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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 10237/2026

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abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli e altri, Rv. 273548 – 01).

L’ordinanza impugnata non ha reso adeguata motivazione in quanto non ha fatto riferimento a specifiche esigenze probatorie relative al caso concreto, in tal modo discostandosi dal consolidato principio sopra richiamato.

Con particolare riguardo al sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, si è osservato che l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 01).

Deve pertanto ritenersi che l’espletamento delle indagini tecniche con la creazione di una copia forense costituisca elemento idoneo a far venir meno le esigenze di indagine tali da giustificare l’ulteriore mantenimento in sequestro del telefono cellulare, in assenza della specifica indicazione di esigenze in senso diverso.

2. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, in diversa persona fisica.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, in diversa persona fisica.

Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli e altri, Rv. 273548 – 01). L’ordinanza impugnata non ha reso adeguata motivazione in quanto non ha fatto riferimento a specifiche esigenze probatorie relative al caso concreto, in tal modo discostandosi dal consolidato principio sopra richiamato. Con particolare riguardo al sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, si è osservato che l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 01). Deve pertanto ritenersi che l’espletamento delle indagini tecniche con la creazione di una copia forense costituisca elemento idoneo a far venir meno le esigenze di indagine tali da giustificare l’ulteriore mantenimento in sequestro del telefono cellulare, in assenza della specifica indicazione di esigenze in senso diverso. 2. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, in diversa persona fisica. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]