CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12865/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 30VANOVICH TERESA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trento del 28 giugno 2023 ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bolzano in ordine al reato di tentato furto in abitazione monoaggravato (artt.56, 624 bis comma 1 e 625 n.2 cod. pen.). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante - è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata che, con motivazione esente da evidenti illogicità, ha giustificato il diniego in ragione del disposto dell'art. 69 comma 4 cod. pen. che fa divieto di prevalenza di attenuanti allorché venga riconosciuta la recidiva di cui al quarto comma dell'art.99 cod. pen. Dal certificato casellario risulta che l'imputata già all'epoca della commissione dei fatti per cui è processo era gravata da un ragguardevole numero di precedenti per lo più specifici. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i