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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 39033/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso n. 1337 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Udine, alla via Gorghi, n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 330/2016 della Corte d'Appello di Trieste, udita la relazione nella camera di consiglio del 7 settembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la "[OSCURATO:PERSONA]" in bonis aveva venduto alla convenuta l'imbarcazione, di nuova costruzione, "Astondoa 44 Fly" per il prezzo di euro 540.000,00, oltre i.v.a. (nel complesso euro 648.000,00); che parte del corrispettivo era da saldare mediante permuta dell'imbarcazione usata "Azimut 39" nella disponibilità dell'acquirente, la quale, all'uopo, le aveva dato mandato ai fini della vendita della imbarcazione usata; che in ipotesi di mancata vendita essa alienante - acquisita la disponibilità giuridica dell' "Azimut 39" - avrebbe defalcato dal prezzo il relativo valore, pari ad euro 240.000,00.

Esponeva che in data 4.5.2009 la convenuta, maturata la determinazione di procedere all'acquisto con la formula della locazione finanziaria, l'aveva sollecitata a cedere la proposta di acquisto dell' "Astondoa 44 Fly" alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., che avrebbe finanziato l'acquisto per l'importo di euro 300.000,00, oltre i.v.a., ovvero per l'importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita, oltre i.v.a., e la somma di euro 240.000,00.

Esponeva che, tuttavia, non aveva potuto conseguire la disponibilità giuridica dell'imbarcazione usata "Azimut 39", siccome di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA]Azur", la quale aveva comunicato di non accettare il subentro di essa attrice nel contratto di leasing stipulato con [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che aveva ricevuto dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., resasi acquirente dell' "Astondoa 44 Fly" con rogito del 26.5.2009, il complessivo importo di euro 529.200,00, sicché vantava un credito nei confronti della convenuta, per il saldo, pari ad euro 118.800,00, ossia pari alla differenza tra il prezzo di vendita - euro 648.000,00, comprensivo d'i.v.a. - dell' "Astondoa 44 Fly" e l'importo di euro 529.200,00 ricevuto, differenza pari, al contempo, al minor valore, con la controparte all'uopo rinegoziato, dell' "Azimut 39", di cui - essa attrice - non aveva conseguito la disponibilità giuridica.

Chiedeva - tra l'altro - condannarsi [OSCURATO:PERSONA] a pagarle la somma di euro 118.800,00, oltre interessi e spese.

2. [OSCURATO:PERSONA].

3. Con sentenza n. 694/2014 il tribunale condannava la convenuta a pagare al curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" la somma di euro 118.800,00 oltre interessi e spese di lite.

4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

Resisteva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione.

5. Con sentenza n. 330/2016 la Corte d'Appello di Trieste rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1329, 1372, 1195 e 2735 cod. civ. „o.

Deduce che la corte d'appello ha errato, allorché ha disconosciuto che i rapporti tra ella ricorrente e la "[OSCURATO:PERSONA]” sono regolati dal rogito per notar Troisi del 26.5.2009.

Deduce segnatamente che, nel rogito Troisi, la "[OSCURATO:PERSONA]" ha rilasciato quietanza di pagamento dell'intero prezzo - euro 648.000,00, comprensivo d'i.v.a. - concordato con ella ricorrente ai fini dell'acquisto dell' "Astondoa 44 Fly" e così ha riconosciuto di essere stata integralmente soddisfatta.

Deduce che, in quanto parte del rogito del 26.5.2009, ben può invocare a suo favore la quietanza che vi è inserita.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omesso esame circa fatto decisivo e controverso.

Deduce che ha esattamente adempiuto le obbligazioni a suo carico.

Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto che ha materialmente consegnato alla "[OSCURATO:PERSONA]" l'imbarcazione usata "Azimut 39" unitamente ai relativi documenti; che ha autorizzato controparte a ritirare l' "Azimut 39" presso il cantiere "[OSCURATO:PERSONA]" di Gaeta e la "[OSCURATO:PERSONA]" ha provveduto al ritiro il 25.5.2009, trasportando l'imbarcazione presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] ulteriormente che la "[OSCURATO:PERSONA]" si era accollata il pagamento delle rate residue del leasing stipulato con riferimento all' "Azimut 39".

9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Deduce che il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" non ha contestato la documentazione prodotta, sicché la corte territoriale avrebbe dovuto senz'altro porla a fondamento della decisione.Deduce che la "[OSCURATO:PERSONA]", con la presa in consegna dell' "Azimut 39" e dei relativi documenti, si è obbligata a subentrare nel contratto di leasing relativo alla stessa imbarcazione ovvero, in mancanza, a provvedere al pagamento delle rate residue.

Deduce che la corte distrettuale non ha né tenuto conto della consegna materiale dell' "Azimut 39" alla "[OSCURATO:PERSONA]", tant'è che l'imbarcazione è stata inventariata dalla curatela fallimentare, né tenuto conto della consegna dei relativi documenti, senz'altro idonea a determinare il passaggio della disponibilità giuridica.

10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366 e 1176 cod. civ.

Deduce che la corte territoriale non ha rilevato che ha diligentemente adempiuto tutte le obbligazioni a suo carico, ovvero che ha atteso alla materiale consegna dell' "Azimut 39" e dei relativi documenti.

Deduce che, nonostante il diniego della "[OSCURATO:PERSONA] d'Azur" al subingresso nel contratto di leasing, "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe dovuto in ogni caso provvedere al pagamento delle residue rate di leasing.

11. I motivi di ricorso si qualificano, essenzialmente se non esclusivamente, in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

Invero, con gli esperiti mezzi di impugnazione la ricorrente sostanzialmente censura il giudizio "di fatto" cui la Corte di Trieste ha atteso ai fini del riscontro dell' "an" della dedotta pretesa creditoria ("la [OSCURATO:PERSONA] (...) con la presa in consegna dell'imbarcazione usata e dei documenti, si obbligava a subentrare nel contratto di leasing ovvero, in mancanza, a provvedere, comunque, al pagamento delle rate residue, per il riscatto dell'imbarcazione usata": così ricorso, pag. 34; "con la consegna dell'imbarcazione usata, dei documenti necessari alla navigazione e con il pagamento della somma di euro 529.200,00, in contanti, la Boffa, infatti, non aveva e non ha ulteriori obblighi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]": così ricorso, pag. 37; "detta circostanza, che deve ritenersi decisiva per dimostrare l'avvenuto esatto adempimento da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni sorte con lo stipulato contratto di compravendita, non è stata esaminata dalla Corte d'Appello (...)": così ricorso, pag. 27; "risulta evidente, pertanto, che la Corte d'Appello di Trieste non abbia valutato con la dovuta perizia le circostanze di fatto (...)": così ricorso, pag. 35).

E, del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In tal guisa si giustifica la delibazione contestuale dei motivi di ricorso, che, in ogni caso, sono destituiti di fondamento e da rigettare.

12. Nel solco, dunque, della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ. ed all'insegna della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si osserva quanto segue.

E' da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.In particolare, con riferimento alli "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la Corte giuliana ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

13. Propriamente la corte d'appello ha evidenziato che la "[OSCURATO:PERSONA]" non aveva acquisito la disponibilità dell' "Azimut 39", attesa l'indisponibilità della "[OSCURATO:PERSONA]Azur" a consentirle il subentro nel contratto di leasing stipulato con [OSCURATO:PERSONA], cosicché, alla stregua della scrittura siglata dalle parti in lite in data 21.5.2009, occorreva far riferimento alla proposta irrevocabile d'acquisto, senz'altro idonea a dar ragione del residuo credito di euro 118.800,00 preteso dall'appellato.

Più esattamente, la corte di merito, mercé richiamo della motivazione del primo dictum (cfr. sentenza d'appello, pag. 6), ha chiarito che "gli accordi contrattuali integrativi del 21.5.2009 non pongono in alcun modo a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il rischio che la [OSCURATO:PERSONA] d'Azur non accettasse alfine il subentro nel contratto [di leasing stipulato dalla Boffa con l'istituto di credito francese ai fini dell'acquisto dell' "Azimut 39"]" e che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. non aveva versato l'intero prezzo di vendita dell' "Astondoa 44 Fly", "perché all'epoca del contratto [OSCURATO:DATA_NASCITA] Boffa e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contavano di risolvere tra loro (...) la questione dell'usato ed avevano attribuito ad esso il valore di euro 118.800".

Da ultimo, la corte distrettuale ha puntualizzato che "non esiste nessuna quietanza di pagamento rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della Boffa" (così sentenza d'appello, pag. 10).

Più esattamente, la corte territoriale ha esplicitato che esisteva unicamente "una mera dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] <di obbligarci direttamente nei Vostri confronti al pagamento del complessivo importo di C 118.000,00>: dichiarazione che può essere semplicemente qualificata come delegazione di pagamento, in quanto senza di essa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe certamente stipulato il contratto di locazione finanziaria con [OSCURATO:PERSONA] per il valore di euro 441.000,00 + IVA, ma per il prezzo intero di acquisto dell'imbarcazione, pari appunto ad C 540.000,00 + IVA" (così sentenza d'appello, pag. 10).

14. Su tale scorta del tutto ingiustificati sono gli assunti della ricorrente.

In primo luogo, che la controparte non ha contestato la documentazione ex adverso allegata.

In secondo luogo, che, "avendo (...) provveduto alla consegna (disponibilità materiale) alla venditrice [OSCURATO:PERSONA] della sua precedente imbarcazione (...) ed avendo provveduto alla consegna di tutti i documenti ad essa inerenti (...), [ha adempiuto], in tal modo, ad ogni suo obbligo nei confronti della Società venditrice" (così ricorso, pag. 24).

In terzo luogo, che "la [OSCURATO:PERSONA] si era accollata il subentro ovvero il pagamento delle rate residue di leasing (...)" (così ricorso, pag. 33).

15. In pari tempo, la ricorrente censura l'asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa ("un'attenta valutazione delle prove precostituite avrebbe comportato raccoglimento dell'appello": così ricorso, pagg. 20 - 21).

E, tuttavia, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con o . il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

16. In ogni caso, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

17. Al riguardo si evidenzia quanto segue.

La quietanza "tipica" - è il caso, nella specie, della quietanza rilasciata dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. - essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza; la quietanza "atipica" non è prova piena, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di "revoca" della confessione sanciti dall'art. 2732 cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. 22.9.2014, n. 19888; nell'occasione delibata dalle sezioni unite trattavasi di quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del r.d. 29.7.1927, n. 1814, indirizzata al conservatore del pubblico registro automobilistico, affinché non iscrivesse il privilegio legale per il prezzo).

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che „9. il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; /t1/ 10 ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 1337 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Udine, alla via Gorghi, n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 330/2016 della Corte d'Appello di Trieste, udita la relazione nella camera di consiglio del 7 settembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la "[OSCURATO:PERSONA]" in bonis aveva venduto alla convenuta l'imbarcazione, di nuova costruzione, "Astondoa 44 Fly" per il prezzo di euro 540.000,00, oltre i.v.a. (nel complesso euro 648.000,00); che parte del corrispettivo era da saldare mediante permuta dell'imbarcazione usata "Azimut 39" nella disponibilità dell'acquirente, la quale, all'uopo, le aveva dato mandato ai fini della vendita della imbarcazione usata; che in ipotesi di mancata vendita essa alienante - acquisita la disponibilità giuridica dell' "Azimut 39" - avrebbe defalcato dal prezzo il relativo valore, pari ad euro 240.000,00. Esponeva che in data 4.5.2009 la convenuta, maturata la determinazione di procedere all'acquisto con la formula della locazione finanziaria, l'aveva sollecitata a cedere la proposta di acquisto dell' "Astondoa 44 Fly" alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., che avrebbe finanziato l'acquisto per l'importo di euro 300.000,00, oltre i.v.a., ovvero per l'importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita, oltre i.v.a., e la somma di euro 240.000,00. Esponeva che, tuttavia, non aveva potuto conseguire la disponibilità giuridica dell'imbarcazione usata "Azimut 39", siccome di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA]Azur", la quale aveva comunicato di non accettare il subentro di essa attrice nel contratto di leasing stipulato con [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che aveva ricevuto dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., resasi acquirente dell' "Astondoa 44 Fly" con rogito del 26.5.2009, il complessivo importo di euro 529.200,00, sicché vantava un credito nei confronti della convenuta, per il saldo, pari ad euro 118.800,00, ossia pari alla differenza tra il prezzo di vendita - euro 648.000,00, comprensivo d'i.v.a. - dell' "Astondoa 44 Fly" e l'importo di euro 529.200,00 ricevuto, differenza pari, al contempo, al minor valore, con la controparte all'uopo rinegoziato, dell' "Azimut 39", di cui - essa attrice - non aveva conseguito la disponibilità giuridica. Chiedeva - tra l'altro - condannarsi [OSCURATO:PERSONA] a pagarle la somma di euro 118.800,00, oltre interessi e spese. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 694/2014 il tribunale condannava la convenuta a pagare al curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" la somma di euro 118.800,00 oltre interessi e spese di lite. 4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione. 5. Con sentenza n. 330/2016 la Corte d'Appello di Trieste rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1329, 1372, 1195 e 2735 cod. civ. „o. Deduce che la corte d'appello ha errato, allorché ha disconosciuto che i rapporti tra ella ricorrente e la "[OSCURATO:PERSONA]” sono regolati dal rogito per notar Troisi del 26.5.2009. Deduce segnatamente che, nel rogito Troisi, la "[OSCURATO:PERSONA]" ha rilasciato quietanza di pagamento dell'intero prezzo - euro 648.000,00, comprensivo d'i.v.a. - concordato con ella ricorrente ai fini dell'acquisto dell' "Astondoa 44 Fly" e così ha riconosciuto di essere stata integralmente soddisfatta. Deduce che, in quanto parte del rogito del 26.5.2009, ben può invocare a suo favore la quietanza che vi è inserita. 8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omesso esame circa fatto decisivo e controverso. Deduce che ha esattamente adempiuto le obbligazioni a suo carico. Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto che ha materialmente consegnato alla "[OSCURATO:PERSONA]" l'imbarcazione usata "Azimut 39" unitamente ai relativi documenti; che ha autorizzato controparte a ritirare l' "Azimut 39" presso il cantiere "[OSCURATO:PERSONA]" di Gaeta e la "[OSCURATO:PERSONA]" ha provveduto al ritiro il 25.5.2009, trasportando l'imbarcazione presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] ulteriormente che la "[OSCURATO:PERSONA]" si era accollata il pagamento delle rate residue del leasing stipulato con riferimento all' "Azimut 39". 9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Deduce che il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" non ha contestato la documentazione prodotta, sicché la corte territoriale avrebbe dovuto senz'altro porla a fondamento della decisione.Deduce che la "[OSCURATO:PERSONA]", con la presa in consegna dell' "Azimut 39" e dei relativi documenti, si è obbligata a subentrare nel contratto di leasing relativo alla stessa imbarcazione ovvero, in mancanza, a provvedere al pagamento delle rate residue. Deduce che la corte distrettuale non ha né tenuto conto della consegna materiale dell' "Azimut 39" alla "[OSCURATO:PERSONA]", tant'è che l'imbarcazione è stata inventariata dalla curatela fallimentare, né tenuto conto della consegna dei relativi documenti, senz'altro idonea a determinare il passaggio della disponibilità giuridica. 10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366 e 1176 cod. civ. Deduce che la corte territoriale non ha rilevato che ha diligentemente adempiuto tutte le obbligazioni a suo carico, ovvero che ha atteso alla materiale consegna dell' "Azimut 39" e dei relativi documenti. Deduce che, nonostante il diniego della "[OSCURATO:PERSONA] d'Azur" al subingresso nel contratto di leasing, "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe dovuto in ogni caso provvedere al pagamento delle residue rate di leasing. 11. I motivi di ricorso si qualificano, essenzialmente se non esclusivamente, in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Invero, con gli esperiti mezzi di impugnazione la ricorrente sostanzialmente censura il giudizio "di fatto" cui la Corte di Trieste ha atteso ai fini del riscontro dell' "an" della dedotta pretesa creditoria ("la [OSCURATO:PERSONA] (...) con la presa in consegna dell'imbarcazione usata e dei documenti, si obbligava a subentrare nel contratto di leasing ovvero, in mancanza, a provvedere, comunque, al pagamento delle rate residue, per il riscatto dell'imbarcazione usata": così ricorso, pag. 34; "con la consegna dell'imbarcazione usata, dei documenti necessari alla navigazione e con il pagamento della somma di euro 529.200,00, in contanti, la Boffa, infatti, non aveva e non ha ulteriori obblighi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]": così ricorso, pag. 37; "detta circostanza, che deve ritenersi decisiva per dimostrare l'avvenuto esatto adempimento da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni sorte con lo stipulato contratto di compravendita, non è stata esaminata dalla Corte d'Appello (...)": così ricorso, pag. 27; "risulta evidente, pertanto, che la Corte d'Appello di Trieste non abbia valutato con la dovuta perizia le circostanze di fatto (...)": così ricorso, pag. 35). E, del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). In tal guisa si giustifica la delibazione contestuale dei motivi di ricorso, che, in ogni caso, sono destituiti di fondamento e da rigettare. 12. Nel solco, dunque, della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ. ed all'insegna della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si osserva quanto segue. E' da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.In particolare, con riferimento alli "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la Corte giuliana ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. 13. Propriamente la corte d'appello ha evidenziato che la "[OSCURATO:PERSONA]" non aveva acquisito la disponibilità dell' "Azimut 39", attesa l'indisponibilità della "[OSCURATO:PERSONA]Azur" a consentirle il subentro nel contratto di leasing stipulato con [OSCURATO:PERSONA], cosicché, alla stregua della scrittura siglata dalle parti in lite in data 21.5.2009, occorreva far riferimento alla proposta irrevocabile d'acquisto, senz'altro idonea a dar ragione del residuo credito di euro 118.800,00 preteso dall'appellato. Più esattamente, la corte di merito, mercé richiamo della motivazione del primo dictum (cfr. sentenza d'appello, pag. 6), ha chiarito che "gli accordi contrattuali integrativi del 21.5.2009 non pongono in alcun modo a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il rischio che la [OSCURATO:PERSONA] d'Azur non accettasse alfine il subentro nel contratto [di leasing stipulato dalla Boffa con l'istituto di credito francese ai fini dell'acquisto dell' "Azimut 39"]" e che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. non aveva versato l'intero prezzo di vendita dell' "Astondoa 44 Fly", "perché all'epoca del contratto [OSCURATO:DATA_NASCITA] Boffa e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contavano di risolvere tra loro (...) la questione dell'usato ed avevano attribuito ad esso il valore di euro 118.800". Da ultimo, la corte distrettuale ha puntualizzato che "non esiste nessuna quietanza di pagamento rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della Boffa" (così sentenza d'appello, pag. 10). Più esattamente, la corte territoriale ha esplicitato che esisteva unicamente "una mera dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] <di obbligarci direttamente nei Vostri confronti al pagamento del complessivo importo di C 118.000,00>: dichiarazione che può essere semplicemente qualificata come delegazione di pagamento, in quanto senza di essa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe certamente stipulato il contratto di locazione finanziaria con [OSCURATO:PERSONA] per il valore di euro 441.000,00 + IVA, ma per il prezzo intero di acquisto dell'imbarcazione, pari appunto ad C 540.000,00 + IVA" (così sentenza d'appello, pag. 10). 14. Su tale scorta del tutto ingiustificati sono gli assunti della ricorrente. In primo luogo, che la controparte non ha contestato la documentazione ex adverso allegata. In secondo luogo, che, "avendo (...) provveduto alla consegna (disponibilità materiale) alla venditrice [OSCURATO:PERSONA] della sua precedente imbarcazione (...) ed avendo provveduto alla consegna di tutti i documenti ad essa inerenti (...), [ha adempiuto], in tal modo, ad ogni suo obbligo nei confronti della Società venditrice" (così ricorso, pag. 24). In terzo luogo, che "la [OSCURATO:PERSONA] si era accollata il subentro ovvero il pagamento delle rate residue di leasing (...)" (così ricorso, pag. 33). 15. In pari tempo, la ricorrente censura l'asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa ("un'attenta valutazione delle prove precostituite avrebbe comportato raccoglimento dell'appello": così ricorso, pagg. 20 - 21). E, tuttavia, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con o . il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). 16. In ogni caso, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica. 17. Al riguardo si evidenzia quanto segue. La quietanza "tipica" - è il caso, nella specie, della quietanza rilasciata dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. - essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza; la quietanza "atipica" non è prova piena, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di "revoca" della confessione sanciti dall'art. 2732 cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. 22.9.2014, n. 19888; nell'occasione delibata dalle sezioni unite trattavasi di quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del r.d. 29.7.1927, n. 1814, indirizzata al conservatore del pubblico registro automobilistico, affinché non iscrivesse il privilegio legale per il prezzo). In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che „9. il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). 18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 19. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; /t1/ 10 ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sens
Sentenza Cassazione n. 39033/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris