CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44488/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAcfater-avvt5-0—al~tr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.u.p. del Tribunale di Alessandria applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consentiti dalla legge. 4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso. 5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337). 6. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] \T")--• [OSCURATO:PERSONA]