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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 20547/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11286/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente, controricorrente a ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C orte d ’ appello dell’Aquila n. 1859/2018 depositata il 04/10/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 20 marzo 2025.

Udito il [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato estinto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello dell’Aquila, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 1859/2018, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la realizzazione di un fabbricato a distanza minore rispetto a quella legale, ha dichiarato che la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di arretramento del fabbricato di [OSCURATO:SOCIETA] ha effetto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], acquirente di una porzione del medesimo fabbricato e, infine, ha regolato le spese dell’intero giudizio.

2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso nel quale [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi.

Il ricorrente principale ha replicato con controricorso. 3 Il 2 3 /01/2025 gli avvocati delle parti hanno depositato atto (datato 22/01/2025) contenente la rinuncia al ricorso principale, la rinuncia al ricorso incidentale, le reciproche accettazioni dell’altrui rinuncia, sottoscritto da Stagnini, dal suo avvocato e dall’avvocato di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], munito di mandato speciale a tale effetto.

Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

4. Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

5. In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).

6. L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13 comma1- quater del d.

P.R. n. 115 del 2002, relativo all ’ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (v.

Cass n. 25485/2018).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11286/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente, controricorrente a ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C orte d ’ appello dell’Aquila n. 1859/2018 depositata il 04/10/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 20 marzo 2025. Udito il [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato estinto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello dell’Aquila, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 1859/2018, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la realizzazione di un fabbricato a distanza minore rispetto a quella legale, ha dichiarato che la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di arretramento del fabbricato di [OSCURATO:SOCIETA] ha effetto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], acquirente di una porzione del medesimo fabbricato e, infine, ha regolato le spese dell’intero giudizio. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso nel quale [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi. Il ricorrente principale ha replicato con controricorso. 3 Il 2 3 /01/2025 gli avvocati delle parti hanno depositato atto (datato 22/01/2025) contenente la rinuncia al ricorso principale, la rinuncia al ricorso incidentale, le reciproche accettazioni dell’altrui rinuncia, sottoscritto da Stagnini, dal suo avvocato e dall’avvocato di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], munito di mandato speciale a tale effetto. Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. 4. Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio di cassazione. 5. In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.). 6. L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13 comma1- quater del d. P.R. n. 115 del 2002, relativo all ’ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (v. Cass n. 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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