CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40375/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35/RG 16698k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di qualificare il fatto come detenzione di stupefacenti ad uso personale, non bastando il ritrovamento di un bilancino. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando, in modo non parcellizzato, i plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2 (ritaglio circolare, busta di plastica tagliata, coltello imbrattato di cocaina, bilancino di precisione, luogo della custodia, quantitativo utile al confezionamento di 10 dosi medie droganti), dai quali evincere la detenzione a fini di spaccio della cocaina trovata nel garage del ricorrente. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e questo a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti, elemento che, peraltro, non risulta formalmente provato alla Corte di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora Il P si