CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46680/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio già pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza 14 giugno 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, DIMEO Francesco e GIANNOTTI Domenico, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in punto qualificazione giuridica dei fatti e ritenuta penale responsabilità. 3. I ricorsi sono inammissibili.4:, 3.1. Le contestazioni in puntcn ricostruzione del fatto risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare avere specificamente considerato le doglianze difensive evidenziando come l'alterazione del numero di matricola del veicolo,l la cannibalizzazione delle componenti della vettura corrispondesse non solo una disponibilità del bene di provenienza illecita ma anche ad una funzione palesemente finalizzata a rendere difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. Ne consegue la presenza di un apparato motivazionale esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il