Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 207/2017
ECLI:EU:C:2017:939
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0478
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 5 dicembre 2017 (
1
)
Causa C‑478/16 P
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione del titolare di un marchio non registrato o di altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale – Esame da parte della commissione di ricorso – Prove nuove o supplementari – Violazione degli articoli 8, paragrafo 4, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»
1.
La presente impugnazione consentirà alla Corte di precisare la sua giurisprudenza in merito al trattamento del diritto nazionale nei procedimenti dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). A tal fine la Corte dovrà valutare, anzitutto, se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto esigendo che una commissione di ricorso dell’EUIPO esamini d’ufficio talune prove relative al diritto nazionale.
2.
La controversia pervenuta ora in fase di impugnazione ha avuto inizio allorché un’impresa (la [OSCURATO:PERSONA] OOD) si è opposta a una domanda di marchio dell’Unione facendo valere, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (
2
), di essere titolare di un marchio analogo, di portata solo nazionale e non registrato, prioritario.
3.
Gli organi dell’EUIPO (vale a dire la divisione di opposizione e la commissione di ricorso) hanno respinto la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] OOD in quanto, a loro avviso, detta impresa non aveva presentato prove sufficienti del diritto nazionale applicabile al suo marchio non registrato o lo aveva fatto tardivamente.
4.
Il Tribunale, tuttavia, ha annullato (
3
) la decisione finale della commissione di ricorso, per non aver essa esercitato il potere discrezionale di cui disponeva per verificare, d’ufficio, il contenuto e la portata del diritto nazionale fatto valere. Inoltre, il Tribunale ha escluso che le informazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] OOD dinanzi alla commissione di ricorso fossero completamente nuove, ciò che avrebbe potuto giustificare la condotta di quest’ultima.
I.
Contesto normativo
A.
Regolamento n. 207/2009 (
4
)
5.
A termini dell’articolo 8, paragrafo 4:
«4. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
a)
sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio [dell’Unione], o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio [dell’Unione];
b)
questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo».
6.
L’articolo 76, relativo all’«esame d’ufficio dei fatti», così recita:
«1. Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti [ (
5
)] addotti e alle richieste presentate dalle parti.
2. L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».
B.
Regolamento n. 2868/95 (
6
)
7.
La regola 19, relativa alla motivazione dell’opposizione, dispone quanto segue:
«1.
L’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.
2.
Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:
(…)
d)
se l’opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento [n. 207/2009], la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto;
(…)
3.
Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.
4.
L’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio».
8.
La regola 20, vertente sull’esame dell’opposizione, così dispone al paragrafo 1:
«1.
Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata».
9.
La regola 50, paragrafo 1, terzo comma, così recita:
«Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo [76], paragrafo 2, del regolamento».
II.
Fatti
10.
Il 13 febbraio 2012 (
7
), il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione per taluni servizi rientranti nelle classi 35, 39 e 43 dell’Accordo di Nizza (
8
). Il segno figurativo che intendeva registrare era il seguente:
11.
L’11 luglio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] OOD proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, avverso la registrazione del nuovo segno, sostenendo di essere titolare di un marchio figurativo non registrato da essa utilizzato in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia per servizi rientranti nella classe 39, di seguito riprodotto:
12.
[OSCURATO:PERSONA] OOD sosteneva, sulla base di numerosi documenti, di aver utilizzato dal 2003 il marchio non registrato per servizi interstatali di trasporto su autobus, avendo gestito una linea regolare di autobus tra Sofia (Bulgaria) e Praga (Repubblica ceca).
13.
Con decisione del 14 giugno 2013, la divisione di opposizione respingeva l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] OOD, a motivo del fatto che essa non aveva indicato con precisione né aveva prodotto prove concernenti il diritto nazionale in forza del quale l’uso del marchio richiesto avrebbe potuto essere vietato negli Stati membri interessati.
14.
Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] OOD avverso la decisione della divisione di opposizione veniva respinto dalla Quarta commissione di ricorso (
9
), in quanto essa considerava, in sostanza, che:
III.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
15.
Il 1
o
agosto 2014, la [OSCURATO:PERSONA] OOD ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione della commissione di ricorso. Essa faceva valere tre motivi basati sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 76, paragrafo 1, dell’articolo 76, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
16.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la tesi della [OSCURATO:PERSONA] OOD, dopo aver esaminato congiuntamente i tre motivi suddetti. Poiché il ricorso verteva sull’obbligo incombente alla ricorrente, in forza della regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95, di dimostrare il contenuto della normativa bulgara, occorreva previamente acclarare se la commissione di ricorso dinanzi alla quale erano stati prodotti per la prima volta tali elementi potesse tenerne conto.
17.
Secondo la sentenza impugnata, in primo luogo, la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95 non elenca in modo preciso ed esaustivo i documenti da fornire a sostegno dell’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Tale regola si limita a ricordare l’obbligo di fornire la prova dell’acquisizione, dell’attuale esistenza e della portata della protezione del diritto anteriore ai sensi della citata disposizione, senza altre precisazioni (
11
). Il Tribunale ha escluso che il potere discrezionale della commissione di ricorso riguardo alla possibilità di prendere in considerazione fatti e prove presentati tardivamente, sancita all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dovesse essere esercitato in modo restrittivo (
12
).
18.
In secondo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’EUIPO secondo cui i riferimenti alle tre disposizioni del diritto bulgaro non erano elementi supplementari (gli unici di cui si sarebbe potuta ammettere la produzione tardiva), bensì elementi del tutto nuovi. Il Tribunale ha incluso tali prove fra quelle relative all’acquisizione, all’attuale esistenza e alla portata della protezione del marchio bulgaro non registrato, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4.
19.
In ogni caso, secondo il Tribunale, il riferimento alle disposizioni della normativa bulgara rientrava nell’ambito dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] OOD dinanzi alla commissione di ricorso. Inoltre, anche supponendo che il menzionato riferimento fosse insufficiente a soddisfare l’onere di prova della normativa nazionale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale, cosa che non aveva fatto (
13
).
20.
Per quanto attiene all’adempimento dell’obbligo di fornire la prova della normativa nazionale ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95, il Tribunale ha constatato nella sentenza impugnata che né i regolamenti n. 207/2009 e n. 2868/95 né la giurisprudenza identificano le modalità con cui il contenuto di detta normativa deve essere dimostrato. Ne ha dedotto che la commissione di ricorso non poteva pretendere che l’opponente producesse un estratto del
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(Gazzetta ufficiale bulgara) o del testo bulgaro ufficiale, tanto più che la lingua del procedimento dinanzi all’EUIPO era l’inglese. A tal proposito il Tribunale ha ritenuto che, per identificare correttamente il diritto nazionale applicabile e consentire al richiedente di esercitare i propri diritti di difesa, non era indispensabile neppure che il testo della normativa risultasse da una fonte ufficiale (
14
).
21.
Applicando per analogia la sentenza UAMI/[OSCURATO:PERSONA] (
15
), il Tribunale ha dichiarato che era dovere degli organi competenti dell’EUIPO valutare l’autorità e la portata degli elementi presentati riguardo al diritto nazionale. A tal fine essi avrebbero dovuto informarsi d’ufficio su tale diritto nazionale, ove ciò fosse stato necessario per valutare i presupposti di applicazione dell’impedimento alla registrazione e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati.
22.
La commissione di ricorso, se nutriva dubbi riguardo alla fedeltà della riproduzione, all’applicabilità o all’interpretazione del diritto nazionale, era tenuta a esercitare il proprio potere di verifica, procedendo a ricerche più approfondite sul tenore e sulla portata delle disposizioni nazionali invocate, vuoi d’ufficio vuoi invitando l’opponente a comprovare le informazioni concernenti il diritto nazionale bulgaro prodotte (
16
).
23.
Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non poteva disattendere il riferimento all’articolo 12, paragrafo 6, della legge bulgara sui marchi operato dall’opponente nel reclamo, senza aver esercitato il proprio potere di verifica. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata e ha condannato l’EUIPO e il sig. [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le loro spese e quelle della [OSCURATO:PERSONA] OOD.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
24.
L’atto introduttivo dell’impugnazione è pervenuto presso la cancelleria della Corte il 19 settembre 2016 e la comparsa di risposta, depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] OOD, il 23 gennaio 2017.
25.
L’EUIPO chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e condannare la [OSCURATO:PERSONA] OOD alle spese. Quest’ultima chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare l’EUIPO alle spese.
26.
Su domanda di entrambe le parti ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si è tenuta un’udienza, il 28 settembre 2017, cui tutt’e due le parti hanno partecipato.
V.
Esame dell’impugnazione
A.
Sul primo motivo, concernente la violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95
1.
Sintesi degli argomenti delle parti
27.
L’EUIPO sostiene, in primo luogo, che la Corte ha definito chiaramente l’onere che incombe a chi si opponga alla registrazione di un marchio: l’opponente deve non solo soddisfare i due requisiti relativi alla normativa nazionale menzionati all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, ma altresì produrre elementi di prova del contenuto di detta normativa (
17
). L’inadempimento di tale onere non sarebbe sanabile dinanzi alla commissione di ricorso qualora l’opponente non abbia fornito, entro i termini, alla divisione di opposizione alcuna informazione circa la normativa nazionale.
28.
In secondo luogo, a parere dell’EUIPO, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, si applicherebbe esclusivamente ai fatti e alle prove presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso che siano supplementari o complementari rispetto a quelli prodotti per soddisfare il medesimo requisito di cui all’articolo 8, paragrafo 4.
29.
In terzo luogo, l’EUIPO ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore ammettendo che qualsiasi informazione fornita in merito alla normativa nazionale dovesse essere ritenuta
complementare
rispetto agli elementi di prova già prodotti nell’ambito dei presupposti di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4.
30.
In quarto luogo, la sentenza impugnata non avrebbe accertato se esistesse un nesso sufficientemente stretto tra le informazioni relative alla normativa nazionale fornite alla commissione di ricorso e quelle presentate, entro i termini previsti, alla divisione di opposizione. In mancanza di tale collegamento, la prova dovrebbe essere considerata «completamente nuova» e non «supplementare» o «complementare».
31.
[OSCURATO:PERSONA] OOD contesta gli argomenti dell’EUIPO e, in particolare, nega che il riferimento all’articolo 12, paragrafo 6, della legge bulgara sui marchi costituisse un argomento o un elemento di prova completamente nuovo e che la controversia ruotasse semplicemente intorno a tale questione.
32.
Essa ritiene, concordemente con il Tribunale, che il potere discrezionale di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 possa essere esercitato quando gli elementi prodotti rivestano una rilevanza certa per la risoluzione della controversia e non ostino a prenderli in considerazione né la fase del procedimento nella quale vengono presentati né le circostanze loro inerenti.
33.
A parere della [OSCURATO:PERSONA] OOD, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non esigerebbe la prova della normativa nazionale, bensì quella del contenuto del diritto anteriore. Le norme nazionali sarebbero solo uno degli elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un diritto soggettivo valido su un marchio non registrato, sulla quale si basa l’opposizione del suo titolare. Inoltre, il regolamento n. 2868/95 non precisa quali specifici mezzi di prova consentano di dimostrare il contenuto delle norme nazionali che disciplinano i diritti relativi ai marchi non registrati.
34.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] OOD deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, l’esercizio da parte della commissione di ricorso del suo potere discrezionale non avrebbe leso i diritti della difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, sarebbero stati violati quelli della stessa [OSCURATO:PERSONA] OOD, in quanto non sarebbero stati esaminati i suoi argomenti, sebbene ricorressero i presupposti di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
2.
Analisi del motivo di impugnazione
35.
A parere dell’EUIPO, poiché le prove del diritto nazionale sono state prodotte nel procedimento per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, il Tribunale avrebbe dovuto confermare la validità del loro rigetto, dato che il potere discrezionale di detta commissione non si estenderebbe alle prove nuove (
18
).
36.
L’analisi dell’impugnazione potrebbe limitarsi, in linea di principio, alla mera qualificazione giuridica delle prove (relative al diritto bulgaro) prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] OOD. In quest’ottica, occorrerebbe stabilire unicamente se tali prove fossero «nuove» o «supplementari». Una volta qualificate, si dovrebbero valutare le conseguenze giuridiche che la loro natura comportava per l’esercizio del potere discrezionale della commissione di ricorso.
37.
Ritengo, tuttavia, che il problema sollevato abbia una dimensione più ampia, che giustifica un’analisi più approfondita. Per esaminare le funzioni delle commissioni di ricorso, si dovrà avere riguardo, in particolare: i) alla posizione del diritto nazionale in questo tipo di procedimenti, ii) ai limiti del potere di valutazione delle prove tardive e iii) alle circostanze nelle quali una prova debba essere ritenuta nuova o supplementare. Solo dopo avere risolto tali questioni si potrà fornire una risposta adeguata alla domanda dell’EUIPO.
a)
Il trattamento del diritto nazionale nei procedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009
38.
Laddove il regolamento n. 207/2009 rinvia al diritto nazionale, quest’ultimo può diventare un elemento chiave per stabilire, ad esempio, se ricorra un impedimento relativo alla registrazione del marchio richiesto. Ciò si verifica nel caso dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale testo normativo, che consente di tenere conto, al fine di dirimere la controversia, sia della «normativa comunitaria» sia della «legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno [un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale]».
39.
In tali casi, gli organi dell’EUIPO sono i primi ad avere interesse a che non vengano registrati segni suscettibili di essere contestati successivamente con successo in un procedimento per declaratoria di nullità. Tale interesse
pubblico
giustifica di prendere in considerazione prove prodotte oltre i termini (
19
).
40.
La Corte ha dichiarato che, nei
procedimenti per declaratoria di nullità
avviati in forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il richiedente ha «l’onere di presentare all’UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter far vietare l’uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa» (
20
).
41.
La trasposizione automatica di tale giurisprudenza ai
procedimenti di opposizione
, come quello in esame, solleva alcune difficoltà. Infatti, quanto prescritto da tale giurisprudenza deriva dall’interpretazione della regola 37, lettera b), iii), del regolamento di esecuzione (
21
), che menziona expressis verbis la legislazione nazionale. Al contrario, la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento richiede quali prove ai fini dell’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 quelle «della (…) acquisizione, della (…) attuale esistenza e della portata della protezione» del diritto anteriore fatto valere dall’opponente. Il riferimento alla legislazione nazionale risulta, nel migliore dei casi, ambiguo.
42.
Determinante è quindi la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione, in quanto norma processuale che disciplina
in concreto
l’onere imposto all’opponente che invochi un marchio non registrato anteriore (come accade nel caso di specie).
43.
Orbene, il riferimento contenuto nell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 alla «legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno» impone di precisare a chi spetti dimostrare l’esistenza e il contenuto di tale normativa (nazionale). È indubbio che la citata regola 19 non obbliga l’opponente a produrre la legislazione nazionale, se dispone di altri mezzi per dimostrare l’acquisizione, l’esistenza e la portata della protezione del suo marchio prioritario non registrato. Tuttavia, se i suoi diritti sul segno non registrato (tra cui quello di vietare l’uso del marchio richiesto dal concorrente) sono tutelati dalla legislazione nazionale invocata (
22
), egli deve contribuire a precisare, quanto meno, il contenuto di quest’ultima.
44.
In tal caso si applicheranno le disposizioni ordinarie in materia di prova (chi afferma deve dimostrare) di cui all’articolo 76, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, per quanto riguarda la normativa nazionale, occorre formulare alcune precisazioni in ordine a tale principio.
45.
Come detto, l’EUIPO ha interesse a che non vengano registrati segni che potrebbero essere contestati con successo in procedimenti per declaratoria di nullità, se non altro in nome del principio di buona amministrazione. Data l’importanza della decisione che devono adottare, gli organi dell’EUIPO non devono eludere una valutazione completa che, se del caso, comprende il dovere di raccogliere d’ufficio la prova relativa al diritto nazionale. Essi non possono trasformarsi in meri «ricettori passivi del diritto nazionale fornito dall’opponente» (
23
), ossia non devono limitarsi «ad un ruolo di mera convalida del diritto nazionale come presentato dal richiedente la dichiarazione di nullità» (
24
).
46.
La giurisprudenza della Corte in tale materia potrebbe essere definita ambivalente. Da un lato, essa sottolinea l’obbligo dell’attore di fornire prove dell’uso o dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio (
25
). Dall’altro, evidenzia l’obbligo dell’EUIPO di verificare, d’ufficio, i presupposti di applicazione e la portata delle norme giuridiche invocate (
26
).
47.
Ritengo che, per dimostrare il contenuto del diritto nazionale che tutela un segno non registrato, sia più adeguato il secondo dei due orientamenti sopra accennati. Esso è stato seguito nella sentenza UAMI/[OSCURATO:PERSONA] (
27
), in cui la Corte ha dichiarato, inequivocabilmente, che «il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 20 della sentenza impugnata, che “nelle circostanze in cui l’UAMI può essere chiamato a tener conto, segnatamente, della normativa nazionale dello Stato membro ove un diritto anteriore sul quale è basata la domanda di nullità gode di tutela,
deve informarsi d’ufficio
[ (
28
)], con i mezzi che ritiene opportuni, sulla normativa nazionale dello Stato membro interessato, nel caso in cui informazioni del genere siano necessarie per valutare i presupposti di applicazione di una causa di nullità controversa e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati”».
48.
Gli organi dell’EUIPO (
29
) devono quindi tendere a completare la prova relativa al diritto nazionale, cosicché il fascicolo inerente alla decisione sull’opposizione sia il più dettagliato possibile, in vista della sua eventuale futura impugnazione. In tal modo, inoltre, si facilita al Tribunale l’esercizio della sua competenza (estesa al merito) ad interpretare il diritto nazionale in virtù dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (
30
).
49.
Tale obbligo non incide sull’onere della prova che incombe all’opponente. L’EUIPO esamina d’ufficio quando dispone di indicazioni relative al diritto nazionale, vuoi sotto forma di allegazioni riguardanti il suo contenuto, vuoi sotto forma di elementi presentati nel dibattimento e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria (
31
) o, ancora, sotto forma di mero
principio di prova
(
32
).
50.
La questione se tali indicazioni siano sufficienti o meno ad attivare l’obbligo di esaminare d’ufficio la normativa nazionale dipende dalle circostanze di ciascuna fattispecie. Una di tali circostanze è proprio che le indicazioni relative al diritto nazionale siano state fornite tardivamente nel procedimento, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Un’altra potrebbe essere che entrambe le parti conoscano, o debbano conoscere, sia la lingua sia la normativa nazionale in discussione, in quanto abbiano la stessa cittadinanza e, soprattutto, in quanto la controversia sia limitata in origine allo Stato membro di cui trattasi.
b)
La prova tardiva dinanzi alle commissioni di ricorso
51.
L’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, la cui violazione è stata fatta valere dall’EUIPO, sancisce, alla prima frase del paragrafo 1, il principio (generale) dell’esame d’ufficio dei fatti, estendibile a tutti gli organi dell’Ufficio. La seconda frase del medesimo paragrafo introduce, tuttavia, una precisazione per le «procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione»: l’esame è limitato, in tal caso, agli argomenti e alle domande delle parti. Tale precisazione riflette il principio del divieto di decisioni ultra petita, e ciò non può sorprendere, dato che si tratta di procedimenti inter partes, di cui queste ultime determinano i limiti (
33
).
52.
In tale contesto, il paragrafo 2 del medesimo articolo 76 introduce un’eccezione alla irricevibilità delle deduzioni tardive dei fatti esposti e delle prove addotte. Ai sensi di detta disposizione, l’EUIPO
può
non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo (
34
).
53.
Nella sua giurisprudenza (
35
), la Corte ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che, «come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che non è affatto proibito per l’EUIPO, comprese le commissioni di ricorso, tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti» (
36
).
54.
La giurisprudenza ha inoltre costantemente precisato che, dato l’impiego del termine «può», la disposizione di cui trattasi attribuisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale per decidere, pur motivando sempre tale decisione, se occorra o meno, in ciascun caso di specie, tenere conto delle prove tardive (
37
).
55.
Per quanto riguarda l’esercizio di tale potere discrezionale nell’ambito di un procedimento di opposizione, la medesima giurisprudenza lo giustifica quando l’Ufficio ritenga, da un lato, che gli elementi dedotti tardivamente possano, prima facie, assumere effettiva rilevanza per l’esito dell’opposizione e, dall’altro, che la fase del procedimento in cui interviene tale deduzione tardiva e le circostanze della stessa non vi ostino (
38
).
56.
Una sentenza della Corte successiva a quella impugnata ha posto un limite (
39
) a tale potere. Nella causa EUIPO/[OSCURATO:PERSONA], la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione è stata interpretata nel senso che, nei procedimenti di opposizione, il margine di discrezionalità non deve essere esteso alle prove
nuove
, poiché la citata disposizione menziona esclusivamente le prove
supplementari
(
40
).
57.
L’EUIPO basa buona parte della sua impugnazione (
41
) su tale precisazione giurisprudenziale. Ritengo, tuttavia, che non si debbano equiparare questioni diverse: a) il procedimento di impugnazione EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto la prova dell’esistenza e della validità di un
marchio
nazionale (
42
); b) il caso in esame, per contro, verte sulla prova di una
normativa
nazionale, con le differenze che ne derivano.
58.
Infatti, il diritto nazionale applicabile in esecuzione del regolamento n. 207/2009 non può essere considerato, in tale contesto, come un
elemento puramente di fatto
, dato che, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, di detto regolamento, quanto meno l’interpretazione datane dagli organi dell’EUIPO è soggetta a un pieno sindacato di legittimità da parte del Tribunale, il quale può indagare d’ufficio il contenuto e i presupposti di applicazione di tale diritto (
43
). Di seguito esaminerò siffatta duplice natura.
c)
Prova nuova, supplementare o complementare
59.
Nella sua impugnazione l’EUIPO sostiene che, affinché possano essere ammesse prove complementari relative alla normativa nazionale, è necessario che siano state prodotte, precedentemente ed entro i termini, altre prove concernenti la medesima normativa. Ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] OOD avrebbe prodotto solo dinanzi alla commissione di ricorso (e non dinanzi alla divisione di opposizione, che è l’organo di prima istanza) le informazioni relative al diritto bulgaro.
60.
Ciò che caratterizza la prova
nuova
(
44
), nel senso che qui rileva, è l’assenza di collegamenti con altri documenti già presentati, nonché la sua deduzione tardiva. La prova
complementare
o supplementare, al contrario, è quella che si aggiunge ad altre già depositate in precedenza, entro i termini.
61.
Tale distinzione, nonché gli effetti di ciascuna categoria di prove, sono sottesi nella giurisprudenza della Corte: «qualora non venga prodotta alcuna prova dell’uso del marchio di cui trattasi entro il termine impartito dall’Ufficio, il rigetto dell’opposizione dev’essere pronunciato d’ufficio da quest’ultimo. Per contro, qualora entro il termine impartito dall’Ufficio siano stati presentati degli elementi di prova, rimane la possibilità di produrre prove complementari (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] SHK Jeans/UAMI,
C‑621/11 P
,
EU:C:2013:484
, punti
28
e
30
)» (
45
).
62.
Il contenuto della normativa nazionale combina, in tale contesto, elementi di fatto (è richiesta la sua deduzione e, quanto meno, un principio di prova da parte di chi la fa valere) con elementi strettamente giuridici (spetta al Tribunale ed eventualmente alla Corte stabilire se tale contenuto sia stato interpretato correttamente o meno dagli organi dell’EUIPO).
63.
Proprio questa simbiosi richiede che gli organi dell’EUIPO prendano iniziative per valutare il significato e la portata delle norme nazionali, se le medesime sono state dedotte innanzi a essi in termini tali da potersi parlare di un principio di prova. Sulla scorta di tale deduzione, con un minimo di sostegno documentale, gli ulteriori elementi probatori prodotti dinanzi alle commissioni di ricorso possono essere qualificati come prove complementari, o supplementari, e non nuove.
64.
Tuttavia, occorre chiedersi se una di tali qualificazioni sia adeguata alla prova del diritto nazionale in una situazione come quella della presente controversia, che oppone due parti le quali hanno la medesima nazionalità, sono soggette al medesimo ordinamento giuridico nazionale e hanno portato dinanzi all’EUIPO un contenzioso che avevano avviato nel loro paese, la Bulgaria.
d)
Applicazione dei criteri interpretativi sopra esposti al caso di specie
65.
Al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che le tre disposizioni di diritto bulgaro fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] OOD dinanzi alla commissione di ricorso non erano prove nuove, giacché facevano parte di quelle volte a provare l’acquisizione, l’attuale esistenza e la portata della protezione del marchio bulgaro non registrato invocato nell’opposizione (
46
).
66.
Quanto alla qualificazione giuridica, tale valutazione relativa alla natura delle prove è soggetta, in linea di principio, al controllo della Corte in sede di impugnazione (
47
). A tale proposito occorre apportare alcune precisazioni.
67.
In primo luogo, il punto 27 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] deve essere letto insieme al precedente punto 26, dal quale risulta che tale procedimento verteva su prove dell’
uso
, la cui mancanza assoluta aveva obbligato l’EUIPO a respingere d’ufficio l’opposizione (
48
). In quel caso, l’opponente non aveva fornito alla divisione di opposizione alcuna prova dell’esistenza del marchio sul quale basava, in parte, la sua opposizione. Nel caso ora in esame, al contrario, non è in discussione l’esistenza di prove dell’uso, segnatamente in Bulgaria, del marchio opposto non registrato, indipendentemente dalla loro maggiore o minore forza di persuasione.
68.
In tale contesto, la prova della normativa bulgara prodotta dinanzi alla commissione di ricorso
completava
, sotto il profilo giuridico, l’acquisizione, l’attuale esistenza e (soprattutto) la portata della protezione del marchio non registrato, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione. Pertanto, sotto tale profilo, il Tribunale non è incorso in un errore qualificando le prove come
supplementari
.
69.
In secondo luogo, dal punto 35 della sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] OOD non aveva presentato dinanzi alla divisione di opposizione alcuna prova concernente la normativa nazionale applicabile. All’udienza è emerso chiaramente che l’articolo 12, paragrafo 6, della legge bulgara sui marchi è stato espressamente citato per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso (
49
).
70.
Tuttavia, in terzo luogo, non si può ignorare che sia il richiedente il nuovo marchio sia la [OSCURATO:PERSONA] OOD erano bulgari ed erano rappresentati da professionisti che presumibilmente conoscevano il proprio diritto nazionale, in special modo per quanto riguarda la protezione dei marchi non registrati. Contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, in tale contesto non si sarebbero verificate una riduzione dei diritti della difesa né l’incertezza giuridica cui esso fa riferimento (
50
).
71.
Inoltre, non risulta che, dinanzi alla divisione di opposizione, le due parti in lite abbiano messo in dubbio il contenuto della normativa nazionale loro applicabile. Il richiedente il nuovo segno (il sig. [OSCURATO:PERSONA]), cittadino bulgaro, era stato difeso da avvocati bulgari dinanzi a giudici bulgari, facendo valere il diritto bulgaro, prima di estendere la controversia all’EUIPO con la domanda di registrazione del marchio dell’Unione. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] OOD poteva ritenere che l’onere di fornire prove a sostegno della sua opposizione riguardasse solo i
fatti
rilevanti (vale a dire l’uso del segno anteriore non registrato nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale) e non il
diritto
nazionale, il cui contenuto non sembrava essere in discussione. Tuttavia, quid rispetto all’EUIPO?
72.
In materia di diritto nazionale, l’Ufficio si trova in una posizione particolare quando è confrontato con i procedimenti di opposizione basati sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. La norma nazionale bulgara fatta valere era quella contenuta nella tabella espositiva dei diritti nazionali pubblicata dall’EUIPO nelle sue Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione europea (in particolare, nel capitolo dedicato alla presentazione delle opposizioni in forza della suddetta disposizione) (
51
). È comprensibile che, alla luce di tale elemento e dei fatti anteriori relativi al rapporto tra il richiedente e l’opponente, quest’ultimo non si ritenesse obbligato a formulare riferimenti più espliciti, dinanzi alla divisione di opposizione, alle norme nazionali che figuravano già nelle menzionate direttive.
73.
In tale specifico contesto, la divisione di opposizione poteva, senza difficoltà, chiedere chiarimenti all’opponente in merito al diritto nazionale, senza con ciò violare il principio della parità delle armi, giacché la controparte poteva successivamente addurre quanto ritenesse opportuno al riguardo. Nulla impediva a detto organo dell’EUIPO di esperire, ad esempio, un mezzo istruttorio ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (
52
), se nutriva dubbi riguardo all’applicabilità e all’interpretazione del diritto nazionale invocato, esercitando i suoi poteri di verifica, come osservato dal Tribunale (
53
).
74.
Infine, esigere, come sembra pretendere l’EUIPO, che, fin dall’inizio, vengano prodotte nel procedimento di opposizione le prove di ciascuno dei quattro requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 condurrebbe a un formalismo troppo rigido, contrario all’obiettivo di evitare registrazioni di marchi che potrebbero essere successivamente annullati. Inoltre, tale esigenza ridurrebbe alla sua minima espressione il margine di discrezionalità per ammettere le prove tardive che, lo ricordo, costituisce una «regola generale», per riprendere i termini utilizzati della Corte (
54
).
75.
In definitiva, ritengo che ricorrano motivi sufficienti per considerare
complementare
la prova delle tre disposizioni di diritto bulgaro fatte valere dinanzi alla commissione di ricorso, rispetto alle altre prove prodotte dinanzi alla divisione di opposizione. Di conseguenza, non è dato riscontrare alcun errore di diritto nella sentenza impugnata in relazione alla regola 50 del regolamento di esecuzione. Per contro, il Tribunale poteva ritenere che i riferimenti al diritto bulgaro addotti dinanzi alla commissione di ricorso fossero supplementari e non nuovi (
55
).
76.
Ciò posto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nemmeno laddove ha affermato a) che, nel presente procedimento, non era pertinente un uso limitato del «potere discrezionale della commissione di ricorso riguardo alla possibilità di prendere in considerazione fatti e prove presentati tardivamente», affermazione che l’EUIPO non ha contestato in sede di impugnazione (
56
), e b) che la commissione di ricorso ha «ome[sso] di esercitare il potere discrezionale di cui, pure, era investita, e di giustificare il proprio rifiuto di prendere in considerazione a tale titolo i riferimenti al diritto bulgaro dinanzi ad essa dedotti. Così facendo, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nonché la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95» (
57
).
77.
Pertanto, il primo motivo di impugnazione non può essere accolto.
B.
Sul secondo motivo di impugnazione, concernente la violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione
1.
Sintesi delle posizioni delle parti
78.
Con il secondo motivo di impugnazione l’EUIPO sostiene che la sentenza impugnata ha violato la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione dichiarando che non esistono requisiti di forma relativi alla prova della normativa nazionale. Esso aggiunge che il rispetto dei diritti della difesa nel procedimento inter partes richiede l’osservanza di un certo formalismo.
79.
Così, alla luce del principio del «parallelismo delle forme», i requisiti concernenti la prova della registrazione dei marchi, previsti alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, dovrebbero essere applicati per analogia alla prova delle norme nazionali che attribuiscono effetti giuridici ai marchi non registrati.
80.
[OSCURATO:PERSONA] OOD replica a tale asserita applicabilità per analogia adducendo che le ipotesi tanto della lettera a) quanto delle altre lettere del paragrafo 2 della regola 19 del regolamento di esecuzione differiscono sotto il profilo dei mezzi di prova richiesti, in funzione del tipo di diritto soggettivo anteriore opposto. Detta regola non prevede un’unica modalità di prova per i vari casi (marchio nazionale registrato, richiesto, notorio, rinomato, non registrato o registrato fraudolentemente).
81.
Ad ogni modo, la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione non obbligherebbe l’opponente a fornire agli organi dell’EUIPO una copia del testo ufficiale, in lingua originale, della normativa nazionale invocata. L’Ufficio disporrebbe di un potere di controllo e di verifica del diritto nazionale onde accertare il contenuto esatto di tale normativa.
2.
Analisi del motivo di impugnazione
82.
Ritengo che il secondo motivo di impugnazione, nei termini in cui è stato dedotto dall’EUIPO, non sia convincente.
83.
In primo luogo, per quanto riguarda il confronto con i mezzi di prova richiesti nei casi relativi a marchi registrati [regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento di esecuzione], condivido la tesi della [OSCURATO:PERSONA] OOD: il legislatore ha modulato i documenti probatori in funzione del tipo di diritto soggettivo fatto valere in ciascun caso di specie.
84.
Così, nel caso dei marchi registrati, sembra logico che esso abbia imposto la presentazione dei certificati, di iscrizione e di altro tipo, che generalmente vengono rilasciati in occasione della registrazione, documenti la cui forza probatoria è indubbia. È lecito presumere che il titolare di un marchio registrato normalmente diligente disponga di tali certificati o possa ottenerli senza grandi difficoltà.
85.
Secondo la medesima logica, quando l’opponente fa valere un marchio registrato di prestigio [regola 19, paragrafo 2, lettera c)], sono richiesti i medesimi certificati, nonché la «la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà». Non vi sono limiti alla possibilità di dimostrare, con i mezzi che ciascun titolare del marchio ritenga opportuni, l’asserita notorietà, che di norma non risulta dai documenti ufficiali.
86.
Nello stesso ordine di idee rientrano le prove richieste nel caso dei marchi non registrati. Poiché, per loro stessa natura, tali segni sono privi di riscontri ufficiali nei registri, è comprensibile che la descrizione dei mezzi per dimostrare il loro uso e i diritti connessi sia più vaga, proprio per evitare rigidi formalismi in un ambito nel quale non devono esistere.
87.
Peraltro, i mezzi di prova che il titolare di un segno non registrato deve apportare qualora si opponga alla registrazione di un marchio nuovo sono fondamentalmente collegati al diritto soggettivo invocato da detto titolare. L’acquisizione, l’attuale esistenza e la portata della protezione dei marchi non registrati possono essere dimostrate se, conformemente alle norme nazionali (o eventualmente, a differenza del caso di specie, alle norme dell’Unione), è stato riconosciuto al loro titolare il diritto prioritario di utilizzare il segno e di vietare l’uso di quelli successivi.
88.
Di conseguenza, imporre un formalismo dei mezzi di prova, sebbene il testo normativo abbia optato deliberatamente (a mio parere: giustamente) per la concessione di una certa libertà, equivarrebbe a riscrivere il testo del regolamento di esecuzione in un senso non conforme a quello voluto dal legislatore dell’Unione.
89.
In secondo luogo, si potrebbe ammettere, per ipotesi, l’obbligo di includere una traduzione delle norme nazionali fatte valere nell’opposizione qualora la controparte (vale a dire il richiedente il marchio) non fosse in grado di comprenderle. Tuttavia, è sufficiente ricordare che, nel presente procedimento, anche il richiedente, il sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva la cittadinanza bulgara e non risulta che egli non padroneggiasse la lingua di tale Stato membro.
90.
In terzo luogo, è molto forzato far valere il parallelismo delle formalità sulla base dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in cui si invitano i giudici nazionali a presentare, oltre al testo delle questioni formulate, quello delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia. Tali documenti servono alla Corte per comprendere meglio la questione giuridica sottopostale dal giudice nazionale, indicazione che le è indispensabile per pronunciare con effetto erga omnes una sentenza interpretativa di un testo normativo.
91.
È evidente che non ricorre alcuna analogia con i procedimenti di opposizione alla registrazione di un marchio. In questi ultimi, le prove o i riferimenti alla normativa nazionale vengono prodotti a sostegno di un diritto soggettivo invocato nei confronti di una controparte, nell’ambito di un procedimento amministrativo inter partes la cui soluzione riguarderà solo le parti stesse. È appena il caso di osservare che la funzione giurisdizionale espletata dalla Corte rispondendo alle questioni pregiudiziali non è equiparabile a quella degli organi dell’EUIPO.
92.
Di conseguenza, ritengo che la sentenza impugnata non contravvenga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, laddove dichiara, in special modo ai punti 69, 70 e 81, che non esistono requisiti di forma relativi alla prova della normativa nazionale.
93.
Pertanto, il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto, il che, unitamente al rigetto del primo, conduce a disattendere l’impugnazione nella sua interezza.
94.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, poiché la [OSCURATO:PERSONA] OOD ne ha fatto domanda, l’EUIPO, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
VI.
Conclusione
95.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte di giustizia voglia:
1)
respingere l’impugnazione;
2)
condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento.
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
(
3
) Sentenza del 29 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] OOD/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] TOURISM & TRAVEL) (T‑567/14, EU T:2016:371; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
(
4
) L’ultima versione di tale testo normativo, il regolamento (UE) 2017/1001 [del 14 aprile 2017 (
GU 2017, L 154, pag. 1
)], che non è applicabile al caso di specie ratione temporis, risulta dalle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (
GU 2015, L 341, pag. 21
).
(
5
) Nota relativa alla versione spagnola dell’articolo citato e delle conclusioni.
(
6
) Regolamento (CE) della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (
GU 1995, L 303, pag. 1
; in prosieguo anche: il «regolamento di esecuzione»), come modificato da ultimo dal regolamento 2015/2424, citato alla nota 4.
(
7
) Bollettino dei marchi comunitari n. 72/2012, del 16 aprile 2012.
(
8
) Relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
(
9
) Decisione del 2 giugno 2014 (Procedimento R 1587/2013‑4) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
(
10
) Legge bulgara sui marchi e le indicazioni geografiche (in prosieguo: la «legge bulgara sui marchi»).
(
11
) V. punti da 52 a 56 della sentenza impugnata.
(
12
) Il Tribunale cita la sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI (
C‑120/12 P
,
EU:C:2013:638
), sottolineando che, in detta sentenza, la Corte ha dichiarato che la commissione di ricorso deve esercitare il proprio potere discrezionale in modo restrittivo quando i documenti da fornire a sostegno dell’opposizione sono elencati in modo preciso ed esaustivo alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95. Ciò non accadeva nel caso di specie, dato il tenore della regola 19, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento.
(
13
) Punti da 57 a 61 della sentenza impugnata.
(
14
) Punti 69 e 70 della sentenza impugnata.
(
15
) Sentenza del 27 marzo 2014 (
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
).
(
16
) Punti da 77 a 82 della sentenza impugnata.
(
17
) L’EUIPO cita, a tal riguardo, la sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
50
).
(
18
) In tale contesto, l’EUIPO cita la sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/14 P
,
EU:C:2016:579
, punto
27
), che è successiva a quella in esame nel presente procedimento di impugnazione.
(
19
) V., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (
C‑29/05 P
,
EU:C:2007:162
, punto
48
).
(
20
) Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
50
).
(
21
) Ibidem, punto 49. Detta regola così dispone: «La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio [dell’Unione europea] (…) deve contenere: (…) b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda, (…) iii) nel caso della domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento, indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda, nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a norma della
legislazione nazionale applicabile
, è legittimato a far valere tale diritto» (il corsivo è mio).
(
22
) Presupposti di applicazione, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
(
23
) Traggo tale citazione, adattandola al procedimento di opposizione, dalle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa UAMI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑530/12 P
,
EU:C:2013:782
, paragrafo
94
).
(
24
) Sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punto
43
).
(
25
) V. sentenze del 21 luglio 2016, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/14 P
,
EU:C:2016:579
, punti
26
e
27
), e del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] SHK Jeans/UAMI (
C‑621/11 P
,
EU:C:2013:484
, punti
28
e
29
).
(
26
) V., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punti da
41
a
44
).
(
27
) Ibidem, punto 45.
(
28
) Il corsivo è mio.
(
29
) In special modo le commissioni di ricorso, date le funzioni che svolgono.
(
30
) Sentenza del 5 aprile 2017, EUIPO/Szajner (
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, punto
38
e giurisprudenza citata).
(
31
) Lo stesso viene sostenuto, a mio avviso giustamente, in varie sentenze del Tribunale. V., per tutte, sentenza del 20 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (
T‑571/11
,
EU:T:2013:145
, punti da
38
a
41
).
(
32
) Al punto 62 dell’impugnazione, l’EUIPO sembra accogliere la tesi secondo cui sarebbe sufficiente un principio di prova.
(
33
) Per contro, al fine di tutelare l’interesse generale, l’EUIPO deve verificare d’ufficio, ai sensi del paragrafo 1, i fatti idonei a dimostrare che il segno di cui si chiede la registrazione incorra in uno o più degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009. V., in tal senso, Bender, A., «XI. Verfahren vor dem HABM», in Fezer, K.‑H.,
Handbuch der Markenpraxis – Band 1, Markenverfahrensrecht
, ed. C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2007, pag. 497.
(
34
) Tale possibilità si applica a tutti i procedimenti, compresi quelli vertenti su impedimenti relativi alla registrazione, giacché, a differenza del paragrafo 1, non è prevista alcuna eccezione al riguardo.
(
35
) Per una rassegna, v. le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar relative alla causa EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/14 P
,
EU:C:2016:2
, paragrafi da
40
a
53
).
(
36
) Sentenza del 4 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (
C‑71/16 P
,
EU:C:2017:345
, punto
55
e giurisprudenza citata).
(
37
) Ibidem, punto 56 e giurisprudenza citata.
(
38
) Ibidem, punto 59 e giurisprudenza citata.
(
39
) Esiste un altro limite che, riguardando la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento di esecuzione, non è pertinente alla presente impugnazione: secondo la Corte, si deve presumere che l’opponente sappia, già prima di proporre la sua opposizione, quali documenti specifici debba presentare per supportarla, dato che tale regola li elenca in modo preciso ed esaustivo. In tale contesto, il potere discrezionale deve essere esercitato
in modo restrittivo
e le prove tardive possono essere ammesse soltanto se le circostanze giustificano il ritardo del ricorrente nella loro presentazione (sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI,
C‑120/12 P
,
EU:C:2013:638
, punto
39
).
(
40
) Sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/14 P
,
EU:C:2016:579
, punto
27
).
(
41
) Ai punti da 48 a 53 dell’atto introduttivo.
(
42
) Così risulta dal punto 10 della sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/14 P
,
EU:C:2016:579
).
(
43
) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa EUIPO/Szajner (
C‑598/14 P
,
EU:C:2016:915
, paragrafo
54
e giurisprudenza citata).
(
44
) La sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/14 P
,
EU:C:2016:579
, punto
27
), respinge le prove «nuove» dopo aver confrontato, al punto 23, le versioni linguistiche tedesca, spagnola e inglese della regola 50 (che menzionano fatti e prove «ulteriori») con quella francese (che fa riferimento a prove e fatti «nuovi o supplementari»).
(
45
) Sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/14 P
,
EU:C:2016:579
, punto
26
).
(
46
) In detto punto della sentenza impugnata, il Tribunale fa inoltre riferimento a un altro passaggio (punto 35) della medesima sentenza, in cui vengono menzionate le numerose prove relative all’uso del segno non registrato.
(
47
) Ordinanza della Corte del 3 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (
C‑142/14 P
,
EU:C:2015:371
, punto
56
).
(
48
) La medesima sentenza cita quella del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] SHK Jeans/UAMI (
C‑621/11 P
,
EU:C:2013:484
, punti
28
e
30
).
(
49
) Risulta dall’udienza che la [OSCURATO:PERSONA] OOD, dinanzi alla divisione di opposizione, si è limitata a barrare la casella relativa al diritto bulgaro del modulo corrispondente, senza fornire ulteriori dettagli in merito alle specifiche disposizioni fatte valere. Ciò spiega il punto 4 della decisione della commissione di ricorso, che riporta quanto segue: «
the table
“
national law” annexed to the Guidelines could be helpful but would not relieve the opponent from filing proof of the respective national law
», nonché la decisione della divisione di opposizione, il cui terzo paragrafo dell’epigrafe, intitolato «
The law governing the sign
», indica espressamente: «
It is not sufficient to make a general reference to the national law, which is listed merely for information purposes in the ‘Table with [OSCURATO:PERSONA]’ of the [OSCURATO:PERSONA] on Article 8(4) CTMR
».
(
50
) Al punto 71 dell’impugnazione, l’EUIPO deduce due argomenti per sostenere che è richiesta all’opponente, già nella fase dell’opposizione, la massima prova possibile della normativa nazionale invocata.
(
51
) V., attualmente, EUIPO, Direttive concernenti l’esame sui marchi dell’Unione europea – Parte C – Opposizione – Sezione 4 – Diritti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 8, paragrafo 4 bis, RMUE (versione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), pag. 40.
(
52
) Attualmente articolo 97 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
(
53
) Punto 81 della sentenza impugnata.
(
54
) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata.
(
55
) Punto 57 della sentenza impugnata.
(
56
) Ibidem, punto 56.
(
57
) Ibidem, punto 61.