CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04687/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,,.( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorron avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per i reati aggravati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 624- bis e 493-ter cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Castellano è manifestamente infondato in quanto correttamente, a fronte della condanna dell'imputato alla pena di tre anni e cinque mesi di reclusione, ai sensi dell'inequivoco disposto dell'art. 29, comma 1, cod. pen., l'imputato è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (cfr. Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022 - dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 - 02; cfr. pure Sez. 1, n. 36299 del 03/06/2015, Navarra, Rv. 264677 - 01: «in tema di pene accessorie, la previsione di cui all'art. 37 cod. pen. svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 cod, pen. ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata», fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata, dopo aver inflitto per il reato principale la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, avesse applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e non per la durata di anni tre e mesi quattro); ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'Esposito è manifestamente infondato in quanto: «integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno» (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019 - dep. 2020, Pompei, Rv. 279110 - 01, resa in una fattispecie - analoga alla presente - in cui l'imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell'ENEL); nel caso in esame, come affermato dalla Corte di appello, l'imputato (e i suoi correi) si sono presentati nell'abitazione dell'offesa apparentemente per svolgere controlli relativi alle forniture della E-[OSCURATO:PERSONA] che in realtà costituivano il pretesto per perpetrare il furto, non occorrendo dilungarsi per osservare come il fatto che sia stata la persona offesa a contattare il Castellano, chiedendone l'intervento (circostanza oggetto per vero di un mero asserto della difesa, che sul punto non ha neppure addotto il travisamento della prova: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), poiché aveva già stipulato tramite quest'ultimo e l'Esposito i detti contratti di fornitura, nulla muterebbe in relazione alla diversa finalità attribuita agli agenti (ossia la perpetrazione del furto) e al 'atto che abbiano fatto ingresso nell'abitazione per aver carpito con l'inganno il consenso dell'offesa (che li ha ammessi per compiere la richiamata attività lecita); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Corte (I; cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere es