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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32572/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOe da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza in epigrafe indicata è stata emessa nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziato di aver promosso, diretto ed organizzato, insieme con altri, un'associazione di stampo mafioso - capo a) - operante nel territorio di Roccapalumba, programmando attività illecita finalizzata a compiere rapine ed estorsioni: tra queste, le condotte estorsive ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui capo b), la tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui capo c) e la minaccia al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] di cui capo f). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non riconosceva la gravità del quadro indiziario in relazione ai reati di associazione mafiosa e di estorsione ai danni del Giordano, in ordine ai quali rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare e disponeva, invece, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'estorsione ai danni dell'assessore comunale Gattano ed alla minaccia a pubblico ufficiale Fanelli (capi c ed f).

2. Decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 15/11/2021 ha annullato la predetta ordinanza limitatamente al reato di cui al capo f), previa riqualificazione della condotta contestata nell'ipotesi di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., aggravata ex art. 416 bisl cod. pen, che per la pena edittale non consente l'applicazione di misure cautelari, ed ha confermato, invece, l'ordinanza impugnata quanto al delitto di cui al capo c), previa riqualificazione del fatto in tentata violenza privata, pur aggravata ai sensi dell'art. art. 416 bisl cod. pen.

Con ordinanza del 17/11/2021, su richiesta del pubblico ministero, il GIP rilevava che i limiti edittali previsti per il reato di cui agli artt. 56, 610, 416 bis.l. cod. pen. non consentono l'applicazione della misura più grave e, pertanto, ha disposto la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

3. Avverso l'tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione sia il pubblico ministero che la difesa dell'indagato.

3.1. Il pubblico ministero ha dedotto l'erroneità dell'assunto del provvedimento impugnato secondo cui le condotte di minaccia contestate al [OSCURATO:PERSONA] come commesse ai danni di un assessore comunale per indurlo a sollecitare la polizia municipale ad eliminare una multa comminatagli per violazione della normativa anti-covid non integrerebbero estorsione, bensì mera violenza privata, non potendo derivare alcuna conseguenza dannosa allo stesso assessore Gattano dall'eventuale cancellazione della multa.

Ad avviso dell'ufficio ricorrente in tal modo non si è tenuto conto che nel delitto di estorsione la minaccia può essere rivolta anche a soggetto diverso da quello che ne subisce le conseguenze patrimoniali (nel caso di specie l'assessore Gattano) e che, nel caso di specie, dalla cancellazione della multa sarebbe derivato un danno erariale.

Il pubblico ministero ha chiesto, pertanto, l'annullamento con rinvio della statuizione impugnata.

3.2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], con un unico ed articolato motivo di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per non essere stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. nonostante la derubricazione del reato in quello di mero tentativo di violenza privata.

4. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO5.

Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato e meritevole di accoglimento, mentre il ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 6.

Va premesso che dall'ordinanza impugnata emerge che gli elementi indiziari a carico del [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla contestazione di tentata estorsione ai danni del consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA], aggravata dal metodo mafioso, di cui al capo c), sono stati tratti dal tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate in data 22/1/2021, due delle quali tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Gattano, e la terza tra quest'ultimo ed un suo amico, al quale veniva esternato il contenuto delle conversazioni precedenti.

L'ordinanza impugnata, riportando anche ampi stralci delle conversazioni intercettate, ha dato adeguatamente conto delle ingiurie e delle pesanti minacce con le quali il [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della qualificazione del comune di Roccapalumba quale "zona rossa" alla luce delle disposizioni di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, contestava al Consigliere comunale che i Carabinieri del posto, qualche giorno prima, gli avevano elevato una multa per violazione della normativa anticovid, e pretendeva un intervento del Gattano presso il Presidente della Regione Sicilia per fare "levare la zona rossa" a Roccapalumba, e presso gli organi di polizia per ottenere la rimozione della multa comminatagli.

Senza incorrere in vizio logico alcuno, il Tribunale del riesame ha ritenuto il tenore e la violenza delle minacce profferite nei confronti del Gattano dirette in modo inequivoco ed idonee ad ottenere la cancellazione della multa comminatagli, non solo per le aggressioni verbali subìte dalla persona offesa senza reagire, ma anche per l'esplicita minaccia del [OSCURATO:PERSONA] di rivelare fatti relativi al Gattano che potevano danneggiarlo (queste le espressioni riportate nell'ordinanza: "...ora inizio a rovesciarmi io sopra di te ... a livello personale anche... ora inizio a fare il pentito anche io ..."), ed ha altresì riconosciuto una conferma delle preoccupazioni della persona offesa nella necessità avvertita dal Gattano di confidarsi subito con un amico al quale raccontare le telefonate: nella successiva conversazione con il Robaudo, infatti, la persona offesa, pur dando atto dell'instabilità del [OSCURATO:PERSONA], ne evidenziava la pericolosità proprio riportando le minacce di propalazioni a suo danno, con il commento finale "questo è pericoloso compà..".

Si legge anche nell'ordinanza che lo stesso Ribaudo, lungi dal tranquillizzare l'amico, gli riferiva di aver anche avvisato il [OSCURATO:PERSONA] che con i suoi atteggiamenti rischiava la detenzione ("di finire dentro"), ricevendone però l'inquietante risposta "...quello è il mio posto".

7. Pur riconoscendo l'idoneità della minaccia al raggiungimento dello scopo di ottenere la cancellazione della multa, al quale era inequivocabilmente diretta, scopo non raggiunto solo per l'opposizione della persona offesa, il Tribunale del riesame ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 610, 416 bis.l. cod. pen. sul rilievo che dall'eventuale revoca della contravvenzione sarebbe derivato un ingiusto profitto al [OSCURATO:PERSONA], senza però arrecare alcun danno alla persona offesa Gattano.

Giacchè, però, dalla cancellazione della multa inevitabilmente sarebbe derivato un danno erariale per l'ente pubblico, speculare all'ingiusto profitto perseguito dalla persona offesa, la qualificazione giuridica data al fatto dal provvedimento impugnato si pone in insanabile contrasto con l'inequivoco tenore letterale dell'art. 629 cod. pen. e con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui la prospettazione "secondo cui non sarebbe configurabile l'estorsione quando l'atto di disposizione del coartato non colpisca il patrimonio della stessa persona coartata al suo compimento ..(omissis).. è chiaramente smentita dalla semplice lettura della norma incriminatrice, che configura l'estorsione quando taluno sia costretto a fare o ad omettere qualcosa (per procurare un ingiusto profitto) con altrui danno.

Proprio il ricorso a una formula indistintamente pluridirezionale (altrui danno) per definire il destinatario del danno, infatti, per il suo significato aperto e non esclusivo, dimostra come la configurazione dell'estorsione richieda che l'atto di disposizione sia dannoso per un patrimonio che non deve necessariamente essere quello del soggetto coartato, ma di chiunque possa rientrare nell'ampia nozione di altruità, così come voluta dal legislatore" (Sez. 2, n. 15441 del 12/11/2021, Moretti).

Ne consegue la fondatezza del ricorso del pubblico ministero, alla quale consegue l'annullamento senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo c), e con rinvio al Tribunale di Palermo, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, invece, per nuovo esame sulle esigenze cautelari, alla luce della corretta qualificazione giuridica del fatto.

8. Il motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], invece, quand'anche non assorbito dall'accoglimento del ricorso del pubblico ministero, è comunque inammissibile, in quanto fuoriesce dai limiti di sindacabilità del provvedimento impugnato.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438).

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto, senza incorrere in alcun vizio logico, delle ragioni che hanno indotto a riconoscere in relazione alla condotta dinanzi descritta l'aggravante del metodo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis

1. cod. pen., in considerazione non tanto della minaccia di "fare il pentito", che i ricorso intende sminuire, quanto dell'abitudine del [OSCURATO:PERSONA] ad "accompagnarsi con soggetti come i fratelli Pecoraro, i cui precedenti penali erano verosimilmente ben noti ai compaesani" e, soprattutto in considerazione delle modalità minacciose volte ad ingenerare "nelle vittime delle proprie condotte la consapevolezza dell'appartenenza del ricorrente ad un'associazione mafiosa operante nel territorio", non potendosi ritenere determinante ai fini dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., prima ipotesi, l'effettiva appartenenza ad una simile associazione.

Senza incorrere in illogicità alcuna, il Tribunale del riesame ha riconosciuto una conferma del metodo mafioso nelle condizioni di omertà i cui venivano poste le persone offese, tanto che numerose vittime di condotte minacciose o violente, specificamente indicate nel provvedimento, tra le quali anche l'ex sindaco di Roccapalumba e, per quel che in questa sede più rileva, nemmeno il consigliere comunale Gattano, avevano ritenuto di denunciare alle Autorità di pubblica sicurezza le intimidazioni subite, ed anche nell'unico caso in cui la persona offesa, il carabiniere Fanelli, aveva sporto denuncia, in relazione ad un'aggressione verbale subìta, i presenti al fatto, convocati a rendere sommarie informazioni ai carabinieri, avevano reso dichiarazioni ritenute mendaci o reticenti.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, inammissibile perché si limita a proporre censure che riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628).

9. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo c), con rinvio al Tribunale di Palermo - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame sulle esigenze cautelari.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOe da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza in epigrafe indicata è stata emessa nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziato di aver promosso, diretto ed organizzato, insieme con altri, un'associazione di stampo mafioso - capo a) - operante nel territorio di Roccapalumba, programmando attività illecita finalizzata a compiere rapine ed estorsioni: tra queste, le condotte estorsive ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui capo b), la tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui capo c) e la minaccia al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] di cui capo f). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non riconosceva la gravità del quadro indiziario in relazione ai reati di associazione mafiosa e di estorsione ai danni del Giordano, in ordine ai quali rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare e disponeva, invece, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'estorsione ai danni dell'assessore comunale Gattano ed alla minaccia a pubblico ufficiale Fanelli (capi c ed f). 2. Decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 15/11/2021 ha annullato la predetta ordinanza limitatamente al reato di cui al capo f), previa riqualificazione della condotta contestata nell'ipotesi di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., aggravata ex art. 416 bisl cod. pen, che per la pena edittale non consente l'applicazione di misure cautelari, ed ha confermato, invece, l'ordinanza impugnata quanto al delitto di cui al capo c), previa riqualificazione del fatto in tentata violenza privata, pur aggravata ai sensi dell'art. art. 416 bisl cod. pen. Con ordinanza del 17/11/2021, su richiesta del pubblico ministero, il GIP rilevava che i limiti edittali previsti per il reato di cui agli artt. 56, 610, 416 bis.l. cod. pen. non consentono l'applicazione della misura più grave e, pertanto, ha disposto la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 3. Avverso l'tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione sia il pubblico ministero che la difesa dell'indagato. 3.1. Il pubblico ministero ha dedotto l'erroneità dell'assunto del provvedimento impugnato secondo cui le condotte di minaccia contestate al [OSCURATO:PERSONA] come commesse ai danni di un assessore comunale per indurlo a sollecitare la polizia municipale ad eliminare una multa comminatagli per violazione della normativa anti-covid non integrerebbero estorsione, bensì mera violenza privata, non potendo derivare alcuna conseguenza dannosa allo stesso assessore Gattano dall'eventuale cancellazione della multa. Ad avviso dell'ufficio ricorrente in tal modo non si è tenuto conto che nel delitto di estorsione la minaccia può essere rivolta anche a soggetto diverso da quello che ne subisce le conseguenze patrimoniali (nel caso di specie l'assessore Gattano) e che, nel caso di specie, dalla cancellazione della multa sarebbe derivato un danno erariale. Il pubblico ministero ha chiesto, pertanto, l'annullamento con rinvio della statuizione impugnata. 3.2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], con un unico ed articolato motivo di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per non essere stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. nonostante la derubricazione del reato in quello di mero tentativo di violenza privata. 4. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO5. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato e meritevole di accoglimento, mentre il ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 6. Va premesso che dall'ordinanza impugnata emerge che gli elementi indiziari a carico del [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla contestazione di tentata estorsione ai danni del consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA], aggravata dal metodo mafioso, di cui al capo c), sono stati tratti dal tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate in data 22/1/2021, due delle quali tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Gattano, e la terza tra quest'ultimo ed un suo amico, al quale veniva esternato il contenuto delle conversazioni precedenti. L'ordinanza impugnata, riportando anche ampi stralci delle conversazioni intercettate, ha dato adeguatamente conto delle ingiurie e delle pesanti minacce con le quali il [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della qualificazione del comune di Roccapalumba quale "zona rossa" alla luce delle disposizioni di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, contestava al Consigliere comunale che i Carabinieri del posto, qualche giorno prima, gli avevano elevato una multa per violazione della normativa anticovid, e pretendeva un intervento del Gattano presso il Presidente della Regione Sicilia per fare "levare la zona rossa" a Roccapalumba, e presso gli organi di polizia per ottenere la rimozione della multa comminatagli. Senza incorrere in vizio logico alcuno, il Tribunale del riesame ha ritenuto il tenore e la violenza delle minacce profferite nei confronti del Gattano dirette in modo inequivoco ed idonee ad ottenere la cancellazione della multa comminatagli, non solo per le aggressioni verbali subìte dalla persona offesa senza reagire, ma anche per l'esplicita minaccia del [OSCURATO:PERSONA] di rivelare fatti relativi al Gattano che potevano danneggiarlo (queste le espressioni riportate nell'ordinanza: "...ora inizio a rovesciarmi io sopra di te ... a livello personale anche... ora inizio a fare il pentito anche io ..."), ed ha altresì riconosciuto una conferma delle preoccupazioni della persona offesa nella necessità avvertita dal Gattano di confidarsi subito con un amico al quale raccontare le telefonate: nella successiva conversazione con il Robaudo, infatti, la persona offesa, pur dando atto dell'instabilità del [OSCURATO:PERSONA], ne evidenziava la pericolosità proprio riportando le minacce di propalazioni a suo danno, con il commento finale "questo è pericoloso compà..". Si legge anche nell'ordinanza che lo stesso Ribaudo, lungi dal tranquillizzare l'amico, gli riferiva di aver anche avvisato il [OSCURATO:PERSONA] che con i suoi atteggiamenti rischiava la detenzione ("di finire dentro"), ricevendone però l'inquietante risposta "...quello è il mio posto". 7. Pur riconoscendo l'idoneità della minaccia al raggiungimento dello scopo di ottenere la cancellazione della multa, al quale era inequivocabilmente diretta, scopo non raggiunto solo per l'opposizione della persona offesa, il Tribunale del riesame ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 610, 416 bis.l. cod. pen. sul rilievo che dall'eventuale revoca della contravvenzione sarebbe derivato un ingiusto profitto al [OSCURATO:PERSONA], senza però arrecare alcun danno alla persona offesa Gattano. Giacchè, però, dalla cancellazione della multa inevitabilmente sarebbe derivato un danno erariale per l'ente pubblico, speculare all'ingiusto profitto perseguito dalla persona offesa, la qualificazione giuridica data al fatto dal provvedimento impugnato si pone in insanabile contrasto con l'inequivoco tenore letterale dell'art. 629 cod. pen. e con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui la prospettazione "secondo cui non sarebbe configurabile l'estorsione quando l'atto di disposizione del coartato non colpisca il patrimonio della stessa persona coartata al suo compimento ..(omissis).. è chiaramente smentita dalla semplice lettura della norma incriminatrice, che configura l'estorsione quando taluno sia costretto a fare o ad omettere qualcosa (per procurare un ingiusto profitto) con altrui danno. Proprio il ricorso a una formula indistintamente pluridirezionale (altrui danno) per definire il destinatario del danno, infatti, per il suo significato aperto e non esclusivo, dimostra come la configurazione dell'estorsione richieda che l'atto di disposizione sia dannoso per un patrimonio che non deve necessariamente essere quello del soggetto coartato, ma di chiunque possa rientrare nell'ampia nozione di altruità, così come voluta dal legislatore" (Sez. 2, n. 15441 del 12/11/2021, Moretti). Ne consegue la fondatezza del ricorso del pubblico ministero, alla quale consegue l'annullamento senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo c), e con rinvio al Tribunale di Palermo, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, invece, per nuovo esame sulle esigenze cautelari, alla luce della corretta qualificazione giuridica del fatto. 8. Il motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], invece, quand'anche non assorbito dall'accoglimento del ricorso del pubblico ministero, è comunque inammissibile, in quanto fuoriesce dai limiti di sindacabilità del provvedimento impugnato. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto, senza incorrere in alcun vizio logico, delle ragioni che hanno indotto a riconoscere in relazione alla condotta dinanzi descritta l'aggravante del metodo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis 1. cod. pen., in considerazione non tanto della minaccia di "fare il pentito", che i ricorso intende sminuire, quanto dell'abitudine del [OSCURATO:PERSONA] ad "accompagnarsi con soggetti come i fratelli Pecoraro, i cui precedenti penali erano verosimilmente ben noti ai compaesani" e, soprattutto in considerazione delle modalità minacciose volte ad ingenerare "nelle vittime delle proprie condotte la consapevolezza dell'appartenenza del ricorrente ad un'associazione mafiosa operante nel territorio", non potendosi ritenere determinante ai fini dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., prima ipotesi, l'effettiva appartenenza ad una simile associazione. Senza incorrere in illogicità alcuna, il Tribunale del riesame ha riconosciuto una conferma del metodo mafioso nelle condizioni di omertà i cui venivano poste le persone offese, tanto che numerose vittime di condotte minacciose o violente, specificamente indicate nel provvedimento, tra le quali anche l'ex sindaco di Roccapalumba e, per quel che in questa sede più rileva, nemmeno il consigliere comunale Gattano, avevano ritenuto di denunciare alle Autorità di pubblica sicurezza le intimidazioni subite, ed anche nell'unico caso in cui la persona offesa, il carabiniere Fanelli, aveva sporto denuncia, in relazione ad un'aggressione verbale subìta, i presenti al fatto, convocati a rendere sommarie informazioni ai carabinieri, avevano reso dichiarazioni ritenute mendaci o reticenti. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, inammissibile perché si limita a proporre censure che riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). 9. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo c), con rinvio al Tribunale di Palermo - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame sulle esigenze cautelari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di cons
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