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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03542/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata.

Rilevato che l'unico motivo, relativo all'art. 131-bis cod. pen, posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza.

Il Tribunale, seguendo un percorso motivazionale scevro da profili di illogicità e non discostandosi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto - apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del coltello - anche se idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata. Rilevato che l'unico motivo, relativo all'art. 131-bis cod. pen, posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza. Il Tribunale, seguendo un percorso motivazionale scevro da profili di illogicità e non discostandosi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto - apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del coltello - anche se idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01). 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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