CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
90584), con sede in Roma, alla via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in per-sona del Presidente e legale rappresentante p.t. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappre-sentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico(cf [OSCURATO:PERSONA] 59M05 G482M – [OSCURATO:TELEFONO] – pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso di lui al suo domicilio [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procura in calce al ricorso.RicorrentecontroAder - Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - suc-ceduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. già Equitalia SudS.p.a. a sua volta incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. - in persona del Pre-sidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] [OSCURATO:TELEFONO], e.mail certificata:[OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici è domiciliato inRoma, alla via dei Portoghesi n. 12.Numero registro generale 9168/2023Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 25300/2026Data pubblicazione 14/09/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 6347 depositata il 12ottobre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Romaha accolto l'appello formulato da Equitalia sud s.p.a. riformando integral-mente la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma.Con quest'ultima sentenza il primo Giudice aveva respinto l'opposizio-ne a decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (CNF) contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente per la riscos-sione per la Provincia di Lecce (poi divenuta Equitalia sud s.p.a.), per euro60.955,72, a titolo di contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscrittialla relativa gestione assicurativa (un ruolo supplettivo del 1998 di euro29.676,98 ed un ruolo ordinario 1999 di euro 31.278,74).2.- Ha osservato il Giudice del gravame che l'art. 1, commi 527-529,della legge n° 228/2012, attuato con d.m. 15 giugno 2015, aveva previstol'annullamento automatico delle iscrizioni a ruolo sino al 31 dicembre 1999dei crediti inferiori ad euro duemila e di quelli di importo superiore se nonfosse stata ancora avviata la riscossione.Il concessionario della riscossione, invece, avrebbe dovuto proseguirela riscossione già iniziata, con possibilità di ottenere automaticamente ildiscarico in caso di esecuzione infruttuosa.La legge aveva, dunque, previsto un discarico automatico per i creditifino a duemila euro ed un discarico a seguito della mera notizia, data dalloagente della riscossione all'ente creditore mediante comunicazione di unNumero registro generale 9168/2023Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 25300/2026Data pubblicazione 14/09/2026elenco (dunque, non più tramite comunicazioni di inesigibilità) per creditidi importo superiore.Equitalia aveva provato di aver comunicato alla CNF le liste dei ruolirottamati, dalle quali si evinceva che tutti i ruoli erano stati annullati e chenon residuava alcun credito della CNF verso il concessionario.3.- Ricorre per cassazione CNF, affidando il gravame a quattro motiviillustrati da due memorie (l'una datata 27 giugno 2024 in vista dell'adu-nanza camerale del 10 luglio 2024 [mai fissata], e l'altra datata 23 giugno2026 in vista dell'adunanza camerale odierna).[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso,nel quale conclude per l'inammissibilità del gravame e, comunque, per lasua infondatezza.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in adunanza ca-merale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 cod. proc.civ., CNF si duole della “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 527,528 e 529, L. n. 228/2012 nonché degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 509/1994, e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999”.La conclusione cui è giunta la Corte di merito sarebbe in contrasto conla natura privata della CNF, la quale, non ricevendo alcun finanziamentostatale, nemmeno potrebbe subire una estinzione coattiva dei propri credi-ti da parte dello Stato, a meno di non volerle imporre una prestazione pa-trimoniale o una ablazione senza alcun corrispettivo.Sotto altro profilo, le norme censurate sarebbero applicabili solo airapporti per i quali l'agente della riscossione è ancora in tempo per la pre-sentazione delle comunicazioni di inesigibilità, mentre non potrebbero ap-plicarsi a rapporti ormai da tempo esauriti, come quelli per i quali è causa.5.- Il motivo è infondato.Numero registro generale 9168/2023Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 25300/2026Data pubblicazione 14/09/2026Si è infatti già chiarito (Cass., sez. I, 10 gennaio 2024 n° 925 e, piùrecentemente, Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2025 n° 31908, Cass., sez. I,16 agosto 2026, n° 24663, Cass. sez. I, 17 agosto 2026, n° 24683), che icommi 527-529 dell'art. 1 della legge n° 228 del 2012 non pongono alcu-na distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici, ocomunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pub-blici, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati.Essi si riferiscono, infatti, indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoliresi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed escludono la possibilità di pro-cedere ulteriormente alla riscossione degli stessi mediante ruolo, nel sen-so che l'esclusione di tale possibilità comporta unicamente il venir menodel titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l'estinzione del dirittodi credito.Non merita, dunque, alcuna adesione la tesi sostenuta nel mezzo inesame (ribadita nelle difese finali), secondo la quale vi sarebbe un'estin-zione coattiva dei crediti di un soggetto privato, equiparabile a una abla-zione senza indennizzo.6.- Col secondo mezzo, veicolato con l'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,CNF deduce “Illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 527 e ss., L. n. 228/2012, in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost.; violazione degli artt. 1Protocollo Addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e117 Cost.; violazione dell'art. 6 CEDU”.L'interpretazione dell'art. 1, commi 527 e seguenti, della legge n° 228/2012 data dalla Corte territoriale sarebbe irragionevole, dando luogo adun'ablazione senza ristoro, e darebbe luogo a disparità di trattamento trala CNF e lo Stato (che annullerebbe non solo i propri crediti, ma anchequelli di un ente privato), nonché tra crediti dell'Unione europea (non sog-getti ad estinzione) e quelli della CNF.7.- Mezzo infondato al pari del precedente.Numero registro generale 9168/2023Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 25300/2026Data pubblicazione 14/09/2026Infatti, se i menzionati commi 527-529 hanno determinato l'estinzionedel ruolo e non del credito, la CNF rimane sempre titolare del diritto, azio-nabile con altre forme ed in altre sedi.Ovviamente, la mancata esazione dei crediti può dar luogo a respon-sabilità dell'agente della riscossione nei confronti del mandante privato,ma tenendo presente che la mancata attivazione della procedura ex art.20 del d.lgs. n° 112/1999 determinava una limitata responsabilità dell'a-gente ragguagliata ad una percentuale degli importi iscritti a ruolo (sul chesi veda la già citata Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2025, n° 31908, par.5.4.2).8.- La terza doglianza è rubricata “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 107 e 108 TFUE, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: disappli-cazione delle norme interne in contrasto con il Diritto dell'Unione; in viasubordinata istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE di questionepregiudiziale interpretativa ex art. 267, par. 3, TFUE”.La sanatoria prevista dalle “norme di che trattasi” costituirebbe un aiu-to di Stato, donde la necessaria disapplicazione di esse in ragione dellaviolazione del divieto previsto dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul Fun-zionamento dell'Unione Europea (TFUE).Anche la Corte costituzionale (con la sentenza n° 51/2019), chiamataa pronunciarsi sull'art. 1, commi 684, 687 e 688, della legge n° 190/2014,avrebbe chiarito che il meccanismo della verifica da parte degli enti credi-tori dell'operato degli Agenti della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe applicabile solo agliAgenti in senso tecnico, ossia a quelli partecipati da [OSCURATO:SOCIETA]. eda ultimo confluiti in Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], e non anche aiconcessionari privati.Per contro, sarebbe sorprendente l'orientamento della Cassazione, se-condo il quale il legislatore con la normativa sopravvenuta avrebbe volutoevitare che le ben note disfunzioni nell'attività di riscossione, risalenti allegestioni private, si riverberassero meccanicamente a carico del pubblicoNumero registro generale 9168/2023Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 25300/2026Data pubblicazione 14/09/2026erario: nondimeno, Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver acqui-sito le aziende private deputate alla riscossione, avrebbe beneficiato di sa-natorie, così conseguendo un aiuto di Stato, ai danni dei concessionari pri-vati esclusi da tale sanatoria.9.- Mezzo manifestamente destituito di ogni fondatezza.L'art. 107 del TFUE stabilisce che “[s]alvo deroghe contemplate daitrattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui inci-dano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovveromediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune im-prese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.Non è dato dunque comprendere come l'estinzione dei ruoli ante 2000della CNF, che non è un'impresa, ma, a seguito del d.lgs. 30 giugno 1994,n° 509, una persona giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e se-guenti del cod. civ., possa falsare la concorrenza favorendo talune impreseo talune produzioni.10.- Con il quarto mezzo CNF denuncia in via subordinata, sempre aisensi dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazionedell'art. 1, co. 527, L. n. 228/2012, dell'artt. 1, co. 1 e 2 del D.M. 15.06.2015”.La Corte avrebbe errato laddove ha applicato ai crediti della Cassa diimporto inferiore ai duemila euro l'istituto dell'annullamento automatico.Al contrario, l'art. 1, comma 528, della legge n° 228/2012, lascerebbeimpregiudicati i crediti della Cassa e non le precluderebbe la possibilità diriscuoterli mediante il ricorso a strumenti diversi.11.- Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.Anche a tacere del fatto la Corte territoriale non ha affatto applicato aicrediti della CNF l'istituto dell'annullamento automatico, si è sopra giàchiarito che l'annullamento ex lege dei ruoli ante 2000 non provoca alcunaestinzione dei diritti della CNF, che rimangono azionabili in altre sedi.12.- Sulle spese.Numero registro generale 9168/2023Numero sezionale 3239/2026Numero di raccolta generale 25300/2026Data pubblicazione 14/09/2026Poiché la materia del contendere è stata oggetto di plurimi interventi –tra i quali, si è detto, Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2025 n° 31908 – che neriflettono il disagevole e complesso sviluppo, al cui cospetto le difficoltànon sono escluse dai “precedenti” già intervenuti, ritiene il Collegio chesussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione dellespese del presente giudizio.Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge i motivi di ricorso e dichiara integralmente compensatele spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti dicui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubbli-ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a cari-co della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino