CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 33995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senJKe le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena emessa dal Tribunale di Lecce in data 13 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato [capo A): artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.]; tentato furto pluriaggravato [capo B): artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.]; evasione [capo C)]. Recependo l'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ha applicato all'imputato la pena finale di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed esclusa la recidiva. Il calcolo attraverso il quale le parti erano addivenute alla pena come sopra era il seguente: "pena base per il reato di cui all'articolo 624 cp capo A, aumentata in continuazione di mesi sei per il reato di cui all'articolo 385 c. 1 e 3 cp capo C, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti, esclusa la recidiva: anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di reclusione, diminuita di 1/3 per la scelta del rito alternativo: pena finale complessivamente determinata: anni 1 (uno) di reclusione, ed euro 450,00 di ammenda, ridotta per la scelta del rito euro 300,00" 2. L'esponente deduce violazione di legge, lamentando come la determinazione della pena sia erronea sotto molteplici profili. Non si è tenuto conto, ai fini dell'aumento per la continuazione, della contestazione del reato sub capo B) della rubrica: in ordine a tale reato, pertanto, il giudice non si è pronunciato. Non è stata indicata la pena base con riferimento al reato sub capo A) della rubrica; in relazione ad esso non è stata indicata la pena pecuniaria. Concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, il reato più grave avrebbe dovuto essere individuato in quello di evasione, che non prevede la pena pecuniaria. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulti proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, l'illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di un errore macroscopico [cfr. Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG c/Bonfiglio, Rv. 276509:"E' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso volto censurare l'omesso bilanciamento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.)"]. Si è anche precisato come gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata non rilevino ove il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151). Sempre in materia di applicazione della pena, si è ritenuto che non sia causa di nullità della sentenza di patteggiannento l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione criminosa, essendo precluso alle parti proporre in sede di legittimità censure od eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato in sede di patteggiamento ove non ricorra l'ipotesi di una pena illegale (cfr. Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011, PG in proc. Cicerone, Rv. 250966). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 8 giugno