CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 22170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Verona, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava nei confronti dello stesso, la pe- na, condizionalmente sospesa, di mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 3000 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2bis) com- messo in Verona il 24 gennaio 2020. Con la pronuncia veniva disposta anche la sospensione della patente di guida per due anni. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Pro- curatore Generale della Repubblica di Venezia, deducendo violazione dell'art. 186 comma 2 bis CDS, in relazione alla omessa revoca della patente di guida. La sentenza impugnata - ci si duole- avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida come dispone il comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada. Il P.G. ricorrente ricorda che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 2,7 gli e, pertanto, doveva essere irrogata la sanzione amministrativa della revoca della patente, prevista in caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico rientrante nella fascia della lettera c) dell'art. 186 cod. strada. Premesso che in tema di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'illegalità della pena accessoria applicata, in quanto riconducibile al concetto di illegalità della pena (il richiamo è a Sez. Unite n. 21369/2019), il PG ricorrente ricorda che nessuna rilevanza esplica, in senso contrario, il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti od anche prevalenti rispetto alla suddetta aggravante, stante l'autonomia delle vicende relative alle sanzioni amministrative accessorie (non a caso qualificate tali dalla legislazione in materia) rispetto a quelle concer- nenti le sanzioni penali propriamente intese e non venendo meno, per effetto del giudizio di bilanciamento, i profili di allarme sociale connessi alla sussistenza del- la predetta aggravante (il riferimento è a Sez. 4, 17679/2014). Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni con- seguente statuizione di legge nella parte relativa alla omessa statuizione della revoca della patente di guida. 3. Il PG presso questa Corte in data 25/3/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi senza rinvio la sen- tenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la revoca della patente di guida e disporre la revoca. 4. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Il ricorso è fondato. 5. La norma di cui all'art. 186 cod. strada., co. 2 quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ot- tobre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Del resto, già alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27.5.1998, Bosio, Rv. 210981). E ha poi precisato questa Corte di legittimità che ha precisato come, con la senten- za emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applica- te le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (cfr. ex multis Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871, proprio relativa ad una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida). 6. Ebbene, fondatamente il PG ricorrente rileva che il giudice del patteggia- mento avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida dell'imputato (e non la mera sospensione). Ed invero, ai sensi dell'art. 186 co. 2 bis cod. strada, la revoca della patente va disposta obbligatoriamente qualora il conducente, in stato di ebbrezza con tasso superiore ad 1,5 g/I, provochi un incidente stradale (ed il fatto per cui si procede è successivo al 29/7/2010, data della modifica legislativa che ha intro- dotto tale previsione). Questa Corte di legittimità ha, condivisibilmente, più volte, ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista co- me obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un inci- dente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza - come nel caso in esame - ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (così, ex multis, questa Sez. 4, n. 7821 del 6/2/2015, Luongo, Rv. 262446; Sez. 4, n. 17679 del 20/3/2014, Lanzo, Rv. 259232; Sez. 4, n. 18806 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.m.; Sez. 4 n. 132 del 28/11/2018 dep. 2019, Bruno, n.m.; Sez. 1, n. 14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; Sez. 4, n. 35703/2007; Sez. 1 n. 13691/2008). Il legislatore, infat- ti, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sempre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso impor- re una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata (cfr. ex multis Sez. 4 28171/2021). Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nel l'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale. Sussiste, dunque, la lamentata violazione di legge. 7. Tanto rilevato, deve osservarsi che va annullata senza rinvio la sentenza nella parte in cui il giudice ha illegittimamente applicato una sanzione ammini- strativa (la sospensione della patente di guida) in luogo di un'altra anch'essa ob- bligatoria. Al contempo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca della patente, appartenente all'imputato, sanzioni che possono essere pertanto direttamente applicata da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. (cfr. questa Sez. 4 n. 3969 del 12/1/2021, Carusi, non mass.; conf. nn. 8022/2014, Rv. 258622; n. 49221/2012, Rv. 253971). Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera le- gittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; annulla altresì senza rinvio la sentenza limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che applica. Così deciso in Roma il 3 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]% Il C hsigliere Est sore [OSCURATO:PERSONA]