CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 38094/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, fatto commesso il 17/6/2022. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, dovendo ritenersi inaffidabile il risultato dell'alcoltest praticato a mezzo di apparecchiatura non sottoposta, per lungo tempo, ai previsti controlli periodici; 2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Letta la memoria depositata in atti nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento, chiedendo, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'onere della prova riguardante il cattivo funzionamento dell'etilometro. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che la Corte di merito ha evidenziato come lo strumento utilizzato per l'alcoltest fosse stato sottoposto a regolare controllo periodico il 2/3/2022, pochi mesi prima del test a cui fu sottoposto l'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], circostanza confermata dall'operante Facenda. Considerato che, alla luce di tali risultanze, con motivazione priva di aporie logiche, i giudici di merito hanno ritenuto che non vi fossero motivi per dubitare dell'attendibilità dell'esito dell'alcoltest nel caso in esame, essendosi accertato che il test fu praticato nel periodo di validità dell'ultima revisione. Considerato che il ricorso non si confronta con l'argomentazione illustrata in sentenza, in base alla quale la irregolarità delle precedenti verifiche periodiche non ha avuto alcuna incidenza sull'effettiva funzionalità dell'etilonnetro nel caso in esame. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, in ragione dell'elevato tasso alcolemico riscontrato e dell'esposizione a pericolo degli utenti della strada, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in questa sede. Considerato che la questione di legittimità costituzionale, genericamente posta, è manifestamente infondata: l'interpretazione costantemente adottata da questa Corte di legittimità non si traduce in una inversione dell'onere della prova in capo all'imputato; invero, l'onere della prova circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest grava in capo all'Accusa (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189) e non all'imputato, a cui spetta un onere di allegazione nel caso di contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]