Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10150/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 436/2024, depositata il 16/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La contribuente, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], impugnava l'avviso diaccertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, contestando l'illegittimitàe l'erroneità della valutazione del valore del terreno e della plusvalenza,oggetto di cessione, imputabile alla propria quota per il prezzo di Euro43.036,50.Numero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/20262 [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva il ricorso,annullando l'atto impugnato e compensando le spese di giudizio.3 La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, adita in appellodall'Agenzia delle Entrate, rigettava il gravame, compensando le spese.

LaCGT rilevava che l'Agenzia non aveva fornito elementi utili per calcolare laplusvalenza, né aveva specificato il titolo di provenienza o la data diacquisizione del terreno da parte della contribuente.

Tuttavia, inmotivazione, il giudice di 2° grado, pur rigettando l’appello, affermava chel’atto di accertamento non andava annullato, bensì, in ossequio al principiodi “impugnazione-merito-andava rideterminata la plusvalenza in ordine alcorrispettivo percepito pari ad euro 43.036,00.4 Avverso siffatta pronuncia, la ricorrente ha presentato ricorso percassazione affidandosi ad un unico motivo.5 La contribuente ha depositato controricorso.6 E’ stata depositata proposta di definizione accelerata ex art.380 bisc.p.c. con rituale istanza di decisione.7 In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta la nullità dellasentenza impugnata ex art. 156 2° comma c.p.c. in relazione all’art.3601° comma n.4 c.p.c., sostenendo che la pronuncia sia affetta da un viziorappresentato da un insanabile contrasto tra la motivazione e ildispositivo, perché essa non permetterebbe di capire la reale decisione delgiudice, che non potrebbe diversamente individuarsi, là dove afferma, purrigettando l’appello, che l’atto di accertamento non andava annullato,bensì, in ossequio al principio di “impugnazione-merito-andavarideterminata la plusvalenza in ordine al corrispettivo percepito pari adeuro 43.036,00, pur avendo prima evidenziato che “(…) l’Agenza non hafornito elementi utili per calcolare l’eventuale plusvalenza, non avendoNumero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/2026specificato, né il titolo di provenienza, né la data in cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] divenuta proprietaria, né ha offerto altri elementi utili per fondare unavalutazione estimativa alternativa a quella dell’Ufficio.

Sotto tal profilol’atto impugnato non è sorretto da adeguata motivazione e il gravameproposto pecca di specificità e non è sorretto da alcun riferimento odocumentazione che possa mettere in condizione il giudice adito difondare con precisi reperti probatori un giudizio sulla plusvalenzarealizzata con la cennata cessione di quota del terreno.”1.1 Il motivo è infondato.1.2 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sancitodall'art. 111, comma 6, della Costituzione, trova la sua declinazioneprocessuale nell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e, per il processotributario, nell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992.

Taleobbligo non si esaurisce nella mera esposizione grafica di argomentazioni,ma richiede che il percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisionesia esplicito, coerente e comprensibile, permettendo alle parti e al giudicedell'impugnazione di comprendere la ratio decidendi.1.3 La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che ilvizio di motivazione può assumere diverse forme, non tutte più sindacabiliin sede di legittimità a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.1.4 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno ricondotto ilsindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale",limitandolo alle sole ipotesi di "anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante".

Tale anomalia, chedetermina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. (1), si manifesta in casi eccezionali e specifici, tra cui la "mancanzaassoluta di motivi", la "motivazione apparente" e, per quanto qui rileva, il"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili".Numero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/20261.5 Tuttavia, come già affermato da questa Corte (vedi Cass.24600/2017)nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza vaindividuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questocon la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontàdel giudice.1.6 Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimentomaggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del"dictum" giudiziale.1.7 Orbene, nel caso di specie, la ricorrente assume la nullità dellasentenza esclusivamente per il preteso un insanabile contrasto tra lamotivazione e il dispositivo, circoscrivendo a tale preteso vizio il difettomotivazionale denunciato.1.8 Così circoscritta la censura, ritiene il Collegio che, a ben vedere,l’apparente contrasto si realizzi solo all’interno della motivazione dellasentenza impugnata, considerato che il dispositivo di rigetto dell’appello ècoerente con la parte della sentenza in cui si afferma sostanzialmente chel’Agenzia non abbia fornito elementi utili per calcolare l’eventualeplusvalenza, non avendo specificato, né il titolo di provenienza, né la datain cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è divenuta proprietaria ritenendo chel’accertamento “non è sorretto da adeguata motivazione e il gravameproposto pecca di specificità e non è sorretto da alcun riferimento odocumentazione che possa mettere in condizione il giudice adito difondare con precisi reperti probatori un giudizio sulla plusvalenzarealizzata con la cennata cessione di quota del terreno.”1.9 In tal senso, come del resto già evidenziato nella proposta didefinizione accelerata ex art.380 bis, l’affermazione che l’atto impugnatonon andava annullato in ossequio al principio impugnazione-merito conconseguente rideterminazione della plusvalenza si risolve in un passaggiodel tutto avulso e distonico dal resto del contesto motivazionale che, oltrea non essere supportato dal contenuto del dispositivo, non è in grado diNumero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/2026inficiare la parte del provvedimento maggiormente attendibile sopraevidenziata, capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudizialecontenuto nel dispositivo.

Il che depone per l’infondatezza della censura.2.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza,con distrazione in favore del procuratore antistatario dellacontroricorrente.3.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.4.

L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3,la parte ricorrente vada condannata al pagamento della sommaequitativamente determinata di Euro 2.500,00 nonché al pagamento diEuro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, in ossequio aldisposto del 4° comma dell’art.96 c.p.c. che non prevede alcunadiscrezionalità del giudice in ordine all’an della condanna.Numero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/20268 Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro2.500,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali, ed accessori di legge, con distrazione in favore delprocuratore antistatario; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, di Euro 2.500,00 ex art.96, 3° comma,c.p.c.; condanna, infine, la ricorrente al pagamento, in favore della cassadelle ammende, di Euro 1.000,00 ex art.96, 4° comma, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14/1/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 436/2024, depositata il 16/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La contribuente, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], impugnava l'avviso diaccertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, contestando l'illegittimitàe l'erroneità della valutazione del valore del terreno e della plusvalenza,oggetto di cessione, imputabile alla propria quota per il prezzo di Euro43.036,50.Numero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/20262 [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva il ricorso,annullando l'atto impugnato e compensando le spese di giudizio.3 La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, adita in appellodall'Agenzia delle Entrate, rigettava il gravame, compensando le spese. LaCGT rilevava che l'Agenzia non aveva fornito elementi utili per calcolare laplusvalenza, né aveva specificato il titolo di provenienza o la data diacquisizione del terreno da parte della contribuente. Tuttavia, inmotivazione, il giudice di 2° grado, pur rigettando l’appello, affermava chel’atto di accertamento non andava annullato, bensì, in ossequio al principiodi “impugnazione-merito-andava rideterminata la plusvalenza in ordine alcorrispettivo percepito pari ad euro 43.036,00.4 Avverso siffatta pronuncia, la ricorrente ha presentato ricorso percassazione affidandosi ad un unico motivo.5 La contribuente ha depositato controricorso.6 E’ stata depositata proposta di definizione accelerata ex art.380 bisc.p.c. con rituale istanza di decisione.7 In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta la nullità dellasentenza impugnata ex art. 156 2° comma c.p.c. in relazione all’art.3601° comma n.4 c.p.c., sostenendo che la pronuncia sia affetta da un viziorappresentato da un insanabile contrasto tra la motivazione e ildispositivo, perché essa non permetterebbe di capire la reale decisione delgiudice, che non potrebbe diversamente individuarsi, là dove afferma, purrigettando l’appello, che l’atto di accertamento non andava annullato,bensì, in ossequio al principio di “impugnazione-merito-andavarideterminata la plusvalenza in ordine al corrispettivo percepito pari adeuro 43.036,00, pur avendo prima evidenziato che “(…) l’Agenza non hafornito elementi utili per calcolare l’eventuale plusvalenza, non avendoNumero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/2026specificato, né il titolo di provenienza, né la data in cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] divenuta proprietaria, né ha offerto altri elementi utili per fondare unavalutazione estimativa alternativa a quella dell’Ufficio. Sotto tal profilol’atto impugnato non è sorretto da adeguata motivazione e il gravameproposto pecca di specificità e non è sorretto da alcun riferimento odocumentazione che possa mettere in condizione il giudice adito difondare con precisi reperti probatori un giudizio sulla plusvalenzarealizzata con la cennata cessione di quota del terreno.”1.1 Il motivo è infondato.1.2 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sancitodall'art. 111, comma 6, della Costituzione, trova la sua declinazioneprocessuale nell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e, per il processotributario, nell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992. Taleobbligo non si esaurisce nella mera esposizione grafica di argomentazioni,ma richiede che il percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisionesia esplicito, coerente e comprensibile, permettendo alle parti e al giudicedell'impugnazione di comprendere la ratio decidendi.1.3 La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che ilvizio di motivazione può assumere diverse forme, non tutte più sindacabiliin sede di legittimità a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.1.4 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno ricondotto ilsindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale",limitandolo alle sole ipotesi di "anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante". Tale anomalia, chedetermina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. (1), si manifesta in casi eccezionali e specifici, tra cui la "mancanzaassoluta di motivi", la "motivazione apparente" e, per quanto qui rileva, il"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili".Numero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/20261.5 Tuttavia, come già affermato da questa Corte (vedi Cass.24600/2017)nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza vaindividuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questocon la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontàdel giudice.1.6 Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimentomaggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del"dictum" giudiziale.1.7 Orbene, nel caso di specie, la ricorrente assume la nullità dellasentenza esclusivamente per il preteso un insanabile contrasto tra lamotivazione e il dispositivo, circoscrivendo a tale preteso vizio il difettomotivazionale denunciato.1.8 Così circoscritta la censura, ritiene il Collegio che, a ben vedere,l’apparente contrasto si realizzi solo all’interno della motivazione dellasentenza impugnata, considerato che il dispositivo di rigetto dell’appello ècoerente con la parte della sentenza in cui si afferma sostanzialmente chel’Agenzia non abbia fornito elementi utili per calcolare l’eventualeplusvalenza, non avendo specificato, né il titolo di provenienza, né la datain cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è divenuta proprietaria ritenendo chel’accertamento “non è sorretto da adeguata motivazione e il gravameproposto pecca di specificità e non è sorretto da alcun riferimento odocumentazione che possa mettere in condizione il giudice adito difondare con precisi reperti probatori un giudizio sulla plusvalenzarealizzata con la cennata cessione di quota del terreno.”1.9 In tal senso, come del resto già evidenziato nella proposta didefinizione accelerata ex art.380 bis, l’affermazione che l’atto impugnatonon andava annullato in ossequio al principio impugnazione-merito conconseguente rideterminazione della plusvalenza si risolve in un passaggiodel tutto avulso e distonico dal resto del contesto motivazionale che, oltrea non essere supportato dal contenuto del dispositivo, non è in grado diNumero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/2026inficiare la parte del provvedimento maggiormente attendibile sopraevidenziata, capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudizialecontenuto nel dispositivo. Il che depone per l’infondatezza della censura.2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza,con distrazione in favore del procuratore antistatario dellacontroricorrente.3. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.4. L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3,la parte ricorrente vada condannata al pagamento della sommaequitativamente determinata di Euro 2.500,00 nonché al pagamento diEuro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, in ossequio aldisposto del 4° comma dell’art.96 c.p.c. che non prevede alcunadiscrezionalità del giudice in ordine all’an della condanna.Numero registro generale 15562/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 10150/2026Data pubblicazione 19/04/20268 Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro2.500,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali, ed accessori di legge, con distrazione in favore delprocuratore antistatario; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, di Euro 2.500,00 ex art.96, 3° comma,c.p.c.; condanna, infine, la ricorrente al pagamento, in favore della cassadelle ammende, di Euro 1.000,00 ex art.96, 4° comma, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14/1/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 10150/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris