CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 34, 67 di multa, per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod.pen., in data 19 gennaio 2018. In particolare la ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione eccessiva della pena. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto a-specifico, non confrontandosi affatto con la puntuale e logica motivazione della sentenza impugnata, la quale, in ordine alla quantificazione della pena, ha confermato la scelta del primo giudice di determinare la pena detentiva in misura pari al minimo edittale e la pena pecuniaria in misura di soli euro 2 superiore al minimo edittale, su cui è stata operata la massima riduzione possibile (2/3) ex art. 56 cod. pen., nonché la riduzione di 1/3 per il rito. In considerazione dei Parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con specifico riferimento ai numerosissimi precedenti penali della ricorrente per reati contro il patrimonio, tra i quali oltre 30 episodi di furto e ricettazione, le riconosciute attenuanti (artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen.), le circostanze attenuanti sono state bilanciate in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Peraltro, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 1.33 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01). 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dellla ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaeasair-Ain favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D