CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 22111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; le conclusioni del difensore della parte civile Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto dei ricorsi; le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva esercitata l'azione penale per il reato di lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA], mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva esercitata l'azione penale per il reato di minaccia aggravata in danno sempre di Iacovelli. Con sentenza deliberata il 06/06/2018, il Tribunale di Campobasso assolveva gli imputati dai reati a ciascuno ascritti per non aver commesso il fatto. Investita dalle impugnazioni del Pubblico Ministero e della parte civile, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza deliberata in data 11/01/2021, ha dichiarato gli imputati responsabili del reato loro rispettivamente ascritto, ha condannato Codianni alla pena di mesi 6 di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di reclusione, nonché entrambi al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative. La sentenza impugnata ha valutato diversamente le prove dichiarative, basando il giudizio di condanna sulla diversa valutazione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che imponeva il rinnovato esame di tali testi. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 163, 164, 175 e 133 cod. pen. in relazione al diniego dei benefici. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi, mentre il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti.2. Con particolare riferimento al caso della riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado giustificata da una diversa valutazione di prove dichiarative, Sez. U., Dasgupta ha affermato il principio di diritto in forza del quale la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Cedu implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado: principio, questo, valido anche in caso di riforma ai soli fini civili; costituiscono prove decisive, ai fini in esame, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna; le Sezioni unite hanno poi affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la sentenza di appello che affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione, sicché, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello denunciando vizi di motivazione relativi alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), Cedu, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92). Recependo l'elaborazione giurisprudenziale, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103, prescrive la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. 3. La Corte distrettuale non si è attenuta ai criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità e recepiti dal legislatore con la novella che ha condotto all'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.A fondamento della pronuncia assolutoria, il Tribunale di Campobasso aveva posto un giudizio di mancato superamento del vaglio di attendibilità della testimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; al contrario, la Corte di appello ha valorizzato detta testimonianza in quanto ritenuta munita di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, trovando peraltro conferma nel certificato del pronto soccorso. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, la sentenza impugnata ha operato un diverso apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa e su tale diversa valutazione - unitamente, per quanto riguarda il fatto di lesioni ascritto a Codianni, al certificato del pronto soccorso - ha fondato il ribaltamento del giudizio assolutorio, il che imponeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a un nuovo esame della stessa. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso il 11/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aputo [OSCURATO:PERSONA] rply