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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34890/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

E' presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale evidenzia le ragioni poste a fondamento del ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28/10/2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Con un unico motivo di ricorso, il difensore lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione dell'art. 599- bis cod. proc. pen.

Rappresenta, nello specifico, come non sia stata rispettata la procedura prevista dalla norma richiamata, avendo la Corte di merito rigettato la proposta di concordato, cui aveva aderito il P.G. d'udienza, senza emettere l'ordinanza con cui si rendono edotte le parti del rigetto, che avrebbe consentito loro di addivenire ad un diverso accordo.

La Corte territoriale - come da verbale prodotto - preso atto della richiesta di concordato con contestuale rinuncia ai motivi, aveva invitato le parti a discutere nel merito; dopo essersi ritirata in camera di consiglio, aveva dato lettura del dispositivo anziché pronunciare, come imposto dalla norma, un'ordinanza interlocutoria di rigetto, ripristinatoria del diritto al contradditorio.

In ragione di tanto, dovendo ravvisarsi in atti una violazione del diritto di difesa, il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa ha depositato motivi aggiunti nei quali lamenta ulteriormente: a) Nullità della sentenza impugnata per omessa sottoscrizione del Presidente del collegio e illegittimità del rimedio della procedura di correzione dell'errore materiale; b) Violazione degli artt. 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; c) Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio complessivo. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

Ogni ulteriore ragione di doglianza, veicolata con i motivi nuovi depositati, è superata dalla decisione di annullamento senza rinvio, che travolge la sentenza impugnata nella sua interezza.

2. Ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. f) n. 2 d.lgs n. 150 del 2022, - vigente dal 30 giugno 2024, per effetto della legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 - ove la Corte proceda con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

La ratío della pronuncia interlocutoria di rigetto e prosecuzione del giudizio è quella di garantire all'imputato - che ha rinunciato ai motivi di gravame, confidando nell'accoglimento dell'accordo - di recuperare ogni sua prerogativa difensiva, anche consentendogli di raggiungere, eventualmente, un nuovo accordo da sottoporre al vaglio della Corte d'appello.

Nel caso in esame, il non esplicitato rigetto della proposta di concordato, come previsto invece dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha consentito alla difesa di addivenire ad un nuovo accordo, non essendo stata la parte resa edotta della decisione assunta dal collegio in udienza.

La Corte d'appello, infatti, dato atto del pervenimento del concordato, ha invitato le parti a concludere anche nel merito, esplicitando il rigetto della proposta e le sue ragioni nella motivazione della sentenza.

Ciò, come lamentato nel ricorso, si è tradotto in una compressione del diritto di difesa, sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., suscettibile di dare luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita dalla difesa con il ricorso per cassazione.

2.1. Tale interpretazione trova conforto nella stessa formulazione della norma, in cui, al comma 3, è previsto che la Corte d'appello, quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, senza la 3partecipazione delle parti, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata, informa le parti - mediante comunicazione del provvedimento al P.G. e notifica alle altre parti - disponendo che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste, le quali possono riproporre la richiesta in udienza.

La facoltà di riproporre il concordato in udienza, rimodulandone il contenuto, è, dunque, espressamente prevista nel caso in cui la Corte d'appello, procedendo in camera di consiglio senza la presenza delle parti, decida di rigettare l'accordo.

Si determinerebbe una evidente disparità di trattamento ove si ritenesse che le parti non possano riproporre un diverso accordo nel caso in cui il giudizio si svolga in pubblica udienza; perché ciò accada, tuttavia, è necessario che le parti siano avvertite della decisione di rigetto, secondo la scansione procedimentale indicata nel comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il quale impone che il collegio, rigettata la richiesta, disponga la prosecuzione del giudizio.

2.2. Sulla natura dell'ordinanza di prosecuzione del giudizio, è d'uopo rilevare, sono intervenute, in tempi recenti, le Sezioni Unite di questa Corte, che, nell'attribuire ad essa una valenza ordinatoria, hanno stabilito come detta ordinanza non sia impugnabile con ricorso per cassazione ;e00 (Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005).

In motivazione si è precisato che il concordato in appello è istituto connotato da una finalità deflattiva, non premiale, come nell'ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile un interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive.

Per quanto d'interesse in questa sede, occorre rilevare come, in relazione al caso concreto esaminato dal Supremo collegio, era stata posta la questione - sovrapponibile a quella che occupa - riguardante la necessità, da parte della Corte territoriale, di comunicare la decisione di rigetto del concordato alle parti presenti, al fine di permettere una rimodulazione dell'accordo.

Con riferimento a tale precipuo aspetto, le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato il motivo, osservando che: "alla data della pronuncia impugnata (10 novembre 2023), il novellato art. 599, comma 3-bis, cod. proc. pen. non era vigente, ragione per la quale la Corte di appello non era tenuta a fissare, sulla base della predetta 4norma, la prosecuzione del giudizio a fronte del mancato accoglimento del concordato in appello" (così § 13).

Dal passaggio argomentativo appena richiamato si evince, a contrario, che, a seguito della entrata in vigore del comma 3 -bis dell'art. 599-bis cod. pen., la Corte di merito, ove rigetti il concordato, sia tenuta ad ordinare la prosecuzione del giudizio, ponendo le parti in condizione di riformulare l'accordo su altre basi.

Il che, come detto in precedenza, si pone in perfetta linea di continuità con la previsione di cui all'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2.3.

Non ignora il collegio che, in altra recente pronuncia di questa Corte, sia stato affermato il seguente principio: "In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo" (Sez. 2 n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347).

Si evince dalla massima riportata come la Sezione Seconda di questa Corte abbia ritenuto di ravvisare una implicita rinuncia alla proposizione di un nuovo accordo nel fatto che la difesa avesse in udienza concluso anche nel merito.

Deve osservarsi come il caso concreto esaminato in quella sede presentasse peculiarità sue proprie, differenti da quelle del caso che occupa: nel riportarsi alla richiesta di concordato, la parte aveva, in via subordinata e nell'eventualità di mancato accoglimento della proposta, insistito nell'accoglimento dei motivi rinunciati.

La richiesta subordinata ha indotto la Sezione Seconda a sostenere che la parte avesse implicitamente rinunciato a presentare un ulteriore concordato, qualora il primo non avesse sortito esito positivo.

Nel caso in esame, invece, la difesa non aveva avanzato alcuna richiesta subordinata: invitata dalla Corte d'appello a concludere nel merito aveva insistito nell'accoglimento del concordato e si era riportata ai motivi di gravame.

Alla stregua delle risultanze in atti non ricorrono elementi per ritenere che la difesa avesse implicitamente rinunciato alla facoltà di riproporre un nuovo accordo e la sollecitazione proveniente dalla Corte d'appello di rassegnare le conclusioni nel merito, senza una preventiva 5esplicitazione del rigetto della richiesta di concordato, ha, di fatto, inibito la possibilità di addivenire ad un diverso accordo.

Da tutto quanto precede può trarsi il seguente principio in diritto: "A seguito della entrata in vigore del comma 3-bis dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. f) n. 2 d.lgs n. 150 del 2022, la Corte d'appello, ove rigetti il concordato, è tenuta ad ordinare la prosecuzione del giudizio, ponendo le parti in condizione di riformulare un eventuale nuovo accordo".

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senz P.Q.MDEPOSITATO 4 CA LER1A 11 zionar Dr. [OSCURATO:PERSONA].tenazzo 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. E' presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale evidenzia le ragioni poste a fondamento del ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28/10/2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Con un unico motivo di ricorso, il difensore lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione dell'art. 599- bis cod. proc. pen. Rappresenta, nello specifico, come non sia stata rispettata la procedura prevista dalla norma richiamata, avendo la Corte di merito rigettato la proposta di concordato, cui aveva aderito il P.G. d'udienza, senza emettere l'ordinanza con cui si rendono edotte le parti del rigetto, che avrebbe consentito loro di addivenire ad un diverso accordo. La Corte territoriale - come da verbale prodotto - preso atto della richiesta di concordato con contestuale rinuncia ai motivi, aveva invitato le parti a discutere nel merito; dopo essersi ritirata in camera di consiglio, aveva dato lettura del dispositivo anziché pronunciare, come imposto dalla norma, un'ordinanza interlocutoria di rigetto, ripristinatoria del diritto al contradditorio. In ragione di tanto, dovendo ravvisarsi in atti una violazione del diritto di difesa, il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato motivi aggiunti nei quali lamenta ulteriormente: a) Nullità della sentenza impugnata per omessa sottoscrizione del Presidente del collegio e illegittimità del rimedio della procedura di correzione dell'errore materiale; b) Violazione degli artt. 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; c) Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio complessivo. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Ogni ulteriore ragione di doglianza, veicolata con i motivi nuovi depositati, è superata dalla decisione di annullamento senza rinvio, che travolge la sentenza impugnata nella sua interezza. 2. Ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. f) n. 2 d.lgs n. 150 del 2022, - vigente dal 30 giugno 2024, per effetto della legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 - ove la Corte proceda con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. La ratío della pronuncia interlocutoria di rigetto e prosecuzione del giudizio è quella di garantire all'imputato - che ha rinunciato ai motivi di gravame, confidando nell'accoglimento dell'accordo - di recuperare ogni sua prerogativa difensiva, anche consentendogli di raggiungere, eventualmente, un nuovo accordo da sottoporre al vaglio della Corte d'appello. Nel caso in esame, il non esplicitato rigetto della proposta di concordato, come previsto invece dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha consentito alla difesa di addivenire ad un nuovo accordo, non essendo stata la parte resa edotta della decisione assunta dal collegio in udienza. La Corte d'appello, infatti, dato atto del pervenimento del concordato, ha invitato le parti a concludere anche nel merito, esplicitando il rigetto della proposta e le sue ragioni nella motivazione della sentenza. Ciò, come lamentato nel ricorso, si è tradotto in una compressione del diritto di difesa, sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., suscettibile di dare luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita dalla difesa con il ricorso per cassazione. 2.1. Tale interpretazione trova conforto nella stessa formulazione della norma, in cui, al comma 3, è previsto che la Corte d'appello, quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, senza la 3partecipazione delle parti, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata, informa le parti - mediante comunicazione del provvedimento al P.G. e notifica alle altre parti - disponendo che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste, le quali possono riproporre la richiesta in udienza. La facoltà di riproporre il concordato in udienza, rimodulandone il contenuto, è, dunque, espressamente prevista nel caso in cui la Corte d'appello, procedendo in camera di consiglio senza la presenza delle parti, decida di rigettare l'accordo. Si determinerebbe una evidente disparità di trattamento ove si ritenesse che le parti non possano riproporre un diverso accordo nel caso in cui il giudizio si svolga in pubblica udienza; perché ciò accada, tuttavia, è necessario che le parti siano avvertite della decisione di rigetto, secondo la scansione procedimentale indicata nel comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il quale impone che il collegio, rigettata la richiesta, disponga la prosecuzione del giudizio. 2.2. Sulla natura dell'ordinanza di prosecuzione del giudizio, è d'uopo rilevare, sono intervenute, in tempi recenti, le Sezioni Unite di questa Corte, che, nell'attribuire ad essa una valenza ordinatoria, hanno stabilito come detta ordinanza non sia impugnabile con ricorso per cassazione ;e00 (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005). In motivazione si è precisato che il concordato in appello è istituto connotato da una finalità deflattiva, non premiale, come nell'ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile un interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive. Per quanto d'interesse in questa sede, occorre rilevare come, in relazione al caso concreto esaminato dal Supremo collegio, era stata posta la questione - sovrapponibile a quella che occupa - riguardante la necessità, da parte della Corte territoriale, di comunicare la decisione di rigetto del concordato alle parti presenti, al fine di permettere una rimodulazione dell'accordo. Con riferimento a tale precipuo aspetto, le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato il motivo, osservando che: "alla data della pronuncia impugnata (10 novembre 2023), il novellato art. 599, comma 3-bis, cod. proc. pen. non era vigente, ragione per la quale la Corte di appello non era tenuta a fissare, sulla base della predetta 4norma, la prosecuzione del giudizio a fronte del mancato accoglimento del concordato in appello" (così § 13). Dal passaggio argomentativo appena richiamato si evince, a contrario, che, a seguito della entrata in vigore del comma 3 -bis dell'art. 599-bis cod. pen., la Corte di merito, ove rigetti il concordato, sia tenuta ad ordinare la prosecuzione del giudizio, ponendo le parti in condizione di riformulare l'accordo su altre basi. Il che, come detto in precedenza, si pone in perfetta linea di continuità con la previsione di cui all'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Non ignora il collegio che, in altra recente pronuncia di questa Corte, sia stato affermato il seguente principio: "In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo" (Sez. 2 n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347). Si evince dalla massima riportata come la Sezione Seconda di questa Corte abbia ritenuto di ravvisare una implicita rinuncia alla proposizione di un nuovo accordo nel fatto che la difesa avesse in udienza concluso anche nel merito. Deve osservarsi come il caso concreto esaminato in quella sede presentasse peculiarità sue proprie, differenti da quelle del caso che occupa: nel riportarsi alla richiesta di concordato, la parte aveva, in via subordinata e nell'eventualità di mancato accoglimento della proposta, insistito nell'accoglimento dei motivi rinunciati. La richiesta subordinata ha indotto la Sezione Seconda a sostenere che la parte avesse implicitamente rinunciato a presentare un ulteriore concordato, qualora il primo non avesse sortito esito positivo. Nel caso in esame, invece, la difesa non aveva avanzato alcuna richiesta subordinata: invitata dalla Corte d'appello a concludere nel merito aveva insistito nell'accoglimento del concordato e si era riportata ai motivi di gravame. Alla stregua delle risultanze in atti non ricorrono elementi per ritenere che la difesa avesse implicitamente rinunciato alla facoltà di riproporre un nuovo accordo e la sollecitazione proveniente dalla Corte d'appello di rassegnare le conclusioni nel merito, senza una preventiva 5esplicitazione del rigetto della richiesta di concordato, ha, di fatto, inibito la possibilità di addivenire ad un diverso accordo. Da tutto quanto precede può trarsi il seguente principio in diritto: "A seguito della entrata in vigore del comma 3-bis dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. f) n. 2 d.lgs n. 150 del 2022, la Corte d'appello, ove rigetti il concordato, è tenuta ad ordinare la prosecuzione del giudizio, ponendo le parti in condizione di riformulare un eventuale nuovo accordo". 3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senz P.Q.MDEPOSITATO 4 CA LER1A 11 zionar Dr. [OSCURATO:PERSONA].tenazzo 6