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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26207/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LJGZH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per avere rideterminato la pena gli stessi irrogata, con conseguente revoca della pena accessoria applicata a Saidi e sostituzione di quella applicata a Lucas con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati agli stessi rispettivamente ascritti.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali) è generico, perché del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato ampio conto, con motivazione congrua, delle ragioni a fondamento della pronuncia di condanna (pp. 4, 5 e 6, sent. app.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LJGZH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per avere rideterminato la pena gli stessi irrogata, con conseguente revoca della pena accessoria applicata a Saidi e sostituzione di quella applicata a Lucas con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati agli stessi rispettivamente ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali) è generico, perché del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato ampio conto, con motivazione congrua, delle ragioni a fondamento della pronuncia di condanna (pp. 4, 5 e 6, sent. app.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26207/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris