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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45673/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 19 Marzo 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato gli imputati colpevoli della contravvenzione del porto di strumenti atti ad offendere.

Avverso la detta pronunzia propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia deducendo : - violazione degli articoli 110 e 707 poiché al momento dell'accertamento del fatto [OSCURATO:PERSONA] era incensurato; - il giudizio di colpevolezza si fonda sulla considerazione congetturale che gli imputati non potevano ignorare la presenza nell'abitacolo dell'autovettura degli oggetti atti ad offendere, anche se il veicolo non risultava appartenere a nessuno dei predetti imputati; - il reato nelle more del giudizio si è prescritto pur tenendo conto di complessivi 337 giorni di sospensione intervenuti nel corso del giudizio.

La prima censura è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello con cui avrebbe dovuto essere denunciata trattandosi di questione di fatto.

Va comunque evidenziato che si tratta di motivo manifestamente infondato poiché a dispetto del certificato prodotto dalla difesa e allegato al ricorso, all'epoca di commissione del reato l'imputato aveva già riportato due condanne definitive per reati contro il patrimonio.

La seconda censura è manifestamente infondata poiché la Corte con motivazione sintetica ma esaustiva ha osservato che i due imputati unitamente al terzo correo non ricorrente sono stati sorpresi mentre si aggiravano in ora notturna in zona distante dal loro luogo o di residenza sicché la presenza di arnesi atti allo scasso all'interno dell'autovettura non può ritenersi casuale e palesa la consapevole detenzione da parte degli stessi.

La terza censura è infondata poiché il reato si è estinto il 17 Marzo 2022 , in epoca successiva alla pronunzia della sentenza di appello e la inammissibilità dei ricorsi determina l'irrilevanza delle cause estintive che si siano verificate in epoca successiva alla detta pronunzia.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 19 Marzo 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato gli imputati colpevoli della contravvenzione del porto di strumenti atti ad offendere. Avverso la detta pronunzia propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia deducendo : - violazione degli articoli 110 e 707 poiché al momento dell'accertamento del fatto [OSCURATO:PERSONA] era incensurato; - il giudizio di colpevolezza si fonda sulla considerazione congetturale che gli imputati non potevano ignorare la presenza nell'abitacolo dell'autovettura degli oggetti atti ad offendere, anche se il veicolo non risultava appartenere a nessuno dei predetti imputati; - il reato nelle more del giudizio si è prescritto pur tenendo conto di complessivi 337 giorni di sospensione intervenuti nel corso del giudizio. La prima censura è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello con cui avrebbe dovuto essere denunciata trattandosi di questione di fatto. Va comunque evidenziato che si tratta di motivo manifestamente infondato poiché a dispetto del certificato prodotto dalla difesa e allegato al ricorso, all'epoca di commissione del reato l'imputato aveva già riportato due condanne definitive per reati contro il patrimonio. La seconda censura è manifestamente infondata poiché la Corte con motivazione sintetica ma esaustiva ha osservato che i due imputati unitamente al terzo correo non ricorrente sono stati sorpresi mentre si aggiravano in ora notturna in zona distante dal loro luogo o di residenza sicché la presenza di arnesi atti allo scasso all'interno dell'autovettura non può ritenersi casuale e palesa la consapevole detenzione da parte degli stessi. La terza censura è infondata poiché il reato si è estinto il 17 Marzo 2022 , in epoca successiva alla pronunzia della sentenza di appello e la inammissibilità dei ricorsi determina l'irrilevanza delle cause estintive che si siano verificate in epoca successiva alla detta pronunzia. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ten
Sentenza Cassazione n. 45673/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris