CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19496-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'AYALA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 883/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19496 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 19496/2020 Rilevato che: 1. la Corte territoriale di Napoli, con sentenza pubblicata in data 19.5.2020, ha respinto l'appello principale interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 1766/2014, resa il 12.12.2014, e, in accoglimento dell'appello incidentale interposto dalle Cocchieri, ha rigettato integralmente il ricorso proposto in primo grado dal Mazzella, diretto ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], dante causa delle Cocchieri, dal 1982 al 2006, ed altresì, di un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2008, tra lo stesso Mazzella e le sorelle Cocchieri, nonché la condanna di queste ultime al versamento di Euro 235.840,76 a titolo di differenze retributive, scatti di anzianità e TFR maturato; 2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che «l'appellante principale censura la statuizione di primo grado innanzitutto sostenendo che il Tribunale - ritenendo oggetto di contestazione il periodo di lavoro, gli orari prestati ed il CCNL applicabile - abbia fatto errato utilizzo della regola processuale dellion contestazione, poiché invece secondo il Mazzella tali elementi non sarebbero stati specificamente contestati dalle sorelle Cocchieri né contrastati con allegazioni alternative rispetto a quelle articolate dal ricorrente...», ma che «il motivo si palesa infondato», perché, «seppure con formule verbali sintetiche e molto concise, le resistenti nel giudizio di primo grado hanno contestato la ricostruzione delle modalità esecutive della prestazione per come allegate dal Mazzella. In particolare, le resistenti ... hanno descritto l'esistenza di un rapporto ibrido, in cui ad un rapporto di lavoro subordinato (eollaboratore familiare art. 10 livello B profilo e) giardiniere), si affiancava un contratto di locazione di una parte dell'immobile che affacciava sul giardino, del quale era conduttore il [OSCURATO:PERSONA], il quale dunque poteva attraversare il giardino anche in virtù del titolo abitativo. Le resistenti avevano altresì delineato un rapporto di lavoro, costituito esclusivamente tra il Mazzella e la loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], in cui il controllo e le direttive non potevano essere materialmente esercitate dalla madre in modo continuativo dal momento che la stessa, risiedendo a Roma, era presente nella villa di Ischia solo per un paio di mesi all'anno, mentre per la restante parte del tempo lasciava al giardiniere solo direttive di manutenzione generale»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso ed hanno comunicato memorie; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.Considerato che: 5. con il primo motivo di ricorso, testualmente, si denunzia: «Violazione ed errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. -Sul principio di non contestazione dei fatti - Travisamento dei fatti e delle prove non introdotte e/o allegate dalle resistenti - Violazione dell'art. 116 c.p.c.», per avere la Corte di merito, «da un lato, giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e/o introdotte tardivamente e, quindi, irritualmente, dall'altro, erroneamente applicato la regola processuale della non contestazione, in particolare sulle circostanze afferenti a mansioni ed orari costitutivi del rapporto di lavoro tra le parti»; 6. con il secondo motivo si deduce testualmente: «Sull'appello incidentale e sulla sua infondatezza - Sulla mancata allegazione dei fatti e sull'erronea applicazione del principio di non contestazione - Violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.», perché «la Corte territoriale incorre in un errore interpretativo, non solo disattendendo le prove fornite dal ricorrente e facendo proprie allegazioni (di controparte), mai formulate in primo grado, ma anche creando una presunta correlazione tra il rapporto di lavoro ed il contratto di locazione. Ed ancora, i relativi ed asseriti reciproci obblighi contrattuali sono stati fatti oggetto di una specifica contestazione so o nel giudizio di appello, in spregio del principio del divieto di nova ex art. 345 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali, pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono ritenute inammissibili»; 7. con il terzo motivo si censura testualmente: «Inammissibilità delle memorie e/o dei documenti non autorizzati e/o prodotti, in ogni caso, in violazione del codice di rito ex artt. 416 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c.», per non avere i giudici di secondo grado tenuto conto del fatto che il Mazzella «già nel ricorso in appello aveva rilevato l'inammissibilità di memorie e documenti non autorizzati e/o comunque prodotti in violazione delle norme di rito, laddove reiterava le eccezioni già svolte nel corso del processo di primo grado»; 8. il primo motivo è inammissibile, innanzitutto, perché diretto, all'evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito»; inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., nn. 20867/2020 e 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di ali all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434/2016), dovendosi comunque ribadire che, in relazione al nuovo testo del suddetto n. 5, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nella fattispecie, «l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)». Peraltro, il mezzo di impugnazione non indica con chiarezza quali siano le «prove introdotte tardivamente» sulle quali i giudici di seconda istanza avrebbero fondato la decisione impugnata; inoltre, in quest'ultima è stato doviziosamente spiegato perché nessuno degli elementi su cui il ricorso si fonda «può ritenersi asseverat:o per non contestazione» (al riguardo, v., ancora, Cass., SS.UU., nn. 20867/2020, cit.) da parte delle Cocchieri (cfr., in particolare, le pagg. 3-5 della sentenza, nonché quanto riportato in narrativa); 9. il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, innanzitutto per l'articolazione «in forma libera» della prima parte del motivo; il giudizio di cassazione è, infatti, vincolato dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Pertanto, il mezzo di impugnazione articolato deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 del codice di rito; sicché è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23797/2019; 19959/2014); e, comunque, si osserva che i giudici di appello hanno sottolineato che «la piattaforma probatoria offerta da chi era gravato dal relativo onere» (il Mazzella, appunto) «è assolutamente insufficiente per fondare un giudizio di accertamento dell'esistenza e della quantità del lavoro prestato, ulteriore rispetto a quello già oggetto di riconoscimento, di copertura contributiva e pagamento del corrispettivo». Quanto alla dedotta violazione dell'art. 345 del codice di rito («perché uno dei motivi sottesi all'appello incidentale» avrebbe introdotto una questione nuova nel giudizio di gravame, in quanto «sulla base della presunta ... errata valutazione del contratto di locazione intercorrente tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]», dante causa delle Cocchieri, «rimanda per identificazione alla allegata planimetria che non era stata affatto prodotta con la costituzione in giudizio ma soltanto, tardivamente, in sede di conferimento di incarico al CTU - nel febbraio 2013 -, quindi pochi mesi prima della senl:enza di primo grado»), si osserva che, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., il Mazzella non ha prodotto gli atti del giudizio di primo grado relativi alle resistenti, dai quali poter evincere la fondatezza della doglianza di cui si tratta; 10. il terzo motivo è inammissibile per la genericità della formulazione, risolvendosi in affermazioni di principio attinenti ai conteggi depositati in primo grado dalle controparti che si assumono «privi del contratto collettivo nazionale cui si faceva riferimento, che non trovavano giustificazione alcuna nei documenti prodotti da controparte», ed alla «irrituale ulteriore produzione documentale effettuata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia con la memoria del 29.6.13, sia all'udienza del 17.7.13 e sia alle precedenti udienze, in spregio delle elementari, quanto cogenti norme processuali»: documentazione, peraltro, non prodotta, né indicata nell'elenco degli atti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, in violazione del disposto dell'art. 366, primo comma, n. 6 del codice di rito; 11. per le considerazioni svolte, il ricorso va rigettai:o; 12. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 13. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu