CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 07/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza in data 24/02/2020 del Tribunale di Milano, rideterminando la pena inflittagli per che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640, cod.pen. e all'art. 612, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma I lett. b) e lett. e) in relazione all'art. 640, co. I e II n. 2, c.p. e agli artt. 612, co. 1 e 2 e 339 c.p.". Con il primo motivo deduce l'omessa motivazione sulle doglianze esposte con l'atto di appello in relazione alla responsabilità per i fatti contestati a Macrì. 1.2. "Violazione dell'art. 606, comma I lett. b) ed e) c.p.p. e IIi legge penale in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di appello di Milano erroneamente applicato l'art. 133 c.p. in punto di non individuazione delle attenuanti ex art. 62-bin relazione all'art. in relazione all'art. 640, co. I e II n. 2, c.p., e agli artt. 612, co. 1 e 2, e 339 c.p. e all'art. 62, c.p.". Con il secondo motivo si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ratificato la sentenza di primo grado. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Anzitutto, è inammissibile perché manifestamente infondata la denuncia di omessa motivazione, giacché la Corte di appello ha dato puntuale e adeguata risposta ai motivi esposti con l'atto di gravame. 2.2. Nel resto. le argomentazioni esposte con il ricorso in relazione all'affermazione di responsabilità propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. ../.3 '-^ -n_-_ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSIT