CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.COLANGELO Francesca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto tentato di liquori all'interno di esercizio commerciale, e l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. Lamenta la ricorrente difetto di motivazione in relazione all'attendibilità assegnata dai giudici di merito al riconoscimento della prevenuta intervenuto nel corso delle indagini dall'agente di PG che aveva visionato la video ripresa dell'azione furtiva, assumendo la informalità del riconoscimento, intervenuto dopo un lungo arco temporale dalla commissione del fatto, non preceduto da una descrizione della persona da riconosceret e privo delle garanzie proprie della ricognizione. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi c:ensoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la torte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame di- battimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposi- zione da questi resa (sez.4, n.47262 del 13/09/2017, Prina, Rv.271041). Inoltre il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affi- dabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (da ultimo sez.F, n.37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv.277635).Trattasi pertanto di prova atipica il cui grado di attendibilità è sottoposto all'apprezzamento del giudice di merito il quale, nella specie ha attribuito a detto riconoscimento un elevato grado di attendibilità, sia per la provenienza della identificazione da parte di uffi- ciale di polizia giudiziaria addetta ad attività investigativa e ricognitiva sia, in particolare, per la conoscenza preg ressa che il soggetto che ha proceduto al riconoscimento aveva dell'imputata, a lei nota per ragioni di servizio tenuto conto della mole di precedenti specifici che la COLANGELO vantava. La motivazione risulta pertanto corretta e priva di illogictà evidenti e non si presta ad ulteriore sindacato di legittimità sul punto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione cella causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dn euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]