CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per l' applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole da diverse sentenze irrevocabili, indicate nel provvedimento medesimo. 1.1. Nello specifico, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati, da un lato, dalla sentenza, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Napoli il 22 gennaio 2005 (irrevocabile il 21 dicembre 2005), e dall'altro, da quella pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 17 settembre 2007, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 29 novembre 2006 (irrevocabile il 2 novembre 2007), sentenze riportate ai nn. 3 e 4 del casellario giudiziale, e per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato ex art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 di cui alla sentenza ,sub 3) pari a quella della sentenza medesima, aumentata di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione alle varie violazioni dell' art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, di cui alla sentenza sub 4) rispetto alle quali era stata già riconosciuta la continuazione c.d. 'interna' dal giudice della cognizione. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha riconosciuto, altresì, l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati da due sentenze definitive emesse, rispettivamente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 3 marzo 2010 e dal Tribunale di Napoli il 31 ottobre 2013 (indicate ai nn. 5 e 6 del casellario giudiziale), ed ha applicato la pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 13.000,00 di multa, così determinata: pena base di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/90 di cui alla sentenza sub 5), aumentata di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato ex art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 di cui alla sentenza sub 6). 1.3. Quanto poi alla richiesta del Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le tre sentenze pronunciate dal Tribunale di Napoli in data 8 febbraio 2001, 12 febbraio 2004 e 22 gennaio 2005 (nn. 1, 2 e 3 del casellario), contestualmente proposta all'emissione del provvedimento di cumulo del 4 novembre 2021, ed alla conseguente istanza del condannato di rideterminazione del computo delle pene concorrenti di cui al predetto provvedimento, il giudice dell'esecuzione ha accolto la predetta domanda di revoca evidenziando che i delitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna con le sentenze del Tribunale di Napoli del 22 gennaio 2005 e della Corte di appello di Napoli del 17 settembre 2007 (riportate ai nn. 3 e 4 del casellario) erano stati commessi nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato delle sentenze di cui ai punti nn. 1 e 2, divenute definitive, rispettivamente, il 7 dicembre 2001 ed il 9 dicembre 2004 2.Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato a titolo di continuazione in relazione alle sentenze sub 3) e 4). In particolare, il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione, una volta individuata la pena base di cui alla sentenza sub 3) ed applicato l'aumento in continuazione per i fatti di cui alla sentenza sub 4), ha però omesso di specificare se la pena così determinata fosse comprensiva o meno della riduzione per il rito, atteso che entrambe le sentenze sono state pronunciate con rito speciale (patteggiamento, quanto alla sentenza sub 3 ed abbreviato, quanto alla quella sub 4). 2.2. Con il secondo motivo il condannato lamenta violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. e difetto di motivazione con riguardo alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze sub 1, 2 e 3. Secondo il ricorrente, infatti, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare, non motivando in alcun modo sul punto, le allegazioni difensive circa l'assenza, nel caso specifico, dei presupposti legittimanti la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, quanto al primo motivo, deve ricordarsi che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617 - 01). Nel caso in esame, dal testo dell'ordinanza impugnata non è possibile comprendere se, nella quantificazione dell'aumento della pena (pari ad anni uno) ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alla sentenza sub 4), il giudice dell'esecuzione abbia tenuto conto - o meno - della riduzione prevista dal rito abbreviato, con il quale il relativo procedimento di cognizione era stato celebrato. 3. Risulta fondato anche il secondo motivo poiché il condannato, mediante apposita memoria difensiva, aveva sollevato specifiche eccezioni in ordine alla illegittimità della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa per le tre sentenze sopra indicate, dato che secondo l'odierno ricorrente - il suddetto beneficio non poteva essere revocato in sede esecutiva in quanto le cause ostative alla sospensione condizionale erano già note al giudice della cognizione. Orbene il provvedimento impugnato ha, invece, ritenuto di revocare il beneficio in parola, senza spiegare le ragioni per le quali tali eccezioni difensive sono state considerate infondate incorrendo, così, nel lamentato vizio di omessa motivazione. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena ed al trattamento sanzionatorio per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Napoli del 22 gennaio 2005 e della Corte di appello di Napoli del 17 settembre 2007, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), alla luce dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e al trattamento sanzionatorio per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Napoli del 22 gennaio 2005 e della Corte di appello di Napoli del 17 settembre 2007. Rinvia per nuovo g