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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33848/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Catania nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Catania con ordinanza del 04/04/2024 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Catania; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere sull'istanza di attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nel processo che lo vede imputato di associazione di stampo mafioso e reati connessi, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del G.i.p. del Tribunale della stesse sede - in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere al riguardo - e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.

Osserva la Corte rimettente che il processo è stato definito, in primo grado, con sentenza 30 marzo 2023 del G.i.p. anzidetto, appellata dalla solo parte civile sul punto relativo alla quantificazione delle spese di lite, sicché, con il passaggio in giudicato dei capi penali, la competenza andrebbe intestata al giudice di primo grado, in funzione di giudice dell'esecuzione.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza cautelare consegue una stasi dell'attività processuale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione.

Pendente l'appello unicamente proposto dalla parte civile a fini civili, tra l'altro su statuizione solo civilistica, i capi penali della sentenza di primo grado del 30 marzo 2023 sono irrevocabili in ogni loro parte (Sez. 4 , n. 20156 del 05/05/2022, Nuredin, Rv. 283214-01).

La pena in relazione irrogata, certa e completa, è anche eseguibile (Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01).

Nel periodo intercorrente fra l'irrevocabilità e l'inizio dell'esecuzione, la decisione sulle questioni relative alle misure coercitive è di competenza del giudice dell'esecuzione, e ciò sia quando la misura è di ordine non custodiale (Sez.

U, n. 18353 del 31/03/2011, confl. comp. in proc.

Maida, Rv. 249481-01), sia quando si tratti di misura detentiva (Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, R., Rv. 272983-01).

In quest'ultimo caso (Sez. 6, n. 25504 del 10/02/2017, Russo, Rv. 270059- 01), potranno venire in rilievo questioni concernenti il perdurare dell'efficacia del titolo limitativo della libertà personale in ragione del mero decorso del tempo - quali l'ipotesi di inefficacia ex lege della misura ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. - e, rispetto agli arresti domiciliari, potrà anche essere apprezzata la richiesta di autorizzazione all'allontanamento dal relativo luogo per motivi di salute o per altra causa, così come potranno essere valutati l'eventuale aggravamento delle esigenze cautelari e le eventuali trasgressioni delle prescrizioni.

Non potranno invece essere proposte, in questa fase, le questioni volte alla verifica della persistenza o dell'eventuale affievolimento delle esigenze cautelari, perché il mantenimento della misura detentiva in atto trova ormai giustificazione nella necessità di scongiurare la fuga del condannato ed assicurare l'esecuzione della pena.

3. Segue la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Catania, funzionalmente competente in qualità di giudice dell'esecuzione, che provvederà sull'istanza, nel rispetto dei principi esposti, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., suscettibile di opposizione davanti allo stesso giudice (Sez. 6, n. 14753 del 2018, e n. 25504 del 2017, citate).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, cui dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Catania nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Catania con ordinanza del 04/04/2024 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Catania; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere sull'istanza di attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nel processo che lo vede imputato di associazione di stampo mafioso e reati connessi, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del G.i.p. del Tribunale della stesse sede - in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere al riguardo - e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. Osserva la Corte rimettente che il processo è stato definito, in primo grado, con sentenza 30 marzo 2023 del G.i.p. anzidetto, appellata dalla solo parte civile sul punto relativo alla quantificazione delle spese di lite, sicché, con il passaggio in giudicato dei capi penali, la competenza andrebbe intestata al giudice di primo grado, in funzione di giudice dell'esecuzione. 2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza cautelare consegue una stasi dell'attività processuale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione. Pendente l'appello unicamente proposto dalla parte civile a fini civili, tra l'altro su statuizione solo civilistica, i capi penali della sentenza di primo grado del 30 marzo 2023 sono irrevocabili in ogni loro parte (Sez. 4 , n. 20156 del 05/05/2022, Nuredin, Rv. 283214-01). La pena in relazione irrogata, certa e completa, è anche eseguibile (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01). Nel periodo intercorrente fra l'irrevocabilità e l'inizio dell'esecuzione, la decisione sulle questioni relative alle misure coercitive è di competenza del giudice dell'esecuzione, e ciò sia quando la misura è di ordine non custodiale (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, confl. comp. in proc. Maida, Rv. 249481-01), sia quando si tratti di misura detentiva (Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, R., Rv. 272983-01). In quest'ultimo caso (Sez. 6, n. 25504 del 10/02/2017, Russo, Rv. 270059- 01), potranno venire in rilievo questioni concernenti il perdurare dell'efficacia del titolo limitativo della libertà personale in ragione del mero decorso del tempo - quali l'ipotesi di inefficacia ex lege della misura ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. - e, rispetto agli arresti domiciliari, potrà anche essere apprezzata la richiesta di autorizzazione all'allontanamento dal relativo luogo per motivi di salute o per altra causa, così come potranno essere valutati l'eventuale aggravamento delle esigenze cautelari e le eventuali trasgressioni delle prescrizioni. Non potranno invece essere proposte, in questa fase, le questioni volte alla verifica della persistenza o dell'eventuale affievolimento delle esigenze cautelari, perché il mantenimento della misura detentiva in atto trova ormai giustificazione nella necessità di scongiurare la fuga del condannato ed assicurare l'esecuzione della pena. 3. Segue la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Catania, funzionalmente competente in qualità di giudice dell'esecuzione, che provvederà sull'istanza, nel rispetto dei principi esposti, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., suscettibile di opposizione davanti allo stesso giudice (Sez. 6, n. 14753 del 2018, e n. 25504 del 2017, citate). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, cui dis
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