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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25422/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 17/06/2021 'dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Corte di appello di Firenze in data 17/06/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Prato in data 16/09/2020, che aveva condannato in esito a rito abbreviato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 o reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui agli artt 81 cpv. cod. perì., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/90, rideterminava la pena inflitta in anni 5 di reClusione ed euro 24.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, violazione di legge con riguardo all'art. 73 d.P.R. 309/1990, per non avere i giudici di merito riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 della citata disposizione, e con il secondo la violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

3.1. La Corte analizzerà per primo il secondo motivo di ricorso, essendo il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche la ragione del rigetto della richiesta di concordato in appello e quindi il principale motivo della sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

In riferimento alle circostanze di cui all'articolo 62-bis cod. pen., la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»).

Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )».

Ancora, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016).

Scendendo in concreto, il giudice di seconda cura condivide la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine alla determinazione della pena.

La Corte di appello, infatti, sul punto ritiene che «lo Shanini risulta aver svolto attività di spaccio quantomeno dal gennaio 2016 fino al Febbraio 2018 e anche in occasione del suo arresto nel Febbraio 2019 fu trovata nella sua abitazione sostanza stupefacente le materiale per il confezionamento.

L'età dell'imputato al momento dei fatti era giovanile ma non tale da far presumere una sua immaturità, tanto più in considerazione del suo ruolo preminente nel gruppo e della gestione stabile di un traffico di non modesta diffusione territoriale.

Quanto infine alla confessione, basti richiamare quanto già argomentato dal tribunale in ordine alla scarsa significatività delle dichiarazioni nelle quali lo Shahini non poteva negare quanto già chiaramente accertato, ma ha cercato di minimizzare il proprio ruolo e di esonerare da responsabilità il suo miglior collaboratore, Kika, fornendo solo inutili e vaghe indicazioni in ordine al suo presunto rifornitore di stupefacenti».

Tale motivazione non appare porsi in contrasto con la disciplina relativa al diniego delle attenuanti in parola, avendo i giudici chiarito, con motivazione non illogica né contraddittoria, quali elementi di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita dalle Sezioni Unite, secondo la quale «la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

M., Rv. 274076 - 02).

Nel caso di specie sussistono molteplici indici che militano nel senso dell'impossibilità di riconoscere la lieve entità, debitamente evidenziati dalla Corte di appello, la quale estende la motivazione resa sul diniego delle attenuanti generiche anche su quello che costituisce il secondo motivo di ricorso: « le osservazioni appena svolte dimostrano anche l'infondatezza dell'ulteriore motivo di impugnazione inerente la configurabilità dell'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: come correttamente osservato dal Tribunale, l'attività di spaccio volta dal gruppo in questione aveva un certo livello di organizzazione, disponendo lo Shahini di persone (che egli è anche andato a reclutare direttamente in Albania) che svolgevano per suo conto l'attività più pericolosa di prelievo dello stupefacente e di consegna dello stesso ai clienti, essendo altresì emersa la disponibilità di notevoli quantitativi di sostanza.

Anche la reiterazione in un lungo arco di tempo dell'attività preclude ulteriormente la valutazione di lieve entità del fatto».

Motivazione ampia ed esaustiva con la quale il ricorso omette di confrontarsi, con conseguente inammissibilità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 17/06/2021 'dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Corte di appello di Firenze in data 17/06/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Prato in data 16/09/2020, che aveva condannato in esito a rito abbreviato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 o reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui agli artt 81 cpv. cod. perì., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/90, rideterminava la pena inflitta in anni 5 di reClusione ed euro 24.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, violazione di legge con riguardo all'art. 73 d.P.R. 309/1990, per non avere i giudici di merito riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 della citata disposizione, e con il secondo la violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. 3.1. La Corte analizzerà per primo il secondo motivo di ricorso, essendo il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche la ragione del rigetto della richiesta di concordato in appello e quindi il principale motivo della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. In riferimento alle circostanze di cui all'articolo 62-bis cod. pen., la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )». Ancora, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016). Scendendo in concreto, il giudice di seconda cura condivide la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine alla determinazione della pena. La Corte di appello, infatti, sul punto ritiene che «lo Shanini risulta aver svolto attività di spaccio quantomeno dal gennaio 2016 fino al Febbraio 2018 e anche in occasione del suo arresto nel Febbraio 2019 fu trovata nella sua abitazione sostanza stupefacente le materiale per il confezionamento. L'età dell'imputato al momento dei fatti era giovanile ma non tale da far presumere una sua immaturità, tanto più in considerazione del suo ruolo preminente nel gruppo e della gestione stabile di un traffico di non modesta diffusione territoriale. Quanto infine alla confessione, basti richiamare quanto già argomentato dal tribunale in ordine alla scarsa significatività delle dichiarazioni nelle quali lo Shahini non poteva negare quanto già chiaramente accertato, ma ha cercato di minimizzare il proprio ruolo e di esonerare da responsabilità il suo miglior collaboratore, Kika, fornendo solo inutili e vaghe indicazioni in ordine al suo presunto rifornitore di stupefacenti». Tale motivazione non appare porsi in contrasto con la disciplina relativa al diniego delle attenuanti in parola, avendo i giudici chiarito, con motivazione non illogica né contraddittoria, quali elementi di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita dalle Sezioni Unite, secondo la quale «la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02). Nel caso di specie sussistono molteplici indici che militano nel senso dell'impossibilità di riconoscere la lieve entità, debitamente evidenziati dalla Corte di appello, la quale estende la motivazione resa sul diniego delle attenuanti generiche anche su quello che costituisce il secondo motivo di ricorso: « le osservazioni appena svolte dimostrano anche l'infondatezza dell'ulteriore motivo di impugnazione inerente la configurabilità dell'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: come correttamente osservato dal Tribunale, l'attività di spaccio volta dal gruppo in questione aveva un certo livello di organizzazione, disponendo lo Shahini di persone (che egli è anche andato a reclutare direttamente in Albania) che svolgevano per suo conto l'attività più pericolosa di prelievo dello stupefacente e di consegna dello stesso ai clienti, essendo altresì emersa la disponibilità di notevoli quantitativi di sostanza. Anche la reiterazione in un lungo arco di tempo dell'attività preclude ulteriormente la valutazione di lieve entità del fatto». Motivazione ampia ed esaustiva con la quale il ricorso omette di confrontarsi, con conseguente inammissibilità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa d
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