi (avvio del percorso di revisione critica - avvio di una forma di collaborazione processuale) la misura più ampia dell'affidamento (unica astrattamente applicabile in rapporto alla entità del residuo pena) non appare concedibile, in ragione della gravità dei fatti (recenti) in espiazione e della contemporanea pendenza di altri procedimenti penali (alcuni per fatti analoghi). Si indica come necessaria una sperimentazione esterna più graduale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto dei presupposti idonei a determinare l'affidamento in prova al servizio sociale. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Il ricorrente realizza una trattazione unitaria delle doglianze e, in sintesi, evidenzia che: a) vi sarebbe un profilo di contraddizione nel dire, da un lato, che il processo di revisione critica è avviato, dall'altro che sussiste una residua pericolosità sociale; b) in ogni caso gli indicatori di perdurante pericolosità sono estremamente deboli e se ne contesta la valenza; c) anche la pretesa non presenza di un programma strutturato di reinserimento viene contestata con argomenti in fatto, così come non decisiva sarebbe l'assenza di esperimenti (permessi premio) già realizzati. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, essendo finalizzato ad una rivalutazione di elementi di fatto congruamente scrutinati. 3.1 Ed invero, il nucleo centrale delle argomentazioni espresse dal Tribunale sta nella individuazione (data la consistenza dell'inserimento criminale del Fattore e la dimensione storica ravvicinata dei fatti) di una quota 'residua' di pericolosità sociale del condannato, che lo rende non del tutto affidabile in chiave di applicazione di misura ampiamente 'non contenitiva' quale è l'affidamento. Nel compiere simile valutazione, tipica del giudizio di merito, il Tribunale non realizza alcuna sottovalutazione di aspetti favorevoli sulla personalità in fase di emersione, ma semplicemente li ritiene - allo stato - subvalenti, con percorso argomentativo non illogico e, dunque, non rivalutabile. Va peraltro ricordato che è costante l'insegnamento di questa Corte di legittimità per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento non è di per sè determinante ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (V. Sez. I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029; Sez. I n. 5689 del 18.11.1998, dep.1999, rv 212794). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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