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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09518/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ytttlil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoe.e\ :i&e._,,,2_ ydito il difensore (4 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Lagonegro, in data 6 giugno 2019, tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2, 5 cod. pen., escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e art. 61 n. 5 cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale si denunciano tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione ai motivi di appello relativi alla partecipazione dell'imputato all'azione furtiva, avendo la Corte territoriale spiegato soltanto le ragioni della partecipazione dei correi, senza esaminare, specificamente, la posizione del ricorrente, se non per giustificare l'entità del trattamento sanzionatorio.

Si evidenzia che le immagini dell'impianto di video sorveglianza presso l'impresa ove erano avvenuti i fatti erano di scarsa qualità, come dedotto con il gravame e che, comunque, anche alla stregua delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di polizia giudiziaria, era residuato il dubbio circa il numero dei soggetti che avevano partecipato all'azione illecita.

Neppure sarebbe certa, a parere del ricorrente, la presenza dell'imputato nella vettura presso l'area di servizio ove erano stati fermati dalle forze dell'ordine alcuni degli esecutori materiali del tentativo di furto contestato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, 624 cod.pen. sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.

La pena irrogata sarebbe priva di giustificazione adeguata, tenuto conto che si presenta di molto superiore ai minimi edittali, trattandosi di reato tentato.

Si contesta il richiamo operato alla gravità del danno, nonché si evidenzia che l'entità della pena base dalla quale sarebbe partito il giudice (anni cinque di reclusione) non terrebbe conto della massima riduzione per il tentativo e della riduzione per il rito abbreviato prescelto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato solo per le modalità del fatto, la predisposizione di mezzi e uomini e l'assenza di elementi positivi.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertiNkb, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è infondato.

La lettura congiunta dei provvedimenti di merito, le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (tra le altre, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/20:1.3, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) consente di ricavare tutti gli elementi di prova a carico e le ragioni, illustrate con argomentazioni non manifestamente illogiche, della ritenuta partecipazione del ricorrente all'azione delittuosa.

Si sottolinea, infatti, l'avvenuto arresto del ricorrente assieme ad altri tre soggetti (mentre due erano riusciti a darsi alla fuga) che si trovavano a bordo della vettura vista sul luogo del furto, oltre al reperimento, all'interno di questa, di un flex , altri strumenti e capi di abbigliamento, tutti compatibili con le modalità di esecuzione del tentativo di furto avvenuto poco prima presso l'azienda della parte lesa, nella quale quattro individui, come registrato dalle telecamere di sicurezza, avevano fatto accesso utilizzando un flex.

Si sottolinea, poi, la rilevata corrispondenza da parte del personale che aveva proceduto all'arresto, degli indumenti indossati dagli arrestati, con quelli degli individui filmati attraverso l'impianto di sorveglianza presso i locali oggetto del tentativo di furto.

Del resto, la sentenza di primo grado prende atto della scarsa nitidezza delle immagini fotografiche estrapolate dalla registrazione, tuttavia valorizzando, ai fini di ritenere la partecipazione anche dell'odierno ricorrente, non tanto le fattezze delle persone la cui condotta era stata filmata, quanto il loro abbigliamento, oltre alle altre circostanze che avevano condotto all'arresto.

In ogni caso, per altri versi, il motivo sollecita un'inammissibile rivisitazione delle emergenze probatorie, notoriamente inibita al giudice di legittimità (ex multis, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), in presenza di motivazione complessivamente non manifestamente illogica. 1.1.11 secondo motivo è infondato.

Il trattamento sanzionatorio trova adeguata e completa motivazione, seppure sintetica ed effettuata anche per relationem a quella del primo giudice.

La pena irrogata, infatti, pur non vicina al minimo edittale, considerato che si tratta di reato tentato, trova adeguata e logica motivazione nell'indicata gravità del reato, nella personalità dell'imputato descritto come gravato anche da precedenti penali con diverse generalità, nelle modalità dell'azione delittuosa, non occasionali ma espressione di un'organizzazione di uomini e mezzi (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen ).

1.2. Il terzo motivo è inammissibile.

In ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., si osserva che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato (cfr. pag. 12), considerata l'assenza di elementi positivi da valutare in tal senso, i precedenti penali (anche con diverse generalità come emerge dalla motivazione della pronuncia di primo grado), l'assenza di resipiscenza e le modalità della condotta.

Si tratta di motivazione che„ unita a quella ricavabile dal complesso della pronuncia, è, comunque, in linea con l'indirizzo di questa Corte secondo il quale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA].s, Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) in tema di diniego del beneficio, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indìci di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ytttlil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoe.e\ :i&e._,,,2_ ydito il difensore (4 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Lagonegro, in data 6 giugno 2019, tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2, 5 cod. pen., escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e art. 61 n. 5 cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale si denunciano tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione ai motivi di appello relativi alla partecipazione dell'imputato all'azione furtiva, avendo la Corte territoriale spiegato soltanto le ragioni della partecipazione dei correi, senza esaminare, specificamente, la posizione del ricorrente, se non per giustificare l'entità del trattamento sanzionatorio. Si evidenzia che le immagini dell'impianto di video sorveglianza presso l'impresa ove erano avvenuti i fatti erano di scarsa qualità, come dedotto con il gravame e che, comunque, anche alla stregua delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di polizia giudiziaria, era residuato il dubbio circa il numero dei soggetti che avevano partecipato all'azione illecita. Neppure sarebbe certa, a parere del ricorrente, la presenza dell'imputato nella vettura presso l'area di servizio ove erano stati fermati dalle forze dell'ordine alcuni degli esecutori materiali del tentativo di furto contestato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, 624 cod.pen. sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. La pena irrogata sarebbe priva di giustificazione adeguata, tenuto conto che si presenta di molto superiore ai minimi edittali, trattandosi di reato tentato. Si contesta il richiamo operato alla gravità del danno, nonché si evidenzia che l'entità della pena base dalla quale sarebbe partito il giudice (anni cinque di reclusione) non terrebbe conto della massima riduzione per il tentativo e della riduzione per il rito abbreviato prescelto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato solo per le modalità del fatto, la predisposizione di mezzi e uomini e l'assenza di elementi positivi. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertiNkb, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. La lettura congiunta dei provvedimenti di merito, le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (tra le altre, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/20:1.3, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) consente di ricavare tutti gli elementi di prova a carico e le ragioni, illustrate con argomentazioni non manifestamente illogiche, della ritenuta partecipazione del ricorrente all'azione delittuosa. Si sottolinea, infatti, l'avvenuto arresto del ricorrente assieme ad altri tre soggetti (mentre due erano riusciti a darsi alla fuga) che si trovavano a bordo della vettura vista sul luogo del furto, oltre al reperimento, all'interno di questa, di un flex , altri strumenti e capi di abbigliamento, tutti compatibili con le modalità di esecuzione del tentativo di furto avvenuto poco prima presso l'azienda della parte lesa, nella quale quattro individui, come registrato dalle telecamere di sicurezza, avevano fatto accesso utilizzando un flex. Si sottolinea, poi, la rilevata corrispondenza da parte del personale che aveva proceduto all'arresto, degli indumenti indossati dagli arrestati, con quelli degli individui filmati attraverso l'impianto di sorveglianza presso i locali oggetto del tentativo di furto. Del resto, la sentenza di primo grado prende atto della scarsa nitidezza delle immagini fotografiche estrapolate dalla registrazione, tuttavia valorizzando, ai fini di ritenere la partecipazione anche dell'odierno ricorrente, non tanto le fattezze delle persone la cui condotta era stata filmata, quanto il loro abbigliamento, oltre alle altre circostanze che avevano condotto all'arresto. In ogni caso, per altri versi, il motivo sollecita un'inammissibile rivisitazione delle emergenze probatorie, notoriamente inibita al giudice di legittimità (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), in presenza di motivazione complessivamente non manifestamente illogica. 1.1.11 secondo motivo è infondato. Il trattamento sanzionatorio trova adeguata e completa motivazione, seppure sintetica ed effettuata anche per relationem a quella del primo giudice. La pena irrogata, infatti, pur non vicina al minimo edittale, considerato che si tratta di reato tentato, trova adeguata e logica motivazione nell'indicata gravità del reato, nella personalità dell'imputato descritto come gravato anche da precedenti penali con diverse generalità, nelle modalità dell'azione delittuosa, non occasionali ma espressione di un'organizzazione di uomini e mezzi (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen ). 1.2. Il terzo motivo è inammissibile. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., si osserva che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato (cfr. pag. 12), considerata l'assenza di elementi positivi da valutare in tal senso, i precedenti penali (anche con diverse generalità come emerge dalla motivazione della pronuncia di primo grado), l'assenza di resipiscenza e le modalità della condotta. Si tratta di motivazione che„ unita a quella ricavabile dal complesso della pronuncia, è, comunque, in linea con l'indirizzo di questa Corte secondo il quale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA].s, Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) in tema di diniego del beneficio, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indìci di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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