CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2021
Cassazione n. 27302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di BARI/dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tardivamente ricorso per cassazione in data 14/12/2021 contro la sentenza indicata in epig rare (essendo stata pronunciata la sentenza impugnata in data 16/07/2021, con riserva di giorni 90 per il deposito dei motivi, ed essendo stato rispettato mi predetto termine, l'impugnazione andava depositata entro il 28/11/2021); ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe; considerato che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. rien., come modificati dalla I. n. 103 del 2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i