CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 29397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce Andrea, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 18/04/2025 del Tribunale di Siracusa;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni BattistaBertolini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha assolto AndreaLorefice dal reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione perché il fattonon sussiste.Il Tribunale ha ritenuto che l’essersi l’imputato rivolto ai [OSCURATO:PERSONA] di Rosolini─ che si erano recati nella abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari conl’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo per controllare che vi stesse─ con l’espressione «mi avete rotto il cazzo venite sempre a controllarmi», senzainterferire con la loro attività, non abbia integrato il reato oggetto dell’imputazione.2. Nel ricorso presentato dalla Procura genere della Repubblica presso la Cortedi appello di Catania si chiede l’annullamento della sentenza per violazione dell’art.507 cod. proc. pen.Si osserva che nel capo di imputazione è richiamata anche l’ulterioreespressione attribuita a Lorefice: «posso andare in galera, tanto prima o poi esco,come ne devo ammazzare 20 ne ammazzo 21, non ho paura di voi».Si argomenta che l’unico carabiniere sentito come testimone ha ricordato,presumibilmente per il tempo trascorso dal fatto, solo la prima espressione, sicchéper ricostruire compiutamente il fatto avrebbe dovuto essere sentito ex art. 507cod. proc. pen. anche il secondo carabiniere sottoscrittore del rapporto,nonostante sia il Pubblico ministero in udienza che il difensore dell’imputatoavessero rinunciato al suo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L'accertamento della verità materiale è il fine primario e ineludibile delprocesso penale italiano, anche nel modello tendenzialmente accusatorio adottatodal codice del 1988 e in un ordinamento improntato al principio di legalità nonsono accettabili metodologie processuali che ostacolino in modo irragionevolel’accertamento del fatto storico necessario per una giusta decisione.Il giudice è stato, dal legislatore, munito di una funzione riequilibrante, attaa supplire alle carenze delle parti che incidano in modo determinante sul risultatodel giudizio. Pertanto, questa funzione va esercitata tutte le volte in cui le proveproposte dalle parti non risultino sufficienti per attuare la funzione conoscitivapropria del processo, sempreché la necessità di assumere nuove prove chepotrebbero essere decisive risulti dagli atti (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Rv.276217; Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274845; Sez. 2, n. 6403del 27/09/1996, dep. 1997, Rv. 208009; Sez. 3, n. 11191 del 20/09/1995, dep.15/11/1995, Rv. 203221). Né tale funzione contrasta con le indicazioni dellaCostituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nellaformazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza delcompendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell’azione penale,connessa alla natura pubblica degli interessi tutelati (Sez. 2, n. 34868 del04/07/2019, Rv. 276430; Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591).2. L’art. 190, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce il principio generale secondocui il giudice, nei casi determinati dalla legge, può ammettere prove d'ufficio ─anche quelle alla cui ammissione le parti hanno rinunciato (Sez. 2, n. 30662 del14/06/2019, Rv. 276577) ─ ma non per ricerche esplorative.Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato a considerare che uno dei due testiammessi (l’appuntato dei [OSCURATO:PERSONA]) aveva ricordato soltantola prima parte delle frasi che, secondo il capo di imputazione (evidentemente sullabase dei precedenti resoconti dei carabinieri intervenuti), l’imputato avrebbepronunciato in occasione dell’intervento (avvenuto circa tre anni prima) deipubblici ufficiali e non anche la seconda parte contenuta nel capo di imputazionee, peraltro, evidenziata con l’uso del carattere in grassetto «posso andare in galeratanto prima o poi esco, come ne devo ammazzare 20 ne ammazzo 21, non hopaura di voi» ─ quella che, per il suo contenuto minatorio, potrebbe condurre alriconoscimento di una fattispecie di reato.Il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente giustificare il mancato eserciziodel potere-dovere di integrazione probatoria ─ perché non era rimessa alla suadiscrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e il proscioglimentodell'imputato ─ e la omissione di una motivazione determina la nullità dellasentenza per violazione di legge (ex aliis: Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Rv.266492).Invece, si è limitato a prendere atto della rinuncia, da parte del Pubblicoministero, all’esame dell’appuntato dei [OSCURATO:PERSONA], trascurandoche questi, anch’egli partecipante al controllo nell’abitazione dell’imputato,avrebbe potuto ricordare la seconda parte delle espressioni attribuite a Loreficenel capo di imputazione.Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Siracusa da svolgersi alla luce del principio prima indicato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSiracusa, in diversa persona fisica.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]