CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12785/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catania, con decreto del 12/10/2021 rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Catania in data 28/05/2021 con cui era stata applicata al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza per complessivi anni uno e mesi sei con obbligo di soggiorno e versamento di una cauzione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per omessa pronunzia sulla contestazione relativa alla mancanza degli elementi sintomatici della pericolosità sociale tenuto conto dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la pronunzia n. 24/2019 che ha dichiarato l' incostituzionalità dell' art. 4 lett. c) d.lgs. 159/2011 nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applicano anche ai soggetti indicati all' art. 1 lett. a), non essendo, quindi, più applicabile ai c.d. pericolosi generici. Assume, al riguardo, che la corte di appello, si era limitata a tenere in considerazione risalenti precedenti penali eil" carichi pendenti non valutando la sussistenza di una pericolosità sociale attuale e concreta ritenuta in forza di mere clausole di stile e di una motivazione apparente. Osserva, altresì, che la motivazione era meramente apparente in quanto aveva finito per valorizzare, ai fini in questione, fatti di reato quali la violazione di prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale nonché condotte di evasione che, in ragione della loro natura, non apparivano sintomatici di pericolosità sociale. 3. [OSCURATO:PERSONA], con la requisitoria scritta in atti, nel rammentare che il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso solamente per violazione di legge, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso evidenziando la totale insussistenza dei vizi lamentati atteso che l'iter argomentativo sussistente era conforme a diritto e privo di evidenti incongruenze logico-giuridiche. Ha precisato che il decreto, ancorché non richiamandoli in maniera specifica, risultava fondato su precedenti- condanne definitive e pendenze per reati- contro il patrimonio e detenzione di sostanze stupefacenti (più risalenti le condanne per rapina e furto, più recenti per ricettazione e stupefacenti), richiamando un exscursus criminoso rappresentativo di proclività a delinquere, nonostante le precedenti condanne, risultando evidente l'inserimento del ricorrente nella categoria della pericolosità generica con la precisazione che, non svolgendo lo stesso alcuna attività lavorativa, era agevole ritenere che viveva in tutto o in parte con i proventi di attività delittuose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori dei casi previsti dalla legge ovvero le cui censure sono da ritenere, comunque, manifestamente infondate. 2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2. Ne viene che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 9 della predetta L. n. 1423 del 1956, art. 4, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; di modo che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). 2.1. E' stato, invero, precisato come in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020 ) Rv. 279284. 2.2. Occorre richiamare quanto rilevato dalle Sezioni unite che, con la pronunzia n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, hanno affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Lgs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (vedi sent. citata, in motivazione). Da tali principi deriva la inammissibilità del ricorso con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., vizio non deducibile in questa sede. 3. Fermo restando tale profilo - certamente significativo ai fini della verifica della fondatezza delle censure proposte - va, comunque, osservato che nel caso in esame deve escludersi che manchi la puntuale giustificazione da parte del giudice di merito della inquadrabilità del proposto nella categoria dei pericolosi generici di cui all' art. 1 lett.) b del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 in linea con i principi fissati dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 24/2019 ha dichiarato l'illegittimità, rispetto all'art. 117, primo comma in relazione all'art. 2 Prot. add. n. 4 CEDU e all'art. 25, terzo comma, Cost. (cui si aggiunge poi l'art. 13 cpv. Cost.), per quanto attiene alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU ("proprietà privata") e all'art. 42 Cost., per quanto attiene alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca, degli artt. 1, lett. a), 4, comma 1, lett. c) e 16 d.lgs. 159/2011, nella misura in cui consentono l'applicazione di misure di prevenzione personali (da parte del questore o dell'autorità giudiziaria) e reali (sequestro e confisca) a coloro che "debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi", rigettando analoga questione posta con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, riferita a coloro che, "per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Non può, invero, revocarsi in dubbio che i giudici territoriali abbiano correttamente espresso l'iter logico-argomentativo su cui si basa il provvedimento impugnato il quale, nel rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla Corte Costituzionale con riferimento a tale categoria di soggetti pericolosi, ha valorizzato i precedenti penali del ricorrente nonché i procedimenti pendenti (riguardanti ipotesi di ricettazione e di spaccio di stupefacenti), chiarendo come appariva evidente una attuale proclività a delinquere del proposto che, non svolgendo alcuna attività lavorativa, risultava vivere, quanto meno in parte, con i proventi di attività delittuose. A fronte di tali chiare indicazioni gli argomenti sviluppati dal ricorrente non evidenziano, quindi, alcun profilo suscettibile di apprezzamento in questa sede, riproponendo le deduzioni difensive già compiutamente e correttamente disattese dal giudice censurato e prospettando una differente opinione rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito, contestano la omessa valutazione di taluni elementi, sicchè all' evidenza la motivazione del provvedimento impugnato non appare né carente né meramente apparente e, del resto, come detto, è lo stesso ricorrente a parlare di un vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio non deducibile in questa sede in relazione al provvedimento de quo. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila