Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07572/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIciato avviso alle parti;T udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40085/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309 del 1990, ha presentato un ricorso sottoscritto personalmente in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIciato avviso alle parti;T udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40085/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, ha presentato un ricorso sottoscritto personalmente in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 07572/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris