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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12622/2026

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osti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, la ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria per il reato di furto di prodotti cosmetici ai danni di una farmacia.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le due arrestate, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deducono il difetto della flagranza del reato, peressere state arrestate dagli appartenenti alle forze dell'ordine senza che questi avessero avuto diretta percezione della commissione del reato, e della quasi flagranza del reato, atteso che la dipendente della farmacia ove era avvenuto il furto aveva rincorso le due donne solo per parlare con loro e gli operanti le avevano seguite senza che a carico delle stesse fossero emersi elementi compromettenti, tanto che le stesse si erano perfino recate a fare acquisti in un altro negozio e solo a seguito di perquisizione personale e veicolare erano stati trovati i cosmetici; tuttavia, solo un accurato controllo da parte dei dipendenti della farmacia era stato possibile accertare la loro provenienza furtiva e la commissione del delitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In tema di arresto in flagranza, la c.d.

«quasi flagranza» - che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato - deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, Civilashvili, Rv. 278443 - 01, che ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto dell'indagato trovato in possesso di una banconota di cinquanta euro, operato dalla polizia giudiziaria all'uscita di un ristorante, dopo che il proprietario del locale aveva riferito che un suo collaboratore aveva visto l'arrestato sottrarre una banconota del medesimo taglio dal bancone dell'esercizio commerciale, attesa la natura fungibile del bene il cui possesso non può di per sé dirsi ingiustificato).

Questa Corte di cassazione ha affermato pure che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di «quasi flagranza», la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Pmt, Rv. 281887 - 01, relativa ad un arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, in cui gli operanti - tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all'incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell'autovettura - avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del 2veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro).

Nel caso di specie, gli appartenenti alla polizia giudiziaria non hanno visto le due odierne ricorrenti mentre stavano commettendo il furto e neppure mentre venivano inseguite dalla persona offesa.

Essi hanno invece seguito le due donne, le hanno viste entrare in un esercizio commerciale diverso da quello ove era stato commesso il furto e solo al loro ritorno alla autovettura dalle stesse utilizzata hanno proceduto a perquisizione veicolare trovando all'interno della loro automobile numerosi prodotti cosmetici.

Essi hanno quindi ipotizzato che tali prodotti, il cui possesso da parte delle arrestate non esprimeva di per se stesso la loro provenienza da delitto, fossero stati sottratti alla farmacia e quindi hanno svolto indagini successive che hanno consentito di accertare, attraverso controlli sui prodotti sequestrati che effettivamente gli stessi erano stati asportati dalla farmacia senza che gli addetti se ne accorgessero.

2. Non ricorrendo la flagranza o la «quasi flagranza» del reato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, attesa l'inutilità di investire Il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la insussistenza delle condizioni per procedere all'arresto.

P.Q.M.

Annulla s P.Q.MESPERTO 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, la ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria per il reato di furto di prodotti cosmetici ai danni di una farmacia. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le due arrestate, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deducono il difetto della flagranza del reato, peressere state arrestate dagli appartenenti alle forze dell'ordine senza che questi avessero avuto diretta percezione della commissione del reato, e della quasi flagranza del reato, atteso che la dipendente della farmacia ove era avvenuto il furto aveva rincorso le due donne solo per parlare con loro e gli operanti le avevano seguite senza che a carico delle stesse fossero emersi elementi compromettenti, tanto che le stesse si erano perfino recate a fare acquisti in un altro negozio e solo a seguito di perquisizione personale e veicolare erano stati trovati i cosmetici; tuttavia, solo un accurato controllo da parte dei dipendenti della farmacia era stato possibile accertare la loro provenienza furtiva e la commissione del delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In tema di arresto in flagranza, la c.d. «quasi flagranza» - che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato - deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, Civilashvili, Rv. 278443 - 01, che ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto dell'indagato trovato in possesso di una banconota di cinquanta euro, operato dalla polizia giudiziaria all'uscita di un ristorante, dopo che il proprietario del locale aveva riferito che un suo collaboratore aveva visto l'arrestato sottrarre una banconota del medesimo taglio dal bancone dell'esercizio commerciale, attesa la natura fungibile del bene il cui possesso non può di per sé dirsi ingiustificato). Questa Corte di cassazione ha affermato pure che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di «quasi flagranza», la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Pmt, Rv. 281887 - 01, relativa ad un arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, in cui gli operanti - tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all'incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell'autovettura - avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del 2veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro). Nel caso di specie, gli appartenenti alla polizia giudiziaria non hanno visto le due odierne ricorrenti mentre stavano commettendo il furto e neppure mentre venivano inseguite dalla persona offesa. Essi hanno invece seguito le due donne, le hanno viste entrare in un esercizio commerciale diverso da quello ove era stato commesso il furto e solo al loro ritorno alla autovettura dalle stesse utilizzata hanno proceduto a perquisizione veicolare trovando all'interno della loro automobile numerosi prodotti cosmetici. Essi hanno quindi ipotizzato che tali prodotti, il cui possesso da parte delle arrestate non esprimeva di per se stesso la loro provenienza da delitto, fossero stati sottratti alla farmacia e quindi hanno svolto indagini successive che hanno consentito di accertare, attraverso controlli sui prodotti sequestrati che effettivamente gli stessi erano stati asportati dalla farmacia senza che gli addetti se ne accorgessero. 2. Non ricorrendo la flagranza o la «quasi flagranza» del reato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, attesa l'inutilità di investire Il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la insussistenza delle condizioni per procedere all'arresto. P.Q.M. Annulla s P.Q.MESPERTO 3
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