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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44097/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di fucili e parti di armi.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediato, a conferma della sussistenza del dolo della ricettazione, quando affermava di aver preso in carico le armi occultate sul tetto della baracca per rivenderle, mentre risultavano del tutto inverosimili e smentite dalle circostanze di fatto quelle rese in dibattimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] • ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di fucili e parti di armi. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediato, a conferma della sussistenza del dolo della ricettazione, quando affermava di aver preso in carico le armi occultate sul tetto della baracca per rivenderle, mentre risultavano del tutto inverosimili e smentite dalle circostanze di fatto quelle rese in dibattimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] • ente
Sentenza Cassazione n. 44097/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris