CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 -ricorrente - ;(k:6 contro 2,0Z4- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 23/08/12 della COMM.TRIB.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Con due avvisi di accertamento l'Agenzia delle entrate di Gorizia, con riferimento rispettivamente al 2003 e al 2004, recuperava importi Irpeg/Ires e Irap, rettificando il reddito dichiarato dalla società e riprendeva altresì l'Iva indebitamente detratta. Gli avvisi - recanti i numeri R52030A00389 e R52030A00372 - si fondavano su indagini di polizia tributaria da cui emerse fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP di Gorizia, adita dalla contribuente, ne rigettava le impugnazioni avverso gli avvisi. La CTR del [OSCURATO:PERSONA] accoglieva gli appelli della contribuente e annullava gli avvisi di accertamento. L'Agenzia delle entrate ha affidato il proprio ricorso per cassazione a sei motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione al profilo della consapevolezza del contribuente sul contenuto delle operazioni inesistenti. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato una valutazione complessiva degli elementi indiziari. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 109 TUIR (già art. 75 TUIR), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR "in maniera sbrigativa e superficiale" ritenuto "assorbite le questioni relative alla deducibilità" dei costi. Con il quarto motivo si contesta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in punto di diligenza e correlata consapevolezza del contribuente in ordine all'inesistenza delle operazioni. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione alla valorizzazione in sentenza del decreto di archiviazione del GIP datato 27 marzo 2007. Con il sesto motivo si denuncia nuovamente l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in punto di ritenuta consapevolezza dell'irregolarità delle operazioni in capo al contribuente. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. È stata, infatti, depositata in costanza di giudizio memoria idonea a dare atto dell'intervenuta presentazione di domanda della domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con la cura dei correlati, susseguenti adempimenti; la intervenuta definizione agevolata della controversia comporta, dunque, l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede all'apposita declaratoria. Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2021. Il Presidente A.A.UZ, iuwoi euouns