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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07617/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; v RG 40542/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità perché gli operanti avevano solo "intuito", ma non avevano visto la cessione; Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa: i Giudici di merito hanno accertato che il Maione era stato visto dai Carabinieri mentre armeggiava tra le sterpaglie per prelevare, dal barattolino di plastica, l'involucro poi ceduto all'acquirente e poi riporre il barattolino, ancora contenente altra sostanza stupefacente, del tipo cocaina, tra le sterpaglie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liereiestensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; v RG 40542/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità perché gli operanti avevano solo "intuito", ma non avevano visto la cessione; Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa: i Giudici di merito hanno accertato che il Maione era stato visto dai Carabinieri mentre armeggiava tra le sterpaglie per prelevare, dal barattolino di plastica, l'involucro poi ceduto all'acquirente e poi riporre il barattolino, ancora contenente altra sostanza stupefacente, del tipo cocaina, tra le sterpaglie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liereiestensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07617/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris