CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice speciale IlariaCanini, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 227/2020 della CORTE d'APPELLO diTrieste pubblicata il 28.5.2020;Pag. 1 di 7Numero registro generale 22181/2020Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 21027/2026Data pubblicazione 21/06/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.4.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza pubblicata il 10.1.2019,accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoingiuntivo, richiesto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoifideiussori.La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di ingiungere a [OSCURATO:SOCIETA]e ai garanti il pagamento di euro 195.764,53 per esposizione del contocorrente n. 400593-59 e di euro 32.805,39 per esposizione del contoanticipi n. 236502.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione, adducendo perla posta relativa al conto corrente la presenza di due contratti di interestrate swap (18-19.6.2008 e 15-17.9.2008), mentre per la secondacontestando la riferibilità al conto anticipi n. 236502, qualificando“totalmente incongrua” la documentazione e disconoscendo la conformitàall’originale della copia della domanda di erogazione dell’anticipazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in rapporto all’estratto conto prodotto in sede monitoria condata iniziale 29.1.2014. Rimasta contumace l’opposta, il Tribunale appuntorigettava la domanda sul rilievo che l’art. 50 t.u.b. era privo di valoreprobatorio nel giudizio di opposizione e che la banca non aveva prodottogli estratti conto sin “dall’inizio del rapporto di anticipazione”, onde lapretesa non era stata provata.2. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 20.5.2020,rigettava l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quantoancora di rilievo, per la posta “anticipazione” dava atto che l’opponenteaveva contestato in primo grado la conformità all’originale della richiestadi anticipazione del 16.12.2010 in relazione alla fattura 252/2010 e chel’appellante, rimasto contumace in primo grado, aveva depositato in sededi impugnazione l’originale, richiamando, altresì, a comprova del credito larichiesta di proroga del 14.3.2011. Rilevato poi che in sede di opposizionePag. 2 di 7Numero registro generale 22181/2020Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 21027/2026Data pubblicazione 21/06/2026il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la riferibilità dell’importo ingiunto al contoanticipi n. 236502 e aveva sottolineato l’incongruità delladocumentazione, in particolare dell’estratto conto con data iniziale29.4.2014 rispetto alla copia della domanda di anticipazione “di quattroanni precedente” oggetto di disconoscimento, la Corte territorialeaffermava che, in presenza di contestazione e data la contumacia in primogrado della creditrice, la situazione doveva ritenersi “cristallizzata” comein sentenza, non potendosi riconoscere regolarizzazione formale delladocumentazione, poiché la produzione dell’originale sarebbe dovutaintervenire in primo grado a seguito del disconoscimento ex artt. 2712-2719 c.c. Quanto poi alla prova del credito, la Corte osservava che, afronte della contestazione di incongruità e, in particolare, del collegamentotra l’estratto conto e la domanda di finanziamento, dato il “rilevanteperiodo di tempo” tra la domanda e la “data di inizio del finanziamento” diquattro anni successiva, nessun’altra spiegazione o prova era stata offertadal creditore, rimanendo così assorbito il rilievo attribuito alla richiesta diproroga di data poco successiva.3. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati purecon memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si espone anzitutto a un rilievo preliminare in quantoredatto mediante assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito,inframezzati da semplici, per quanto articolate, frasi di passaggio:modalità non rispettosa del principio di cui all’art. 366, comma primo, n.3, c.p.c.Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di unaserie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazionedel principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione deimotivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorsolinguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole,frasi e periodi, per cui, senza escludere radicalmente che nel contestoPag. 3 di 7Numero registro generale 22181/2020Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 21027/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione deltesto, non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementirilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendouna connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dallaparte (v. Cass., sez. I, 30 novembre 2023 n. 33353; Cass., sez. III, 15dicembre 2025 n. 32613, quanto alla riproduzione integrale di attiprocessuali).Infatti, alla luce del consolidato orientamento espresso da questaSuprema Corte, il ricorso per cassazione confezionato mediantel'assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa è inammissibileper violazione del principio di autosufficienza, giacché rendeincomprensibile il mezzo processuale in quanto privo di una corretta edessenziale narrazione dei fatti processuali secondo il disposto dell'art. 366,n. 3, c.p.c., da osservare invece mediante sintetica esposizione dei fattistessi e poi della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchédell'illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni chelo facciano considerare tale (v. Cass., Sez. Un, 17 luglio 2009 n. 16628;Cass., sez. V, 23 giugno 2010 n. 15180; Cass., sez. 6-III, 16 marzo 2011n. 6279; Cass., sez. III, 10 febbraio 2015 n. 2527; Cass., sez. V, 18settembre 2015 n. 18363; Cass., sez. 6-I, 30 ottobre 2015 n. 22185;Cass., sez. V, 4 aprile 2018 n. 8245; Cass., sez. lav., 25 novembre 2020n. 26837; Cass., 33353/2023, cit.; Cass. sez. III, 20 novembre 2024 n.30006).Nel caso di specie il primo e il secondo motivo riproduconointegralmente mediante la tecnica dell’assemblaggio il contenuto didocumenti processuali (la domanda di erogazione di un’anticipazione sucredito derivante da esportazione del 16.12.2010; la fattura n. 252 del16.12.2010 emessa da [OSCURATO:SOCIETA].; la richiesta di proroga dell’anticipoexport DD [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la contabile di estinzione totale del finanziamentodel 28.1.2014; l’estratto conto del rapporto 107-4-2008023602) e di attiprocessuali, così da rimettere al giudicante il compito di ricercare gliPag. 4 di 7Numero registro generale 22181/2020Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 21027/2026Data pubblicazione 21/06/2026elementi rilevanti all'interno di essi, al fine di ricostruire una connessionelogica tra gli stessi, in violazione del consolidato principio secondo cui ilricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva (v. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021 n.37552).Il primo e il secondo motivo risultano pertanto inammissibili.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c. nullità della sentenza per motivazione incompatibile con le risultanzeprocessuali.Secondo la ricorrente quanto dedotto in precedente – einammissibile, come si è visto – secondo motivo dimostrerebbe anche lanullità della sentenza perché la motivazione è priva di effettività estrutturalmente incompatibile con gli atti e documenti del processo.Il motivo è privo di consistenza.In primis, si è già constatato che il secondo motivo cui si rapporta, nonè vagliabile per inammissibilità generata dall’assemblaggio.Peraltro, la doglianza sollevata dalla ricorrente mediante il richiamodi quanto dedotto nel secondo motivo si colloca fuori dal perimetrosegnato dalle Sezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053-8054/2014 citt.; Cass., Sez. III, 20 novembre 2015 n. 23828; Cass. sez.Pag. 5 di 7Numero registro generale 22181/2020Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 21027/2026Data pubblicazione 21/06/2026III, 5 luglio 2017 n. 16502; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017 n. 23940;sez. VI-3, 25 settembre 2018 n. 22598; Cass., sez. I, 30 giugno 2020 n.13248; Cass., sez. I, 3 marzo 2022 n. 7090; Cass. Sez. Un., 5 marzo2024 n. 5792).Difatti, il preteso vizio motivazionale è denunciato per contrasto conle risultanze processuali (con gli “atti e documenti del processo”) e,dunque, in spregio al principio per cui la sua rituale prospettazionepresuppone che tale vizio “emerga immediatamente e direttamente daltesto della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., 8053-8054/2014, citt.)vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali”(così, tra le molte, Cass. Sez. 1, 20 giugno 2018 n. 20955, nonmassimata, nonché Cass. 7090/2022), essendo il vizio di motivazione,ormai, solo “testuale” (come rammenta, più di recente Cass. Sez. Un.,5792/2024, non massimata, ma espressamente in motivazione alparagrafo 10.9.).Il motivo va quindi rigettato.6. Il ricorso, pertanto, si rigetta, le spese del giudizio di cassazione,liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese, che liquida in euro 8.000 per compenso e ineuro 200 per esborsi, oltre a rimborso forfettario del 15% e accessori dilegge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.Pag. 6 di 7Numero registro generale 22181/2020Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 21027/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 7 di 7