CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 34695/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23737/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- Avverso la sentenza n. 336/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, Sez. 4, depositata il 3 aprile 2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona l’intimazione di pagamento n. 00820179000533386/000, notificata in data 19.3.2017 dal concessionario per la riscossione dei tributi, relativa alle cartelle di pagamento n. 00820020018184364000 e 00820030030384028000 emesse per l’importo complessivo di € 1.084.941,34. 2. Con controdeduzioni del 18/10/17, si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate e Riscossione rappresentando che in data 9/10/17 aveva annullato in autotutela l’intimazione oggetto del ricorso, per cui chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 3. A seguito della discussione orale alla pubblica udienza del 14/11/17, nella cui sede il ricorrente depositava nota spese chiedendone la liquidazione, la C.T.P. di Ancona, con sentenza n. 18 del 2018, depositata il 5.1.2018, dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava l’Agenzia delle Entrate e Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.120,00. 4. Sull’impugnazione del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ha rigettato l’appello e compensato le spese di lite. 5. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a tre motivi. 6. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso. 7. Parte ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 comma 5 lett. d) del D. M. n. 55 del 10/3/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c. p. c.)”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non avere il giudice regionale riconosciuto i compensi professionali dovuti per la fase decisionale. In particolare, ha dedotto che la discussione orale in udienza pubblica si era svolta in presenza del difensore innanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 15.00 (come risultava dal verbale di udienza), e che vi era stata la redazione ed il deposito della nota spese (avvenuto alla suddetta udienza di discussione del 14.11.2017). 1.1. Il motivo è fondato. Come si ricava proprio dal disposto di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d), ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano numerose attività e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e). Ne consegue che la discussione orale e il deposito della nota spese, rientrano nella fase decisionale, quantunque non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il giudice di regionale, pertanto, ha errato nell’affermare che “vengono a mancare tra le varie voci, che costituiscono la nota spese, ….la fase quarta, cioè quella decisionale”. Entro tali limiti, il motivo va accolto. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 6 del D. M. n. 55 del 10/3/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c. p. c.” si censura la decisione del giudice regionale per non aver riformato la sentenza di I grado che aveva operato una sensibile riduzione dei compensi liquidandoli al di sotto dei minimi tabellari. 2.1. Il secondo motivo è parimenti fondato. In primo luogo, deve considerarsi che la derogabilità dei parametri minimi fissati dall’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 è stata diversamente disciplinata dalle regole di applicazione delle tabelle succedutesi nel tempo. In particolare, l’art. 4 del d.m. n. 55/2014, nella sua originaria formulazione, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le distinte quattro fasi processuali, già individuate dal precedente d.m. n. 142 del 2012, aveva nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, perché l'inciso «di regola» era stato affiancato all'indicazione dell’entità dell'aumento o della diminuzione: le indicazioni, in conseguenza, erano state interpretate come non vincolanti per il giudice che poteva, quindi, anche discostarsene nella misura che ritenesse adeguata al caso specifico, purché ne desse conto in motivazione. Il d.m. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, tuttavia, integrando i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente con gli artt. 4 e 19), ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (e per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, ma ha esplicitamente soppresso il suddetto inciso «di regola». La modifica testuale è stata in conseguenza interpretata da questa Corte quale eliminazione del potere del Giudice di ridurre la liquidazione, sia pure motivando, anche al di sotto dei minimi tariffari. Così ricostruita nelle sue ragioni giustificatrici, l’inderogabilità risulta coerente anche con la normativa comunitaria, non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l’ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, causa C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori, sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C-202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C-223/2002); le restrizioni della concorrenza sono, infatti, conformi se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427/2017). In particolare, sul punto la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017 cit.) ha precisato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente a obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi». I «legittimi obiettivi» sono proprio quelli suindicati dell’attuazione indiretta, attraverso la trasparenza e l’efficienza del sistema, dello stesso diritto di difesa costituzionalmente garantito. 2.2. Occorre verificare se la regola dell’inderogabilità dei minimi come esplicitamente sancita dalla modifica all’art. 4 operata dal d.m. n. 37/2018 sia da applicarsi retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sub iudice alla data della sua entrata in vigore. Nella specie, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, nell’esaminare il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese di lite (motivo che aveva ad oggetto la deroga dei minimi in assenza di motivazione), il Tribunale avrebbe dovuto provvedere a una nuova liquidazione, nel vigore della nuova regola di inderogabilità come stabilita dal d.m. 37/2018. Occorre, innanzitutto, osservare che le tabelle professionali non costituiscono una norma processuale, assoggettata al principio dell’art. 5 cod. proc. civ. del tempus regit actum, ma una norma sostanziale (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6 - 2, n. 5991 del 2020; Sez. 3, n. 5065 del 03/03/2009); secondo l’art. 6 del d.m. n. 37/2018, la disciplina sopravvenuta si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Questa Corte ha di recente affermato, con orientamento condiviso dal Collegio, che l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (Sez. 2, sent. n. 14146 del 27/05/2025). Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata (Così da ultimo Sez. 3, ord. n. 19718 del 16/07/2025; in precedenza vds. anche Sez. 2, ord. n. 22762 del 27/07/2023). Occorre inoltre ribadire che qualora –come nel caso di specie è avvenuto, trattandosi di sentenza depositata il 3.4.2024 - la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avviene in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023). 2.3. In relazione al valore indicato, l'importo liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi di studio, introduttiva, decisionale per il grado di merito, era superiore all’importo liquidato nella sentenza impugnata. 2.4. Essendo stato liquidato un importo inferiore al minimo dei parametri tabellari, la doglianza della ricorrente è quindi fondata. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “violazione dell’art. 112 c. p. c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c. p. c.”, si censura la sentenza di secondo grado, per avere il giudice regionale omesso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso del costo non imponibile affrontato in primo grado per il contributo unificato pari a €. 1.500,00. 3.1. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, anche di recente ha ribadito che l'obbligazione di pagamento delcontributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6 - bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna allespese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo (Sez.3, Ordinanza n. 25611 del 18/09/2025). 3.1. Anche in assenza di espressa previsione da parte del giudice di primo grado, pertanto, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione era tenuta al pagamento dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato. 4.In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, la pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, tenendo conto dei principi sopra espressi. Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, e cassala decisione impugnata; rinvia alla Corte di